Page 69 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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In Pillole Mediappalti
ter, del d. lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione Chiudiamo questa breve rassegna, con la sentenza
attuale, consente la sostituzione, nella fase di gara, del TAR Puglia – Bari, sez. II, 19 agosto 2021
del mandante di un raggruppamento temporaneo n. 1314, nella quale si evidenzia a proposito del
di imprese, che abbia presentato domanda di consorzio stabile questa volta, che: “La procedura
concordato in bianco o con riserva a norma dell’art. concorsuale che, come fatto successivo alla
161, comma 6, l. fall, e non sia stata utilmente partecipazione alla gara, colpisca la consorziata
autorizzato dal tribunale fallimentare a partecipare designata da un consorzio stabile costituisce
a tale gara, solo se tale sostituzione possa realizzarsi un’eventualità che, proprio in quanto sopravvenuta
attraverso la mera estromissione del mandante, rispetto alla partecipazione, non incide sulla
senza quindi che sia consentita l’aggiunta di un partecipazione del consorzio medesimo, avendo
soggetto esterno al raggruppamento. L’evento sostanzialmente il rilievo di una vicenda interna tra
che conduce alla sostituzione interna, ammessa consorzio (unico concorrente e interlocutore della
nei limiti anzidetti, deve essere portato dal Stazione appaltante) e consorziata (componente
raggruppamento a conoscenza della stazione del consorzio) (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V,
appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto 21.2.2020, n. 1328; Cons. Stato, sez. V, 2.9.2019
o acquisito notizia, per consentirle, secondo un n. 6024; Cons. Stato, sez. V, 23.11.2018, n. 6632,
principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata T.A.R. Campania, Salerno, 1035/2019). A supporto
a tutela della trasparenza e della concorrenza, di detta interpretazione vi è anche da menzionare
di assegnare al raggruppamento un congruo la recente sentenza della Corte costituzionale n.
termine per la riorganizzazione del proprio assetto 85 del 7 maggio 2020, che avvalora la tesi – su
interno tale da poter riprendere correttamente, e un piano concettuale più ampio, ma omogeneo
rapidamente, la propria partecipazione alla gara. a quello di cui al caso in esame – secondo cui il
Anche l’Adunanza ha poi precisato con sentenza legislatore avrebbe inteso distinguere l’ipotesi in
n. 10 del 27 maggio 2021 che il suddetto art. 48, cui la procedura concorsuale coinvolga l’impresa
commi 17, 18 e 19-ter, del d. lgs. n. 50 del 2016, mandataria da quella in cui la medesima colpisca
nella formulazione attuale, consente la sostituzione l’impresa mandante, prevedendo in quest’ultimo
meramente interna del mandatario o del mandante caso la possibilità che un soggetto esterno
di un raggruppamento temporaneo di imprese con al raggruppamento subentri alla mandante
un altro soggetto del raggruppamento stesso in da escludere, in tal modo evidenziandone la
possesso dei requisiti, nella fase di gara, e solo sostanziale fungibilità. In conseguenza di quanto
nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta sopra, il fallimento di OMISSIS non risulta
amministrativa, amministrazione straordinaria, oggettivamente incidere sulla partecipazione alla
concordato preventivo o di liquidazione o, qualora gara del Consorzio OMISSIS, determinando al più
si tratti di imprenditore individuale, di morte, il fatto sopravvenuto che legittima la sostituzione
interdizione, inabilitazione o anche liquidazione della consorziata ai sensi dell’art. 48, comma 7 bis,
giudiziale o, più in generale, per esigenze del decreto legislativo n. 50/2016.”
riorganizzative dello stesso raggruppamento
temporaneo di imprese, a meno che – per questa
ultima ipotesi e in coerenza con quanto prevede,
parallelamente, il comma 19 per il recesso di una
o più imprese raggruppate – queste esigenze non
siano finalizzate ad eludere la mancanza di un
requisito di partecipazione alla gara.”
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