Page 81 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
                 Dei rapporti tra debito
                 fuori bilancio e transazione












                 sicché la lettura della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 164 “non può indurre invero
                 a  ritenere  che  anche  l’art.  113  sia  applicabile  ai  contratti  di  concessione”,  posto  che  essa  indica
                 puntualmente gli àmbiti per i quali si deve fare rinvio alle disposizioni contenute nelle parti prima e
                 seconda;

                 b) la mancanza, nel caso di concessioni, di “uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli
                 dei singoli lavori, servizi e forniture”;


                 c) il fatto che gli incentivi sono stati individuati espressamente ed in forma tipica dal legislatore,
                 non potendosi diversamente interpretare il tenore del comma 5-bis dell’art. 113 che, riferendosi ai
                 capitoli di spesa per contratti di appalto, ha escluso l’assoggettabilità degli incentivi ai vincoli di spesa
                 in materia di personale;

                 d) le diverse caratteristiche strutturali delle due tipologie di contratti, in quanto, essenzialmente,
                 quelli di appalto  comportano  spese  e  quelli di concessioni entrate,  il che  porta  a  dubitare  se,  in
                 ipotesi, il parametro per la determinazione del fondo per i compensi incentivanti sia da individuarsi
                 nell’importo a base di gara o con riferimento al canone dovuto dal concessionario, concludendosi
                 che “in realtà, si dovrebbe far ricorso ad uno stanziamento di spesa specifico, che, come si è detto,
                 non è previsto per legge e che appare, quindi, di dubbia legittimità. Senza contare che la copertura,
                 essendo legata alla riscossione dei canoni concessori, resta gravata da un margine di aleatorietà”.

                 La Sezione delle Autonomie ha inquadrato la vicenda in un ambito generale che “tiene conto anche
                 delle criticità che potrebbero emergere sotto il profilo finanziario, evidenziando inoltre, in relazione
                 alla possibile soluzione (prospettata dalla Sezione rimettente) che individui il parametro di riferimento
                 per la quantificazione del fondo nell’importo posto a base di gara, l’implicazione critica consistente
                 nel fatto che, soprattutto nel caso di operazioni di notevole entità, prevedere di pagare incentivi a
                 fronte di flussi di entrata che potrebbero essere incerti esporrebbe l’ente al rischio di insostenibilità”.



                    4.  La locazione finanziaria


                 Giungendo al merito  della questione  posta,  la sezione affronta  in modo  diretto, e come  primo
                 argomento, il profilo sistematico (relativo all’inquadramento della locazione finanziaria).

                 Testualmente, in delibera si legge che la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità è
                 disciplinata dall’art. 187 del Codice. La norma in parola si colloca nella parte IV, dedicata ai contratti
                 di Partenariato pubblico privato e contraente generale, ai quali, per la previsione di cui all’art. 179:
                 “si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto compatibili” (co. 1) e, sempre in
                 quanto compatibili: “le previsioni della presente parte, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda
                 che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, ovvero inferiore, nonché
                 le ulteriori disposizioni della parte II indicate all’articolo 164” (comma 2).



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