Page 86 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Dei rapporti tra debito fuori bilancio
e transazione
2. Parere inammissibile
Il parere viene ritenuto inammissibile visto che le sezioni regionali di controllo “non possono
pronunciarsi su quesiti che implichino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi
concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare da parte dell’Ente.
In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la
funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo
all’Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. ex multis, deliberazione
della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR)”.
3. La questione del riconoscimento del debito fuori bilancio
Naturalmente la Corte non poteva avvallare né fornire risposta al quesito in quanto, lo stesso, implica
chiara assunzione di responsabilità degli autori. Ciò che si può evidenziare, provando a cimentarsi
su un possibile riscontro (considerata la frequenza delle situazioni in parola ed in specie in tema
contenzioso sugli appalti) è che la transazione è questione diversa dal debito fuori bilancio.
Quest’ultimo semplificando trae origine dalla circostanza che una data prestazione non sia stata
preceduta da un regolare impegno di spesa e, pertanto, la successiva fattura risulta “scoperta”.
Per poter procedere con il pagamento è necessario il percorso abbastanza noto che coinvolge il Consiglio
Comunale (previa proposta da parte del responsabile del procedimento di spesa), reperimento della
risorsa e sulla stessa proposta dovrà essere acquisito anche il parere del revisore, a questo poi –
una volta riconosciuta la legittimità del debito, farà seguito l’impegno di spesa e la liquidazione). Il
procedimento è disciplinato nell’articolo 194 del decreto legislativo 267/2000.
4. La transazione
La transazione è un contratto (art. 1965) con cui le parti, appunto, si fanno reciproche concessioni.
La transazione - anch’essa con un percorso chiaro e precisa assunzione di responsabilità con
coinvolgimento del revisore dell’ente – mira invece a comporre un potenziale conflitto che può
avere effetti negativi per l’ente. In sostanza, per prevenire le conseguenze negative di un potenziale
contenzioso, le parti si accordano per evitare le stesse con reciproche conseguenze.
La transazione, o meglio la proposta, dovrà essere corredata di una specifica relazione da parte del
responsabile del procedimento di spesa in cui emergano chiaramente i vantaggi per l’ente sotto il
profilo erariale. Una volta addivenuti alla transazione, recuperata la risorsa finanziaria, il responsabile
del procedimento di spesa potrà procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa.
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