Page 79 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Dei rapporti tra debito
fuori bilancio e transazione
1. Le voci incentivabili
La sezione, dopo l’ampio richiamo sulla disciplina e sulle recenti modifiche, si sofferma sulle
voci incentivabili che devono essere intese di stretta interpretazione (ovvero non è possibile una
interpretazione analogica).
In particolare, in delibera si rammenta che l’attuale codice in vigore prevede, in maniera innovativa,
l’incentivabilità di attività dirette ad assicurare l’efficacia della spesa e l’effettività della programmazione
(come già evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti, con
deliberazione n. 186/2017/PAR). Detta novità accompagna l’ampliamento del novero dei beneficiari
degli incentivi tecnici, individuati ora anche nel personale pubblico coinvolto nelle diverse fasi del
procedimento di spesa, dalla programmazione all’esecuzione del contratto.
I nuovi incentivi, comunque, non sono sovrapponibili agli incentivi per la progettazione della normativa
previgente: come precisato nella legge delega (art. 1, comma 1, lett. rr, legge 28 gennaio 2016,
n. 11), questo compenso infatti è diretto a remunerare specifiche e determinate attività
di natura tecnica svolte dai dipendenti pubblici, tra cui quelle della programmazione,
predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto,
escludendo l’applicazione degli incentivi alla progettazione.
La tassatività dell’elencazione predetta emerge – si legge in deliberazione - dall’utilizzo dell’avverbio
“esclusivamente” inoltre, ad ulteriore conferma della portata derogatoria della norma, deve essere
considerato anche il principio di onnicomprensività della retribuzione, che ne implica, come anticipato,
la non estensibilità in via analogica.
2. Incentivo e locazione finanziaria per la realizzazione dell’opera pubblica
Le considerazioni del Collegio, in ordine alla possibilità di riconoscere legittimamente gli incentivi per
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici svolte dal personale dipendente
nel caso della locazione finanziaria per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, non
possono prescindere dall’esame dell’applicabilità della ricostruzione effettuata dalla Sezione delle
Autonomie con deliberazione n.15/ 2019/QMIG in relazione alla fattispecie della concessione.
Detta fattispecie, seppure trovi disciplina in una differente parte del codice, viene normalmente
ricondotta, per struttura e funzioni, alla categoria dei contratti di “Partenariato pubblico
privato” (cfr. la recente deliberazione n. 359/2019/PAR della Sezione regionale di controllo per la
Lombardia, relativa al differente problema della escludibilità del tetto del 49% del costo complessivo
dell’investimento di cui al comma 6 dell’art. 180 del canone di disponibilità di cui al comma 4 dello
stesso articolo), entro cui appunto rientra la locazione finanziaria per la realizzazione di un’opera
pubblica o di pubblica utilità.
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