Page 8 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Mediappalti In Evidenza
e informazioni che avrebbero dovuto consentire al l’art. 4 in esame è stato modificato nel senso
committente medesimo di effettuare il riscontro tra che ora i committenti non devono più versare le
l’ammontare complessivo degli importi ricevuti con ritenute fiscali al posto delle imprese appaltatrici o
le trattenute effettuate dall’impresa appaltatrice. subappaltatrici, che restano quindi gli unici sostituti
di imposta nei confronti dei propri dipendenti
La prima versione della norma non prevedeva impiegati nell’appalto.
alcun limite minimo di importo dell’appalto, al di
sotto del quale non scattasse l’obbligo in capo I committenti, tuttavia, devono richiedere le
al committente di sostituirsi all’appaltatore nel deleghe di versamento delle ritenute ed una serie di
ruolo di sostituto di imposta, e faceva ricadere dati concernenti i lavoratori direttamente impiegati
pesantemente sui committenti il compito di nell’appalto, al fine di verificare l’avvenuto corretto
effettuare verifiche più propriamente spettanti versamento delle ritenute fiscali.
all’Agenzia delle Entrate.
Rispetto alla prima lettura data alla norma
La ratio della disposizione introdotta con il convertita, secondo cui la norma si applicava - con
Decreto fiscale di fine anno era quella – come decorrenza immediata (dal 1° gennaio 2020) - a
si evince dalla relazione tutti i committenti, pubblici
illustrativa – di contrastare e privati senza distinzione,
il fenomeno dell’omesso o Al fine di contrastare il l’attuale interpretazione,
insufficiente versamento, fenomeno dell’omesso o autorevole perché data
anche mediante indebite insufficiente versamento, dall’Agenzia delle Entrate,
compensazioni, delle anche mediante indebite che ha finalmente adottato
ritenute fiscali trattenute compensazioni, delle ritenute l’attesissima Circolare, la n.
sulle retribuzioni dei fiscali trattenute sulle 1/E del 12 febbraio scorso,
lavoratori dipendenti retribuzioni dei lavoratori va nel senso di escludere
delle imprese appaltatrici, dall’ambito di applicazione
subappaltatrici o affidatarie dipendenti delle imprese soggettivo della norma
in genere di contratti di appaltatrici, subappaltatrici tutti i soggetti non IRES,
appalto di opere o servizi. o affidatarie in genere di limitatamente all’attività
contratti di appalto di opere non commerciale resa.
Tuttavia, come purtroppo o servizi, il Decreto fiscale
il Legislatore spesso fa, 2019 ha introdotto gravosi Tale interpretazione fa
l’onere di contrastare tali oneri di controllo sull’effettivo tirare un sospiro di sollievo
fenomeni illeciti – spettante versamento delle ritenute in ad una buona fetta di
in linea teorica agli enti stazioni appaltanti, quali gli
istituzionalmente preposti capo ai committenti di appalti enti pubblici che svolgano
alla vigilanza sui corretti di opere o servizi ad alto tasso esclusivamente attività
comportamenti fiscali, di manodopera. istituzionale di natura non
contributivi e assistenziali commerciale, che, in tal
- è stato fatto ricadere sui modo, potranno chiamarsi
soggetti – pubblici e privati – coinvolti nei rapporti fuori dai suddetti nuovi obblighi di controllo.
contrattuali di appalto, aumentando a dismisura
gli adempimenti di comunicazione e di verifica Vediamo ora in dettaglio che cosa prevede la
documentale - già abbastanza numerosi – gravanti disposizione in esame nel suo testo definitivo,
sugli stessi. anche alla luce della Circolare dell’Agenzia delle
Entrate.
A seguito delle accorate proteste da parte di tutti
gli stakeholders coinvolti – imprese da una parte
e stazioni appaltanti dall’altro – la gravosità della
norma in esame è stata attenuata in sede di
conversione in legge del decreto.
Infatti, con Legge 19 dicembre 2019 n. 157,
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