Page 80 - MediAppalti, Anno X - N. 1
P. 80
Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Dei rapporti tra debito
fuori bilancio e transazione
La particolarità, imprescindibile, è che l’art. 113 del Codice, menzionando unicamente gli “appalti
di lavori, servizi e forniture”, sembrerebbe, secondo la sezione, escludere gli altri contratti pubblici.
D’altra parte, continua la deliberazione, l’art. 164, comma 2, relativo alle concessioni, stabilisce che:
“Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice,
relativamente ai princìpi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle
modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai
motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli
offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande
di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”.
Occorre chiarire, sottolinea la sezione, se tale o rinvio debba essere inteso esclusivamente con
riferimento agli aspetti prettamente procedurali dell’esecuzione del contratto o, in senso più ampio,
a tutte le norme, con l’unico limite della compatibilità, che disciplinano la fase dell’esecuzione, ivi
compresa quindi la disposizione sull’incentivabilità delle funzioni tecniche.
3. I precedenti della sezione
Già la stessa Sezione, in passato, ha sostenuto l’incentivabilità delle funzioni tecniche svolte in relazione
alle concessioni (deliberazioni n. 198/2018/PAR e n. 455/2018/PAR) valorizzando in particolare la
nozione unitaria di contratti pubblici imposta dal diritto positivo (cfr. art. 3, comma 1, lett. dd) del
Codice) comprensiva sia dei contratti di appalto che di concessione (ferma restando la fondamentale
differenza del c.d. rischio operativo insito nella concessione, che giustifica la diversa forma di
remunerazione accordata all’operatore economico). L’ipotesi estensiva, si legge nella deliberazione,
“appariva confortata dalla ratio sottesa al riconoscimento del meccanismo premiale, che sarebbe
anzitutto quella di stimolare e premiare l’ottimale utilizzo delle professionalità interne, rispetto al
ricorso all’affidamento all’esterno di incarichi professionali, che sarebbero comunque forieri di oneri
aggiuntivi per l’Ente, con aggravio della spesa complessiva”. La tesi non è stata ritenuta condivisibile
dalla sezione delle Autonomie.
Ques’ultima, infatti, chiamata a pronunciarsi in merito ha espresso – questione di massima – un
riscontro negativo fondato essenzialmente sul dato normativo.
In particolare, con la questione di massima si è puntualizzato il principio di diritto per cui “gli incentivi
(…) sono destinabili al personale dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto
e non anche nei casi di contratti di concessione”.
Il pronunciamento della Sezione delle Autonomie ha espressamente valorizzato alcuni profili:
a) la circostanza che appalti e concessioni sono trattate in parti diverse dell’apparato normativo,
elemento non irrilevante tenuto conto che il legislatore, quando ha voluto, ha specificatamente
richiamato insieme le due tipologie, oppure ha genericamente fatto riferimento a “contratti pubblici”,
8