Page 79 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
                 Dei rapporti tra debito
                 fuori bilancio e transazione












                    1.  Le voci incentivabili

                 La  sezione,  dopo  l’ampio  richiamo  sulla  disciplina  e  sulle  recenti  modifiche,  si  sofferma  sulle
                 voci incentivabili che devono essere intese di stretta interpretazione (ovvero non è possibile una
                 interpretazione analogica).


                 In particolare, in delibera si rammenta che l’attuale codice in vigore prevede, in maniera innovativa,
                 l’incentivabilità di attività dirette ad assicurare l’efficacia della spesa e l’effettività della programmazione
                 (come già evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti, con
                 deliberazione n. 186/2017/PAR). Detta novità accompagna l’ampliamento del novero dei beneficiari
                 degli incentivi tecnici, individuati ora anche nel personale pubblico coinvolto nelle diverse fasi del
                 procedimento di spesa, dalla programmazione all’esecuzione del contratto.

                 I nuovi incentivi, comunque, non sono sovrapponibili agli incentivi per la progettazione della normativa
                 previgente: come precisato nella legge delega (art. 1, comma 1, lett. rr, legge 28 gennaio 2016,
                 n. 11), questo compenso infatti è diretto a remunerare specifiche e determinate attività
                 di  natura  tecnica svolte  dai  dipendenti pubblici, tra  cui quelle della  programmazione,
                 predisposizione  e controllo  delle  procedure  di  gara e dell’esecuzione del contratto,
                 escludendo l’applicazione degli incentivi alla progettazione.

                 La tassatività dell’elencazione predetta emerge – si legge in deliberazione - dall’utilizzo dell’avverbio
                 “esclusivamente” inoltre, ad ulteriore conferma della portata derogatoria della norma, deve essere
                 considerato anche il principio di onnicomprensività della retribuzione, che ne implica, come anticipato,
                 la non estensibilità in via analogica.



                    2.  Incentivo e locazione finanziaria per la realizzazione dell’opera pubblica

                 Le considerazioni del Collegio, in ordine alla possibilità di riconoscere legittimamente gli incentivi per
                 funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici svolte dal personale dipendente
                 nel caso della locazione finanziaria per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, non
                 possono  prescindere  dall’esame  dell’applicabilità  della ricostruzione effettuata  dalla Sezione  delle
                 Autonomie con deliberazione n.15/ 2019/QMIG in relazione alla fattispecie della concessione.

                 Detta  fattispecie,  seppure  trovi disciplina in una  differente  parte  del  codice,  viene  normalmente
                 ricondotta,  per  struttura  e  funzioni,  alla  categoria  dei  contratti  di  “Partenariato  pubblico
                 privato” (cfr. la recente deliberazione n. 359/2019/PAR della Sezione regionale di controllo per la
                 Lombardia, relativa al differente problema della escludibilità del tetto del 49% del costo complessivo
                 dell’investimento di cui al comma 6 dell’art. 180 del canone di disponibilità di cui al comma 4 dello
                 stesso articolo), entro cui appunto rientra la locazione finanziaria per la realizzazione di un’opera
                 pubblica o di pubblica utilità.



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