Page 82 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                            Incentivi e locazione finanziaria
                                                                       per la realizzazione di opera pubblica












                 Vengono pertanto escluse dall’àmbito di applicabilità ai contratti di partenariato le norme
                 contenute nel titolo V della Parte II, ivi compreso l’art. 113. Ragionamenti diversi, prosegue
                 l’estensore, non troverebbero avvallo dalla sezione delle Autonomie per le stesse ragioni –
                 semplificando – desumibili dall’intervento sopra richiamato.

                 Anzi  sono  proprio  le  riflessioni  della  sezione  delle  Autonomie  che  possono  considerarsi  dirimenti
                 rispetto alla fattispecie all’odierno  esame  ed  in  particolare  la  mancanza  di  uno  specifico
                 stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture.

                 Questo  aspetto  è  stato  ben  evidenziato  dalla  Sezione  rimettente,  che  aveva  colto  l’importante
                 differenza rispetto al caso dei contratti di appalto, nei quali: “gli incentivi di che trattasi gravano sul
                 medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture: pertanto, già nell’àmbito
                 delle risorse destinate al contratto pubblico, una parte viene accantonata, a monte, per la specifica
                 finalità dell’erogazione del compenso incentivante quale premialità per la realizzazione della procedura
                 competitiva e la corretta esecuzione del contratto” (Sezione regionale di controllo per la Lombardia,
                 deliberazione n. 96/2019/PAR).



                    5.  Gli ostacoli al riconoscimento dell’incentivo

                 Proprio l’ultimo aspetto  pare  essere  l’elemento  che costituisce ostacolo al riconoscimento
                 dell’incentivabilità delle funzioni connesse alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica
                 utilità,  posto  che  la  sua  funzione  (anche)  di  finanziamento,  implica  che  manchi  nel  bilancio
                 dell’Amministrazione  lo  specifico  stanziamento  di  spesa  cui  parametrare  la  misura  del
                 fondo incentivante,  determinando  oneri non aleatori  e su  cui  pertanto  sono fondate,
                 secondo l’insegnamento della Sezione delle Autonomie, tanto la mancata assoggettabilità
                 alla normativa vincolistica di spesa per il personale quanto la legittima erogazione degli
                 incentivi per funzioni tecniche.

                 Lo  stanziamento  di spesa,  nel  quadro  normativo  vigente,  costituisce sicuramente  l’elemento
                 centrale per la configurabilità della previsione incentivante, in questo senso proviene la conferma
                 della giurisprudenza consultiva contabile “in base alla quale la propedeuticità del regolamento ai fini
                 del perfezionamento del diritto non impedisce che quest’ultimo possa disporre la ripartizione degli
                 incentivi anche prima dell’adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate
                 allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera (Sezione regionale di controllo per la
                 Lombardia, deliberazione n. 185/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione
                 n. 353/2016/PAR; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 177/2017/PAR)”.
                 L’ipotesi  di  un  finanziamento  successivo  –  secondo  la  prospettazione  posta  dal  sindaco  istante
                 -,  “che  sembra  subordinare  il  riconoscimento  degli  incentivi  al  successivo  trasferimento”  alla
                 stazione appaltante “da parte del soggetto finanziatore, non solo non risolve il problema della
                 aleatorietà della copertura, ma rende evidente come non si possa affermare che in tal caso
                 le risorse  eventualmente destinabili alla copertura dell’onere troverebbero  capienza  in


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