Page 75 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
                 L’erogabilità degli incentivi per funzioni tecniche
                 e le condizioni legittimanti











                 L’erogabilità degli incentivi per funzioni

                 tecniche e le condizioni legittimanti



























                        Premessa


                 È interessante, soprattutto sotto il profilo pratico/operativo, analizzare la recente deliberazione della
                 Corte dei Conti della regione Campania, n. 16/2020, per la “qualità” dei quesiti posti dal sindaco di
                 un comune campano. È bene premettere che la sezione ha ritenuto le questioni poste in tema di
                 erogabilità degli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del Codice dei Contratti) inammissibili
                 in  quanto  dirette  a  “stimolare  l’esercizio  di  una  funzione  di  consulenza  generale  che  trascende
                 l’interpretazione di norme contabili dal significato obiettivamente controverso”.
                 L’aspetto interessante è che ai quesiti posti ci si può cimentare con dei riscontri utili sotto il profilo
                 pratico.

                    1. La liquidazione  dell’incentivo e la questione della terzietà  nei controlli  sulla
                        liquidazione


                 La prima questione sollevata è se l’ente può consentire la liquidazione degli incentivi direttamente
                 da parte degli stessi beneficiari. La domanda, evidentemente, pone in modo ovvio la questione della
                 terzietà dell’organo di controllo. È chiaro che un minimo di oggettività il procedimento lo dovrà pur
                 assicurare ed il percettore del beneficio non potrà anche pretendere di essere l’organo di controllo.
                 Del resto la funzione relativa agli appalti (per quanto concerne l’aspetto degli invetivi e non solo)
                 esige una specifica relazione tecnica ai sensi dell’articolo 99 del codice che deve essere trasmessa
                 anche al nucleo di valutazione. A parere di chi scrive, quindi, il percettore non puà liquidare il beneficio
                 (l’incentivo) ma dovrà predisporre la specifica relazione per un soggetto terzo (es. il responsabile del
                 personale/responsabile del servizio finaziario) che ha l’obbligo di un controllo attento e trasparente
                 onde evitare di essere chiamato in causa per danni erariali (o ingiusto vantaggio patrimoniale).

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