Page 76 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
L’erogabilità degli incentivi per funzioni tecniche
e le condizioni legittimanti
2. La fase della liquidazione dell’incentivo
Altro quesito posto è quello di comprendere quale sia “la fase in cui dovrebbe essere liquidato
l’incentivo? Avvenuta aggiudicazione e/o stipula del contratto o ogni singola fase: fine programmazione,
fine affidamento, fine esecuzione?”.
Il momento della liquidazione non può che riguardare la conclusione dei lavori/prestazione delle
forniture/servizi. Anche perché è in relazione a questa fase che andranno verificate eventuali
penalità per ritardi che determinano una riduzione dell’incentivo (secondo le disposizioni stabilite nel
regolamento interno).
3. Incentivi in caso di mancata aggiudicazione della gara
È interessante il successivo quesito in cui si legge se “In caso di espletamento – da parte della
Stazione Unica Appaltante cui l’Ente aderisce – della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento
di un servizio conclusosi con esito infruttuoso, l’Ente è tenuto a corrispondere al RUP l’incentivo? E
nel caso di ripetizione della procedura di gara, l’Ente deve corrispondere nuovamente i compensi
incentivanti?”.
Non si capisce come possa essere liquidato l’inventivo (e per quale ragione) se la gara non viene
aggiudicata. Chi scrive ritiene che gli incentivi non possano essere liquidati e chi procede in questo
senso potrebbe essere chiamato per danni erariali e responsabilità disciplinari.
4. Incentivi e mancata adozione degli atti di programmazione
Altro quesito, invero curioso, è quello diretto a comprendere se l’incentivo per forniture e servizi debba
essere erogato in caso di appalti conclusi ma avviati senza alcuna programmazione (programma
biennale per acquisizioni di beni e servizi).
Come noto, il programma biennale per gli acquisti di beni e servizi costituisce l’autentica novità – in
tema di programmazione – del nuovo codice dei contratti. Il programma trova una prima disciplina
nell’articolo 21 del codice e, soprattutto, nel DM n. 14/2018 che detta indicazioni operative circa la
redazione anche sul programma delle OO.PP.
La programmazione per i beni/servizi riguarda gli affidamenti di importo pari o superiori ai 40mila
euro. L’aspetto di sostanza, che evidentemente condiziona anche il riscontro, è che il programma è
obbligatorio nel senso che se non viene redatto, l’attività contrattuale (per gli importi di cui appena si
è detto) non può essere svolta: per intendersi non possono essere effettuati gli appalti.
La mancata redazione del programma, in realtà, è “punita” con l’obbligo della specificazione delle
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