Page 50 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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               La Provincia si è vista quindi costretta ad escludere   raggruppamento.  Il  ricorrente  contesta altresì
               dalla  procedura  anche  questo  soggetto  (per    la  violazione  del  combinato  disposto  dei
               l’appunto  il ricorrente)  e  ad  aggiudicare  ad  un   commi 7 bis, 17, 18, 19 e 19 ter dell’art. 48
               ulteriore soggetto, rappresentato anch’esso da un   del d.lgs. n. 50/2016, ritenendo possibile, nel
               RTI di cui era parte un consorzio stabile.         caso di specie, la sostituzione della consorziata
                                                                  esecutrice sulla base di tali disposizioni, anche
               Il soggetto  escluso propone  ricorso  contro  la   considerato  che  in capo  alla  stessa  è  stata
               predetta  esclusione  a  base  del  quale  pone  i   rilevata  un’irregolarità  non  originaria  ma
               seguenti motivi:                                   sopravvenuta  rispetto alla partecipazione  alla
                                                                  procedura.
               -  con  il primo  motivo  di ricorso,  la  violazione
                  della  normativa  adottata  in  ragione  della
                  epidemia in corso (art. 103 del d.l. n. 18/2020)   2.  Il consorzio stabile
                  che,  nel  testo  vigente  tra  il 19  luglio  2020  e
                  il  3 dicembre  2020,  ha  prorogato  ex  lege   La  sentenza  in commento  contiene  una  analisi
                  la  validità  del  DURC  del  17  marzo  2020,  con   particolarmente  ricca  della  figura  del  consorzio
                  conseguente  regolarità  della  posizione della   stabile.
                  consorziata  esecutrice  in  questione  alla  data   Il consorzio stabile è disciplinato all’art. 45, comma
                  di partecipazione alla gara ed aggiudicazione;   2,  lett.  c),  del  d.lgs.  n.  50/2016  e  figura  tra  gli
                                                               operatori  economici ammessi  a  partecipare  alle
               -  con  il secondo  e  il terzo  motivo  di ricorso,   procedure di affidamento degli appalti pubblici.
                  la circostanza  per  cui l’esclusione è stata
                  determinata dalla posizione di una consorziata   Il  consorzio  in  questione  è  costituito  «tra
                  esecutrice  del  consorzio  stabile  mandante  del   imprenditori individuali, anche  artigiani,  società
                  costituendo  raggruppamento   temporaneo     commerciali, società  cooperative  di produzione e
                  di progettisti designato  per  l’esecuzione   lavoro  … formati  da  non  meno di tre  consorziati
                  delle prestazioni di rilievo,  progettazione  e   che,  con decisione assunta  dai rispettivi  organi
                  monitoraggio;   secondo   la   prospettazione   deliberativi,  abbiano  stabilito di operare in  modo
                  del ricorrente  vi sarebbe  pertanto  violazione   congiunto  nel  settore  dei  contratti  pubblici di
                  della  disciplina  di  riferimento  che  consente  la   lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo
                  estromissione  (in considerazione  del legame   non  inferiore  a  cinque  anni,  istituendo  a  tal  fine
                  non  diretto tra  la  consorziata  esecutrice  e  la   una comune struttura di impresa».
                  Stazione  appaltante)  ovvero  la  sostituzione
                  (ai  sensi  dell’art.  48  ovvero  dell’art.  89  del   Secondo  consolidata giurisprudenza  il  consorzio
                  d.lgs. n. 50/2016) della consorziata esecutrice   stabile è un soggetto giuridico autonomo, costituito
                  anziché  comportare  l’esclusione  di tutto il   in  forma  collettiva  e  con  causa  mutualistica,
                  raggruppamento dalla gara. Il ricorrente ritiene   che  si  può  giovare,  senza  necessità  di  ricorrere
                  difatti  irrilevante  la  sopravvenuta  carenza  di   all’avvalimento,  dei  requisiti  di  idoneità  tecnica
                  un  requisito  generale  in  capo  alla  consorziata   e  finanziaria  delle  consorziate  stesse,  secondo  il
                  esecutrice in quanto sussisterebbe un rapporto   criterio del  cd. «cumulo alla rinfusa» (cfr. Cons.
                  solamente  indiretto  tra  quest’ultima  e  la   Stato, V, 11 dicembre 2020, n. 7943).
                  Stazione appaltante. A suo parere, il consorzio
                  stabile,  che  ha  espresso  la  consorziata   Il consorzio resta il solo soggetto che domanda di
                  esecutrice, è dotato di autonoma soggettività e   essere ammesso alla procedura e va a stipulare il
                  organizzazione ed è unico titolare del rapporto   contratto  con  l’amministrazione  in nome  proprio,
                  con la Stazione appaltante con la conseguenza   anche  se  per  conto  delle  consorziate  cui  affida
                  che  la  modifica  della  consorziata  esecutrice   i  lavori;  è  il  consorzio  ad  essere  responsabile
                  assume  un  rilievo meramente interno, non  in   dell’esecuzione  delle  prestazioni  anche  quando
                  grado di incidere sul citato rapporto; inoltre è   per  la  loro  esecuzione  si  avvale  delle  imprese
                  il consorzio stabile ad  essere stato  designato   consorziate  (le  quali  comunque  rispondono
                  quale  mandante  del  costituendo  RTI  cosicché   solidalmente al consorzio per l’esecuzione ai sensi
                  non sussisterebbe un rapporto diretto neppure   dell’art. 94, comma 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
                  tra  la consorziata  esecutrice e  il  ricorrente   e art. 48, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n.50). Di

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