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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi e locazione finanziaria
per la realizzazione di opera pubblica
Vengono pertanto escluse dall’àmbito di applicabilità ai contratti di partenariato le norme
contenute nel titolo V della Parte II, ivi compreso l’art. 113. Ragionamenti diversi, prosegue
l’estensore, non troverebbero avvallo dalla sezione delle Autonomie per le stesse ragioni –
semplificando – desumibili dall’intervento sopra richiamato.
Anzi sono proprio le riflessioni della sezione delle Autonomie che possono considerarsi dirimenti
rispetto alla fattispecie all’odierno esame ed in particolare la mancanza di uno specifico
stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture.
Questo aspetto è stato ben evidenziato dalla Sezione rimettente, che aveva colto l’importante
differenza rispetto al caso dei contratti di appalto, nei quali: “gli incentivi di che trattasi gravano sul
medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture: pertanto, già nell’àmbito
delle risorse destinate al contratto pubblico, una parte viene accantonata, a monte, per la specifica
finalità dell’erogazione del compenso incentivante quale premialità per la realizzazione della procedura
competitiva e la corretta esecuzione del contratto” (Sezione regionale di controllo per la Lombardia,
deliberazione n. 96/2019/PAR).
5. Gli ostacoli al riconoscimento dell’incentivo
Proprio l’ultimo aspetto pare essere l’elemento che costituisce ostacolo al riconoscimento
dell’incentivabilità delle funzioni connesse alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica
utilità, posto che la sua funzione (anche) di finanziamento, implica che manchi nel bilancio
dell’Amministrazione lo specifico stanziamento di spesa cui parametrare la misura del
fondo incentivante, determinando oneri non aleatori e su cui pertanto sono fondate,
secondo l’insegnamento della Sezione delle Autonomie, tanto la mancata assoggettabilità
alla normativa vincolistica di spesa per il personale quanto la legittima erogazione degli
incentivi per funzioni tecniche.
Lo stanziamento di spesa, nel quadro normativo vigente, costituisce sicuramente l’elemento
centrale per la configurabilità della previsione incentivante, in questo senso proviene la conferma
della giurisprudenza consultiva contabile “in base alla quale la propedeuticità del regolamento ai fini
del perfezionamento del diritto non impedisce che quest’ultimo possa disporre la ripartizione degli
incentivi anche prima dell’adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate
allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera (Sezione regionale di controllo per la
Lombardia, deliberazione n. 185/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione
n. 353/2016/PAR; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 177/2017/PAR)”.
L’ipotesi di un finanziamento successivo – secondo la prospettazione posta dal sindaco istante
-, “che sembra subordinare il riconoscimento degli incentivi al successivo trasferimento” alla
stazione appaltante “da parte del soggetto finanziatore, non solo non risolve il problema della
aleatorietà della copertura, ma rende evidente come non si possa affermare che in tal caso
le risorse eventualmente destinabili alla copertura dell’onere troverebbero capienza in
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