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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Incentivi e locazione finanziaria
per la realizzazione di opera pubblica
uno stanziamento specificamente previsto a tal fine.
Sempre secondo l’insegnamento della deliberazione 15/SEZAUT/2019/PAR, gli incentivi
sono stati individuati “espressamente ed in forma tipica dal legislatore”, dovendosi
interpretare il riferimento ai capitoli di spesa per contratti di appalto come condizione
per escludere l’assoggettabilità degli incentivi ai vincoli di spesa in materia di personale;
una differente copertura dei relativi oneri non potrebbe pertanto legittimamente rientrare
nell’àmbito di applicabilità della norma incentivante”.
In questo senso gli stessi principi contabili (e precisamente l’Allegato 4/2 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118) relativamente all’operazione di leasing in costruendo, prevedono che i canoni
periodici debbano essere registrati distinguendo la parte interessi, da imputare in bilancio tra le spese
correnti, dalla quota capitale, da iscrivere tra i rimborsi prestiti della spesa, mentre al termine
del rapporto contrattuale la spesa per l’esercizio del riscatto è registrata tra le spese di
investimento. È quindi presente uno degli elementi che, in relazione agli appalti, consentono di
riconoscere l’incentivabilità delle funzioni tecniche ed al tempo stesso la non rilevanza del relativo
onere per quanto riguarda la spesa per il personale, vale a dire la natura della spesa, ben individuata,
che non è spesa per il personale.
Quest’ultima annotazione non pare sufficiente, secondo la sezione, a superare l’ostacolo della
mancanza di una voce di spesa dedicata, in quanto evidentemente la spesa per il riscatto
del bene non coincide con l’importo posto a base di gara (ed anche qualora astrattamente
i due importi coincidessero, differente sarebbe la natura della spesa, per quanto non
inerente al personale).
Del resto, lo stesso art. 113, se al secondo comma specifica, come visto, quali sono le funzioni
incentivabili, al primo determina su quali specifici oneri ne va parametrata la remunerazione,
ed essi sono oneri inerenti alla realizzazione dell’appalto (“Gli oneri inerenti alla progettazione,
alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici
e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche
connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81,
alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo
completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi
e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”). Pertanto, se si
parametrasse l’incentivo sulla spesa per il riscatto, si sarebbe al di fuori dell’ambito applicativo della
norma incentivante, e se si parametrasse l’incentivo sulla spesa per l’appalto, si farebbe riferimento
ad una spesa che non compare nel bilancio dell’amministrazione. Entrambe le due condizioni, invece,
appaiono come visto indispensabili.
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