Page 81 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Dei rapporti tra debito
fuori bilancio e transazione
sicché la lettura della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 164 “non può indurre invero
a ritenere che anche l’art. 113 sia applicabile ai contratti di concessione”, posto che essa indica
puntualmente gli àmbiti per i quali si deve fare rinvio alle disposizioni contenute nelle parti prima e
seconda;
b) la mancanza, nel caso di concessioni, di “uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli
dei singoli lavori, servizi e forniture”;
c) il fatto che gli incentivi sono stati individuati espressamente ed in forma tipica dal legislatore,
non potendosi diversamente interpretare il tenore del comma 5-bis dell’art. 113 che, riferendosi ai
capitoli di spesa per contratti di appalto, ha escluso l’assoggettabilità degli incentivi ai vincoli di spesa
in materia di personale;
d) le diverse caratteristiche strutturali delle due tipologie di contratti, in quanto, essenzialmente,
quelli di appalto comportano spese e quelli di concessioni entrate, il che porta a dubitare se, in
ipotesi, il parametro per la determinazione del fondo per i compensi incentivanti sia da individuarsi
nell’importo a base di gara o con riferimento al canone dovuto dal concessionario, concludendosi
che “in realtà, si dovrebbe far ricorso ad uno stanziamento di spesa specifico, che, come si è detto,
non è previsto per legge e che appare, quindi, di dubbia legittimità. Senza contare che la copertura,
essendo legata alla riscossione dei canoni concessori, resta gravata da un margine di aleatorietà”.
La Sezione delle Autonomie ha inquadrato la vicenda in un ambito generale che “tiene conto anche
delle criticità che potrebbero emergere sotto il profilo finanziario, evidenziando inoltre, in relazione
alla possibile soluzione (prospettata dalla Sezione rimettente) che individui il parametro di riferimento
per la quantificazione del fondo nell’importo posto a base di gara, l’implicazione critica consistente
nel fatto che, soprattutto nel caso di operazioni di notevole entità, prevedere di pagare incentivi a
fronte di flussi di entrata che potrebbero essere incerti esporrebbe l’ente al rischio di insostenibilità”.
4. La locazione finanziaria
Giungendo al merito della questione posta, la sezione affronta in modo diretto, e come primo
argomento, il profilo sistematico (relativo all’inquadramento della locazione finanziaria).
Testualmente, in delibera si legge che la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità è
disciplinata dall’art. 187 del Codice. La norma in parola si colloca nella parte IV, dedicata ai contratti
di Partenariato pubblico privato e contraente generale, ai quali, per la previsione di cui all’art. 179:
“si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto compatibili” (co. 1) e, sempre in
quanto compatibili: “le previsioni della presente parte, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda
che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, ovvero inferiore, nonché
le ulteriori disposizioni della parte II indicate all’articolo 164” (comma 2).
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