Page 55 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               partecipazione, non discriminazione e parità̀ di   domanda  di  rinnovo  del  concessionario
               trattamento possono essere assicurati, infatti,   uscente,  pubblicata  con  il  c.d. “rende
               solo  dalla  previa  indizione  di  una gara,   noto”  solo  a  livello  locale,  in  attesa  che
               il  cui bando  preveda anzitutto,  l’oggetto    potenziali  concorrenti  formulino  osservazioni
               e  la  durata  della  concessione,  l’entità̀   o presentino proprie domande, senza previa
               del  canone  (aggiornato)  da  pagarsi,  i      determinazione, da parte dell’Autorità pubblica,
               requisiti  di  partecipazione,  i  criteri  di   di imparziali, trasparenti e proporzionali criteri
               aggiudicazione nel rispetto, appunto,           di partecipazione alla gara.
               dei  principi  di  parità̀  di  trattamento,
               di   massima      partecipazione     e   di     Tali  considerazioni  non  possono  ritenersi
               proporzionalità̀ (v. ora il citato art. 4, commi   scalfite  con  il  richiamo  alla  sentenza  del
               3 e 4 del d.l. n. 118 del 2022, nella versione   Consiglio  di  Stato,  sezione  Settima,  30
               vigente dopo la l. n. 166 del 2024).            novembre 2023 n.10378, né alla sentenza
                                                               della Corte di Giustizia UE, 20 aprile 2023, in
               L’arcaico e informale modello dell’art. 37 cod.   C-348/22.
               nav. non può̀ dunque ritenersi (più̀) adeguato
               alle esigenze di trasparenza e concorrenzialità̀   Da  una  più  attenta  lettura  della  sentenza
               che permeano questo settore dell’ordinamento,   n.10378/2023  può  rilevarsi  che  essa  non
               nell’evoluzione che esso ha subito, al pari di   ha certo ritenuto, in linea di principio, la
               altri  settori  dell’ordinamento  (v.,  sul  punto,   sufficienza  del  solo  modulo  dell’art.  37  cod.
               anche Corte cost., 24 giugno 2024, n. 109, che   nav.  ai  fini  concorrenziali,  sottolineando  anzi
               richiama anche la propria giurisprudenza sulle   che «la previa acquisizione delle manifestazioni
               concessioni  per  lo  sfruttamento  delle  acque   di interesse da parte dell’amministrazione non
               minerali  e  termali,  ma  con  affermazioni  che   poteva che preludere all’espletamento della
               mantengono validità̀ anche per le concessioni   procedura  comparativa»;  decisione  che  ha
               del demanio marittimo) non solo per l’effetto   pure affermato che conformemente ai principi
               naturale del diritto dell’Unione e della Dir.   del diritto dell’Unione, come desumibili anche
               n.  2006/123/CE,  secondo  l’interpretazione    dalla  giurisprudenza  della  Corte  di  Giustizia
               costante datane dalla Corte di Giustizia UE,    UE, «la concessione della gestione di arenili
               ma  anche  in  conseguenza  della  progressiva   per finalità turistico-ricreative deve rispondere
               tutela e valorizzazione dell’ambiente e del     a  criteri  di  imparzialità̀,  trasparenza  e  par
               paesaggio  che  ha  contraddistinto,  e  continua   condicio: in particolare, l’art. 12 della direttiva
               a contraddistinguere, la normativa che regola   2006/123/CE e il novellato art. 37 del cod.
               i beni pubblici e, in particolare, il patrimonio   nav. subordinano il rilascio di concessioni
               costiero (v. anche Corte cost., 23 aprile 2024,   demaniali  marittime  all’espletamento  di
               n. 70).                                         procedure selettive ad evidenza pubblica»
                                                               e  che  «anche  laddove  si  potesse  configurare
               Se  così  è  (v.,  per  tutti,  Cons.  St.,  sez.  VII,   un  procedimento  volto  all’adozione  di
               20  maggio  2024,  nn.  4479,  4480  e  4481),   provvedimenti ampliativi privo dei necessari
               si comprende bene perché  l’art. 37 cod.        criteri  predeterminati  (ciò  che  per  il  Collegio
               nav. non possa garantire l’adeguatezza di       è  comunque  inammissibile),  in  ogni  caso  la
               quella  procedura  selettiva  che,  se  anche  non   comparazione delle proposte ex art. 37 del cod.
               richiede  lo  stesso  grado  di  complessità̀  che   nav.  dovrebbe  avvenire  con  provvedimento
               contraddistingue il codice dei contratti pubblici   congruamente ad approfonditamente motivato
               (pur  richiamato,  però,  dall’ora  novellato   circa  le  specifiche  ragioni  di  preferenza».
               art. 4, comma 4, lett. g), del d.l. n. 118 del   La stessa Settima Sezione, pochi giorni dopo,
               2022 ad esempio, per quanto concerne i          con la sentenza n.10455 del 4 dicembre 2023,
               requisiti  di  partecipazione,  desunti  da     ha chiaramente affermato che «non può̀ [...]
               quelli di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs.    ritenersi che ogni esigenza concorrenziale
               n. 36 del 2023),  nemmeno può appagarsi         dovrebbe  intendersi  soddisfatta  per  effetto
               di un modulo procedimentale costruito sulla     della pubblicazione e delle previsioni recate

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