Page 86 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                        Dei rapporti tra debito fuori bilancio
                                                                                              e transazione












                    2.  Parere inammissibile

                 Il  parere  viene  ritenuto  inammissibile  visto  che  le  sezioni  regionali  di  controllo  “non  possono
                 pronunciarsi su quesiti che implichino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi
                 concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare da parte dell’Ente.


                 In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la
                 funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo
                 all’Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. ex multis, deliberazione
                 della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR)”.



                    3.  La questione del riconoscimento del debito fuori bilancio


                 Naturalmente la Corte non poteva avvallare né fornire risposta al quesito in quanto, lo stesso, implica
                 chiara assunzione di responsabilità degli autori. Ciò che si può evidenziare, provando a cimentarsi
                 su un possibile riscontro (considerata la frequenza delle situazioni in parola ed in specie in tema
                 contenzioso sugli appalti) è che la transazione è questione diversa dal debito fuori bilancio.


                 Quest’ultimo  semplificando  trae  origine  dalla  circostanza  che  una  data  prestazione  non  sia  stata
                 preceduta da un regolare impegno di spesa e, pertanto, la successiva fattura risulta “scoperta”.


                 Per poter procedere con il pagamento è necessario il percorso abbastanza noto che coinvolge il Consiglio
                 Comunale (previa proposta da parte del responsabile del procedimento di spesa), reperimento della
                 risorsa e sulla stessa proposta dovrà essere acquisito anche il parere del revisore, a questo poi –
                 una volta riconosciuta la legittimità del debito, farà seguito l’impegno di spesa e la liquidazione). Il
                 procedimento è disciplinato nell’articolo 194 del decreto legislativo 267/2000.



                    4.  La transazione


                 La transazione è un contratto (art. 1965) con cui le parti, appunto, si fanno reciproche concessioni.
                 La  transazione  -  anch’essa  con  un  percorso  chiaro  e  precisa  assunzione  di  responsabilità  con
                 coinvolgimento  del  revisore  dell’ente  –  mira  invece  a  comporre  un  potenziale  conflitto  che  può
                 avere effetti negativi per l’ente. In sostanza, per prevenire le conseguenze negative di un potenziale
                 contenzioso, le parti si accordano per evitare le stesse con reciproche conseguenze.

                 La transazione, o meglio la proposta, dovrà essere corredata di una specifica relazione da parte del
                 responsabile del procedimento di spesa in cui emergano chiaramente i vantaggi per l’ente sotto il
                 profilo erariale. Una volta addivenuti alla transazione, recuperata la risorsa finanziaria, il responsabile
                 del procedimento di spesa potrà procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa.



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