Page 21 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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Il Punto Mediappalti
Le novità, le semplificazioni e le complessità
della fase di esecuzione alla luce
del D.Lgs. n. 209/2024 IL
PUN
TO
di Niccolò Grassi
1. La fase di esecuzione del contratto – quello di fornire strumenti operativi chiari
ed il correttivo al Codice appalti a stazioni appaltanti e operatori economici,
garantendo al contempo maggiore prevedibilità
Uno degli ambiti di maggiore attenzione del nell’attuazione delle disposizioni e una più
correttivo al Codice dei contratti pubblici è la efficace prevenzione del contenzioso.
disciplina della fase di esecuzione dei contratti
di appalto, un settore ritenuto dagli operatori Tra le aree di maggiore impatto, il correttivo
economici e dalle stazioni appaltanti meritevole interviene sulle premialità e penalità applicabili
di interventi chiarificatori più che di modifiche agli operatori economici, rafforzando i
sostanziali. La normativa previgente, infatti, meccanismi di incentivo per il rispetto dei tempi
seppur già articolata, è stata spesso oggetto e delle prestazioni contrattuali.
di interpretazioni divergenti e di numerose Viene inoltre introdotta una maggiore
contestazioni che hanno contribuito a generare tipizzazione delle varianti in corso d’opera, con
un elevato contenzioso, in particolare su aspetti una distinzione chiara tra quelle ammissibili e
quali la gestione delle riserve, l’introduzione di quelle che non possono essere qualificate come
varianti in corso d’opera e l’applicazione delle tali.
penalità.
L’intervento normativo, dunque, si muove
L’intervento normativo del correttivo non nella direzione di un maggiore equilibrio tra
introduce una riscrittura completa della esigenze di flessibilità operativa e rigore
disciplina, ma si concentra su un’opera di normativo, ponendo le basi per un sistema più
razionalizzazione e chiarimento per rendere trasparente, efficiente e funzionale, capace di
il quadro regolatorio più uniforme e ridurre le garantire certezza applicativa e ridurre le aree
incertezze applicative. L’obiettivo principale è di conflittualità tra le parti coinvolte nei contratti
stato – o almeno così viene detto dal Legislatore pubblici.
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