Page 69 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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In Pillole                                                                           Mediappalti







                 ter, del d. lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione   Chiudiamo questa breve rassegna, con la sentenza
                 attuale, consente la sostituzione, nella fase di gara,   del  TAR  Puglia  –  Bari,  sez.  II,  19  agosto  2021
                 del mandante di un raggruppamento temporaneo   n.  1314,  nella  quale  si  evidenzia  a  proposito  del
                 di imprese,  che  abbia  presentato  domanda  di   consorzio stabile questa volta, che: “La procedura
                 concordato in bianco o con riserva a norma dell’art.   concorsuale  che,  come  fatto  successivo  alla
                 161,  comma  6,  l.  fall,  e  non  sia  stata  utilmente   partecipazione  alla gara,  colpisca la consorziata
                 autorizzato dal tribunale fallimentare a partecipare   designata  da  un  consorzio  stabile  costituisce
                 a tale gara, solo se tale sostituzione possa realizzarsi   un’eventualità che, proprio in quanto sopravvenuta
                 attraverso  la mera  estromissione  del mandante,   rispetto alla partecipazione, non  incide sulla
                 senza  quindi che  sia  consentita  l’aggiunta  di un   partecipazione  del consorzio medesimo,  avendo
                 soggetto  esterno  al  raggruppamento.  L’evento   sostanzialmente il rilievo di una vicenda interna tra
                 che  conduce  alla sostituzione  interna,  ammessa   consorzio (unico concorrente e interlocutore della
                 nei  limiti anzidetti, deve  essere  portato  dal   Stazione  appaltante)  e  consorziata  (componente
                 raggruppamento  a  conoscenza  della stazione   del consorzio) (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V,
                 appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto   21.2.2020, n. 1328; Cons. Stato, sez. V, 2.9.2019
                 o acquisito notizia, per  consentirle,  secondo  un   n. 6024; Cons. Stato, sez. V, 23.11.2018, n. 6632,
                 principio  di  c.d.  sostituibilità  procedimentalizzata   T.A.R. Campania, Salerno, 1035/2019). A supporto
                 a  tutela  della trasparenza  e  della concorrenza,   di detta interpretazione vi è anche da menzionare
                 di assegnare  al raggruppamento  un  congruo   la  recente  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.
                 termine per la riorganizzazione del proprio assetto   85 del 7 maggio 2020, che avvalora la tesi – su
                 interno tale da poter riprendere correttamente, e   un  piano  concettuale  più  ampio,  ma  omogeneo
                 rapidamente, la propria partecipazione alla gara.  a quello di cui al caso in esame – secondo cui il
                 Anche  l’Adunanza  ha  poi  precisato  con  sentenza   legislatore  avrebbe  inteso  distinguere  l’ipotesi in
                 n. 10 del 27 maggio 2021 che il suddetto art. 48,   cui la procedura  concorsuale  coinvolga  l’impresa
                 commi 17, 18 e 19-ter, del d. lgs. n. 50 del 2016,   mandataria da quella in cui la medesima colpisca
                 nella formulazione attuale, consente la sostituzione   l’impresa  mandante,  prevedendo  in quest’ultimo
                 meramente interna del mandatario o del mandante   caso  la possibilità  che  un  soggetto  esterno
                 di un raggruppamento temporaneo di imprese con   al raggruppamento  subentri  alla mandante
                 un  altro  soggetto  del  raggruppamento  stesso  in   da  escludere,  in tal  modo  evidenziandone  la
                 possesso  dei  requisiti,  nella  fase  di  gara,  e  solo   sostanziale  fungibilità.  In  conseguenza  di  quanto
                 nelle ipotesi di fallimento,  liquidazione  coatta   sopra,  il fallimento  di OMISSIS  non  risulta
                 amministrativa,  amministrazione straordinaria,   oggettivamente  incidere  sulla partecipazione  alla
                 concordato preventivo o di liquidazione o, qualora   gara del Consorzio OMISSIS, determinando al più
                 si tratti di imprenditore  individuale, di morte,   il fatto sopravvenuto che legittima la sostituzione
                 interdizione,  inabilitazione o  anche  liquidazione   della consorziata ai sensi dell’art. 48, comma 7 bis,
                 giudiziale o,  più in generale,  per  esigenze   del decreto legislativo n. 50/2016.”
                 riorganizzative  dello  stesso  raggruppamento
                 temporaneo di imprese, a meno che – per questa
                 ultima ipotesi e in coerenza con quanto prevede,
                 parallelamente, il comma 19 per il recesso di una
                 o più imprese raggruppate – queste esigenze non
                 siano  finalizzate  ad  eludere  la  mancanza  di  un
                 requisito di partecipazione alla gara.”

















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