Page 8 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Mediappalti                                                                           In Evidenza






                 e informazioni che avrebbero dovuto consentire al   l’art.  4  in  esame  è  stato  modificato  nel  senso
                 committente medesimo di effettuare il riscontro tra   che ora i committenti non devono più versare le
                 l’ammontare complessivo degli importi ricevuti con   ritenute fiscali al posto delle imprese appaltatrici o
                 le trattenute effettuate dall’impresa appaltatrice.  subappaltatrici, che restano quindi gli unici sostituti
                                                                di  imposta  nei  confronti  dei  propri  dipendenti
                 La  prima  versione  della  norma  non  prevedeva   impiegati nell’appalto.
                 alcun limite minimo di importo dell’appalto, al di
                 sotto  del  quale  non  scattasse  l’obbligo  in  capo   I committenti,  tuttavia,  devono richiedere  le
                 al  committente  di sostituirsi all’appaltatore  nel   deleghe di versamento delle ritenute ed una serie di
                 ruolo  di  sostituto  di  imposta,  e  faceva  ricadere   dati concernenti i lavoratori direttamente impiegati
                 pesantemente  sui committenti il  compito di   nell’appalto, al fine di verificare l’avvenuto corretto
                 effettuare  verifiche  più  propriamente  spettanti   versamento delle ritenute fiscali.
                 all’Agenzia delle Entrate.
                                                                Rispetto alla  prima  lettura  data  alla  norma
                 La  ratio  della  disposizione introdotta  con  il   convertita, secondo cui la norma si applicava - con
                 Decreto  fiscale  di  fine  anno  era  quella  –  come   decorrenza immediata (dal 1° gennaio 2020) - a
                 si evince  dalla  relazione                                        tutti i committenti, pubblici
                 illustrativa – di contrastare                                      e privati senza distinzione,
                 il  fenomeno  dell’omesso  o    Al fine di contrastare il          l’attuale  interpretazione,
                 insufficiente   versamento,    fenomeno dell’omesso o              autorevole  perché  data
                 anche  mediante  indebite      insufficiente versamento,           dall’Agenzia  delle Entrate,
                 compensazioni,     delle       anche mediante indebite             che ha finalmente adottato
                 ritenute  fiscali  trattenute   compensazioni, delle ritenute      l’attesissima Circolare, la n.
                 sulle  retribuzioni  dei         fiscali trattenute sulle          1/E del 12 febbraio scorso,
                 lavoratori    dipendenti       retribuzioni dei lavoratori         va  nel  senso  di escludere
                 delle imprese  appaltatrici,                                       dall’ambito  di applicazione
                 subappaltatrici o affidatarie   dipendenti delle imprese           soggettivo  della  norma
                 in genere  di contratti di   appaltatrici, subappaltatrici         tutti i soggetti non  IRES,
                 appalto di opere o servizi.    o affidatarie in genere di          limitatamente  all’attività
                                              contratti di appalto di opere         non commerciale resa.
                 Tuttavia,  come  purtroppo    o servizi, il Decreto fiscale
                 il  Legislatore  spesso  fa,   2019 ha introdotto gravosi          Tale   interpretazione   fa
                 l’onere  di contrastare  tali   oneri di controllo sull’effettivo   tirare un sospiro di sollievo
                 fenomeni illeciti – spettante   versamento delle ritenute in       ad  una  buona  fetta  di
                 in linea teorica  agli enti                                        stazioni appaltanti, quali gli
                 istituzionalmente preposti   capo ai committenti di appalti        enti  pubblici che  svolgano
                 alla  vigilanza  sui  corretti   di opere o servizi ad alto tasso   esclusivamente   attività
                 comportamenti     fiscali,          di manodopera.                 istituzionale di  natura  non
                 contributivi e  assistenziali                                      commerciale,  che,  in tal
                 - è stato fatto ricadere sui                                       modo, potranno  chiamarsi
                 soggetti – pubblici e privati – coinvolti nei rapporti   fuori dai suddetti nuovi obblighi di controllo.
                 contrattuali di appalto, aumentando  a  dismisura
                 gli  adempimenti  di  comunicazione  e  di  verifica   Vediamo  ora  in  dettaglio  che  cosa  prevede  la
                 documentale - già abbastanza numerosi – gravanti   disposizione  in  esame  nel  suo  testo  definitivo,
                 sugli stessi.                                  anche  alla luce della Circolare dell’Agenzia  delle
                                                                Entrate.
                 A seguito delle accorate proteste da parte di tutti
                 gli stakeholders coinvolti – imprese da una parte
                 e stazioni appaltanti dall’altro – la gravosità della
                 norma  in esame  è  stata  attenuata  in sede  di
                 conversione in legge del decreto.

                 Infatti,  con  Legge  19  dicembre  2019  n.  157,

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