Page 76 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                            L’erogabilità degli incentivi per funzioni tecniche
                                                                                 e le condizioni legittimanti












                    2. La fase della liquidazione dell’incentivo

                 Altro  quesito  posto  è  quello  di  comprendere  quale  sia  “la  fase  in  cui  dovrebbe  essere  liquidato
                 l’incentivo? Avvenuta aggiudicazione e/o stipula del contratto o ogni singola fase: fine programmazione,
                 fine affidamento, fine esecuzione?”.


                 Il  momento  della  liquidazione  non  può  che  riguardare  la  conclusione  dei  lavori/prestazione  delle
                 forniture/servizi.  Anche  perché  è  in  relazione  a  questa  fase  che  andranno  verificate  eventuali
                 penalità per ritardi che determinano una riduzione dell’incentivo (secondo le disposizioni stabilite nel
                 regolamento interno).



                    3. Incentivi in caso di mancata aggiudicazione della gara


                 È  interessante  il  successivo  quesito  in  cui  si  legge  se  “In  caso  di  espletamento  –  da  parte  della
                 Stazione Unica Appaltante cui l’Ente aderisce – della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento
                 di un servizio conclusosi con esito infruttuoso, l’Ente è tenuto a corrispondere al RUP l’incentivo? E
                 nel caso di ripetizione della procedura di gara, l’Ente deve corrispondere nuovamente i compensi
                 incentivanti?”.

                 Non si capisce come possa essere liquidato l’inventivo (e per quale ragione) se la gara non viene
                 aggiudicata. Chi scrive ritiene che gli incentivi non possano essere liquidati e chi procede in questo
                 senso potrebbe essere chiamato per danni erariali e responsabilità disciplinari.


                    4. Incentivi e mancata adozione degli atti di  programmazione


                 Altro quesito, invero curioso, è quello diretto a comprendere se l’incentivo per forniture e servizi debba
                 essere  erogato  in caso  di appalti  conclusi ma  avviati  senza  alcuna  programmazione  (programma
                 biennale per acquisizioni di beni e servizi).


                 Come noto, il programma biennale per gli acquisti di beni e servizi costituisce l’autentica novità – in
                 tema di programmazione – del nuovo codice dei contratti. Il programma trova una prima disciplina
                 nell’articolo 21 del codice e, soprattutto, nel DM n. 14/2018 che detta indicazioni operative circa la
                 redazione anche sul programma delle OO.PP.

                 La programmazione per i beni/servizi riguarda gli affidamenti di importo pari o superiori ai 40mila
                 euro. L’aspetto di sostanza, che evidentemente condiziona anche il riscontro, è che il programma è
                 obbligatorio nel senso che se non viene redatto, l’attività contrattuale (per gli importi di cui appena si
                 è detto) non può essere svolta: per intendersi non possono essere effettuati gli appalti.

                 La mancata redazione del programma, in realtà, è “punita” con l’obbligo della specificazione delle


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