Page 84 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi e locazione finanziaria
per la realizzazione di opera pubblica
6. La conclusione (negativa)
La risposta negativa – alla possibilità di ritenere incentivabile la struttura della locazione finanziaria –
sembra avvallata anche dalla recente pronuncia della Sezione regionale di controllo per la Lombardia,
che, investita di questione analoga, ha rilevato che il principio di diritto enunciato dalla 15/
SEZAUT/2019/PAR trovi completa e totale applicazione non solo nell’ipotesi di concessione,
ma anche nel caso in cui la questione attenga ad altre forme contrattuali rientranti nelle
forme di Partenariato pubblico privato, ha ritenuto di dover adottare “un’interpretazione
estensiva della suindicata prospettazione esegetica anche nei confronti dei contratti di
leasing in costruendo” (deliberazione n. 311/2019/PAR, ed orientamento poi confermato
dalla successiva deliberazione n. 429/2019/PAR della medesima Sezione).
Il Collegio, conclude - pur consapevole delle ragioni di ordine sistematico evidenziate -, che, data
la ratio della previsione di funzioni incentivabili, ritenendo che il quadro normativo attualmente
vigente non consenta di riconoscere legittimamente detti incentivi per funzioni tecniche svolte dal
personale della stazione appaltante per la realizzazione di un contratto di locazione finanziaria per
opere pubbliche o di pubblica utilità.
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