Page 50 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Mediappalti Il Punto
La Provincia si è vista quindi costretta ad escludere raggruppamento. Il ricorrente contesta altresì
dalla procedura anche questo soggetto (per la violazione del combinato disposto dei
l’appunto il ricorrente) e ad aggiudicare ad un commi 7 bis, 17, 18, 19 e 19 ter dell’art. 48
ulteriore soggetto, rappresentato anch’esso da un del d.lgs. n. 50/2016, ritenendo possibile, nel
RTI di cui era parte un consorzio stabile. caso di specie, la sostituzione della consorziata
esecutrice sulla base di tali disposizioni, anche
Il soggetto escluso propone ricorso contro la considerato che in capo alla stessa è stata
predetta esclusione a base del quale pone i rilevata un’irregolarità non originaria ma
seguenti motivi: sopravvenuta rispetto alla partecipazione alla
procedura.
- con il primo motivo di ricorso, la violazione
della normativa adottata in ragione della
epidemia in corso (art. 103 del d.l. n. 18/2020) 2. Il consorzio stabile
che, nel testo vigente tra il 19 luglio 2020 e
il 3 dicembre 2020, ha prorogato ex lege La sentenza in commento contiene una analisi
la validità del DURC del 17 marzo 2020, con particolarmente ricca della figura del consorzio
conseguente regolarità della posizione della stabile.
consorziata esecutrice in questione alla data Il consorzio stabile è disciplinato all’art. 45, comma
di partecipazione alla gara ed aggiudicazione; 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 e figura tra gli
operatori economici ammessi a partecipare alle
- con il secondo e il terzo motivo di ricorso, procedure di affidamento degli appalti pubblici.
la circostanza per cui l’esclusione è stata
determinata dalla posizione di una consorziata Il consorzio in questione è costituito «tra
esecutrice del consorzio stabile mandante del imprenditori individuali, anche artigiani, società
costituendo raggruppamento temporaneo commerciali, società cooperative di produzione e
di progettisti designato per l’esecuzione lavoro … formati da non meno di tre consorziati
delle prestazioni di rilievo, progettazione e che, con decisione assunta dai rispettivi organi
monitoraggio; secondo la prospettazione deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo
del ricorrente vi sarebbe pertanto violazione congiunto nel settore dei contratti pubblici di
della disciplina di riferimento che consente la lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo
estromissione (in considerazione del legame non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine
non diretto tra la consorziata esecutrice e la una comune struttura di impresa».
Stazione appaltante) ovvero la sostituzione
(ai sensi dell’art. 48 ovvero dell’art. 89 del Secondo consolidata giurisprudenza il consorzio
d.lgs. n. 50/2016) della consorziata esecutrice stabile è un soggetto giuridico autonomo, costituito
anziché comportare l’esclusione di tutto il in forma collettiva e con causa mutualistica,
raggruppamento dalla gara. Il ricorrente ritiene che si può giovare, senza necessità di ricorrere
difatti irrilevante la sopravvenuta carenza di all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica
un requisito generale in capo alla consorziata e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il
esecutrice in quanto sussisterebbe un rapporto criterio del cd. «cumulo alla rinfusa» (cfr. Cons.
solamente indiretto tra quest’ultima e la Stato, V, 11 dicembre 2020, n. 7943).
Stazione appaltante. A suo parere, il consorzio
stabile, che ha espresso la consorziata Il consorzio resta il solo soggetto che domanda di
esecutrice, è dotato di autonoma soggettività e essere ammesso alla procedura e va a stipulare il
organizzazione ed è unico titolare del rapporto contratto con l’amministrazione in nome proprio,
con la Stazione appaltante con la conseguenza anche se per conto delle consorziate cui affida
che la modifica della consorziata esecutrice i lavori; è il consorzio ad essere responsabile
assume un rilievo meramente interno, non in dell’esecuzione delle prestazioni anche quando
grado di incidere sul citato rapporto; inoltre è per la loro esecuzione si avvale delle imprese
il consorzio stabile ad essere stato designato consorziate (le quali comunque rispondono
quale mandante del costituendo RTI cosicché solidalmente al consorzio per l’esecuzione ai sensi
non sussisterebbe un rapporto diretto neppure dell’art. 94, comma 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
tra la consorziata esecutrice e il ricorrente e art. 48, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n.50). Di
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