Page 83 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
                 Incentivi e locazione finanziaria
                 per la realizzazione di opera pubblica












                 uno stanziamento specificamente previsto a tal fine.

                 Sempre secondo l’insegnamento della deliberazione 15/SEZAUT/2019/PAR, gli incentivi
                 sono  stati  individuati  “espressamente  ed  in  forma  tipica  dal  legislatore”,  dovendosi
                 interpretare il  riferimento ai capitoli  di spesa  per contratti  di appalto  come condizione
                 per escludere l’assoggettabilità degli incentivi ai vincoli di spesa in materia di personale;
                 una differente copertura dei relativi oneri non potrebbe pertanto legittimamente rientrare
                 nell’àmbito di applicabilità della norma incentivante”.

                 In questo senso gli stessi principi contabili (e precisamente l’Allegato 4/2 al decreto legislativo 23
                 giugno 2011, n. 118) relativamente all’operazione di leasing in costruendo, prevedono che i canoni
                 periodici debbano essere registrati distinguendo la parte interessi, da imputare in bilancio tra le spese
                 correnti, dalla quota capitale, da iscrivere tra i rimborsi prestiti della spesa, mentre al termine
                 del rapporto contrattuale la spesa per l’esercizio del riscatto è registrata tra le spese di
                 investimento. È quindi presente uno degli elementi che, in relazione agli appalti, consentono di
                 riconoscere l’incentivabilità delle funzioni tecniche ed al tempo stesso la non rilevanza del relativo
                 onere per quanto riguarda la spesa per il personale, vale a dire la natura della spesa, ben individuata,
                 che non è spesa per il personale.


                 Quest’ultima annotazione non pare sufficiente, secondo la sezione, a superare l’ostacolo della
                 mancanza di una voce di spesa dedicata, in quanto evidentemente la spesa per il riscatto
                 del bene non coincide con l’importo posto a base di gara (ed anche qualora astrattamente
                 i  due  importi  coincidessero,  differente sarebbe la  natura della  spesa, per quanto  non
                 inerente al personale).

                 Del  resto,  lo  stesso  art.  113,  se  al  secondo  comma  specifica,  come  visto,  quali  sono  le  funzioni
                 incentivabili, al primo determina su quali specifici oneri ne va parametrata la remunerazione,
                 ed essi sono oneri inerenti alla realizzazione dell’appalto (“Gli oneri inerenti alla progettazione,
                 alla direzione dei lavori ovvero  al direttore  dell’esecuzione,  alla vigilanza, ai collaudi tecnici
                 e  amministrativi  ovvero  alle  verifiche  di  conformità,  al  collaudo  statico,  agli  studi  e  alle  ricerche
                 connessi,  alla  progettazione  dei  piani  di sicurezza  e  di coordinamento  e  al  coordinamento  della
                 sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81,
                 alle prestazioni professionali e specialistiche necessari  per  la redazione  di un progetto  esecutivo
                 completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi
                 e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”). Pertanto, se si
                 parametrasse l’incentivo sulla spesa per il riscatto, si sarebbe al di fuori dell’ambito applicativo della
                 norma incentivante, e se si parametrasse l’incentivo sulla spesa per l’appalto, si farebbe riferimento
                 ad una spesa che non compare nel bilancio dell’amministrazione. Entrambe le due condizioni, invece,
                 appaiono come visto indispensabili.







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