Page 80 - MediAppalti, Anno X - N. 1
P. 80

Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                                      Dei rapporti tra debito
                                                                                 fuori bilancio e transazione












                 La particolarità, imprescindibile, è che l’art. 113 del Codice, menzionando unicamente gli “appalti
                 di lavori, servizi e forniture”, sembrerebbe, secondo la sezione, escludere gli altri contratti pubblici.
                 D’altra parte, continua la deliberazione, l’art. 164, comma 2, relativo alle concessioni, stabilisce che:
                 “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano,
                 per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice,
                 relativamente ai princìpi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle
                 modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai
                 motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli
                 offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande
                 di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”.


                 Occorre  chiarire,  sottolinea la sezione, se  tale o rinvio debba  essere  inteso esclusivamente  con
                 riferimento agli aspetti prettamente procedurali dell’esecuzione del contratto o, in senso più ampio,
                 a tutte le norme, con l’unico limite della compatibilità, che disciplinano la fase dell’esecuzione, ivi
                 compresa quindi la disposizione sull’incentivabilità delle funzioni tecniche.



                    3.  I precedenti della sezione


                 Già la stessa Sezione, in passato, ha sostenuto l’incentivabilità delle funzioni tecniche svolte in relazione
                 alle concessioni (deliberazioni n. 198/2018/PAR e n. 455/2018/PAR) valorizzando in particolare la
                 nozione unitaria di contratti pubblici imposta dal diritto positivo (cfr. art. 3, comma 1, lett. dd) del
                 Codice) comprensiva sia dei contratti di appalto che di concessione (ferma restando la fondamentale
                 differenza  del  c.d.  rischio  operativo  insito  nella  concessione,  che  giustifica  la  diversa  forma  di
                 remunerazione accordata all’operatore economico). L’ipotesi estensiva, si legge nella deliberazione,
                 “appariva  confortata  dalla  ratio  sottesa  al  riconoscimento  del  meccanismo  premiale,  che  sarebbe
                 anzitutto quella di stimolare e premiare l’ottimale utilizzo delle professionalità interne, rispetto al
                 ricorso all’affidamento all’esterno di incarichi professionali, che sarebbero comunque forieri di oneri
                 aggiuntivi per l’Ente, con aggravio della spesa complessiva”. La tesi non è stata ritenuta condivisibile
                 dalla sezione delle Autonomie.


                 Ques’ultima, infatti, chiamata a pronunciarsi in merito ha espresso – questione di massima – un
                 riscontro negativo fondato essenzialmente sul dato normativo.
                 In particolare, con la questione di massima si è puntualizzato il principio di diritto per cui “gli incentivi
                 (…) sono destinabili al personale dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto
                 e non anche nei casi di contratti di concessione”.

                 Il pronunciamento della Sezione delle Autonomie ha espressamente valorizzato alcuni profili:


                 a) la circostanza che appalti e concessioni sono trattate in parti diverse dell’apparato normativo,
                 elemento  non  irrilevante  tenuto  conto  che  il  legislatore,  quando  ha  voluto,  ha  specificatamente
                 richiamato insieme le due tipologie, oppure ha genericamente fatto riferimento a “contratti pubblici”,


                                                              8
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85