Page 68 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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                 “alla  fase  di  gara”  di  cui  al  comma  19  ter,   allo scioglimento del medesimo e  a  partecipare,
                 introdotto dallo stesso  ‘decreto correttivo’  vada   in  nome  proprio,  a  una  procedura  negoziata  di
                 a  neutralizzare  la  specifica  e  coeva  modifica  del   aggiudicazione di un appalto pubblico, purché sia
                 comma 18 (C.d.S., Sez. V, n. 833 del 28.1.2021).  dimostrato, da un lato, che tale operatore economico
                                                                soddisfa da solo i requisiti definiti dall’ente di cui
                 2.4.-  Sul  punto  specifico  è  determinante  risalire   trattasi e, dall’altro, che la continuazione della sua
                 alla ratio della norma.                        partecipazione a tale procedura non comporta un
                 La  finalità  della  limitazione  all’operare  della   deterioramento della situazione degli altri offerenti
                 deroga  alla  regola  della  immodificabilità  del   sotto il profilo della concorrenza” (Corte Giustizia
                 raggruppamento  in corso  di gara,  allorchè   UE, 24 maggio 2016, in causa C – 396/14, punto
                 sopravvenga  un  motivo di esclusione,  va     48 e dispositivo, richiamata da Corte di Giustizia
                 individuata  nella  tutela  del  principio di parità  di   UE, 11 luglio 2019, in C-697/17, sopra citata).
                 trattamento tra i concorrenti e, in definitiva, della   I  limiti  in  punto  di  ammissibilità  delle  modifiche
                 concorrenza.                                   soggettive  del raggruppamento in corso  di gara
                 Come  osserva  C.d.S.,  Sez.  V,  n.  5255  del   discendono,  pertanto,  dai fondamentali  principi
                 27.8.2020  “una  lettura  dei  commi  19  e  19-  di parità  di trattamento  tra  i concorrenti  e  di
                 ter  dell’art.  48  del  Codice  che  tenga  conto  degli   concorrenza.  In  questa  prospettiva,  infatti,  una
                 specifici principi operanti nella fase procedimentale   diversa  valutazione  della rilevanza  della perdita
                 dedicata  all’individuazione del  contraente,  si   (in  corso  di  gara)  di  un  requisito  soggettivo  di
                 impone alla luce della giurisprudenza europea che   partecipazione,  a  seconda  che  il concorrente  cui
                 ha  esaminato la questione  della ammissibilità  di   è  imputabile la causa  di esclusione si presenti
                 modifiche soggettive degli offerenti (o dell’identità   in  forma  associata  o  non,  configurerebbe
                 giuridica e sostanziale degli offerenti, secondo la   una  lesione  della  parità  di trattamento  tra  gli
                 formula delle sentenze della Corte di Giustizia UE).  offerenti,  consentendo  agli  operatori  economici
                 La  Corte,  infatti,  muovendo  dai  principi  generali   componenti del raggruppamento di evitare (con lo
                 del diritto dell’Unione Europea e soffermandosi in   strumento del recesso) la sanzione espulsiva, che
                 particolare sul principio della parità di trattamento   normalmente si applicherebbe nei confronti degli
                 tra  gli  offerenti,  ha  ricordato  come  quest’ultimo   altri concorrenti (ove colpiti dalla stessa causa di
                 principio “ha  lo scopo  di favorire  lo sviluppo di   esclusione)”.
                 una  concorrenza  sana  ed  efficace  tra  le  imprese
                 che partecipano a un appalto pubblico [e] impone   2.5.-  L’Adunanza  Plenaria,  sebbene  non  abbia
                 che  tutti gli offerenti  dispongano  delle stesse   direttamente  affrontato  la  problematica,  ha
                 opportunità  nella  formulazione  dei termini delle   confermato l’indirizzo interpretativo della V Sezione
                 loro offerte  e implica, quindi, che  queste  ultime   del  Consiglio di Stato,  cui  ha  espressamente
                 siano soggette alle medesime condizioni per tutti   rinviato,  citando  tra  l’altro  la  delibera  ANAC  del
                 i  concorrenti”  (sentenza  11  luglio  2019,  nella   211  n.  555  (cfr.  punti  23.3  e  36  della  sentenza
                 causa  C-697/17,  Telecom  Italia,  punto  33);  e   n.  10/2021,  dove  si  afferma  che  la  sostituzione
                 con riguardo alla modifica della composizione del   interna al raggruppamento in caso di perdita dei
                 raggruppamento  in corso  di gara  ha  affermato   requisiti  di  cui  all’art.  80  vale  solo  in  corso  di
                 che  “il  principio  di parità  di trattamento  degli   esecuzione).
                 operatori  economici,  di  cui  all’articolo  10  della
                 direttiva  2004/17/CE  del  Parlamento  europeo  e   2.6.-  Il  Collegio  ritiene  che  vada  confermata
                 del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le   la  recentissima  indicazione  interpretativa
                 procedure di appalto degli enti erogatori di acqua   dell’Adunanza Plenaria, che rinvia alle approfondite
                 e  di  energia,  degli  enti  che  forniscono  servizi di   motivazioni delle sentenze della V Sezione citate,
                 trasporto e servizi postali, in combinato disposto   e  che  non  sussistano  i presupposti  per  una
                 con  l’articolo  51  della  medesima,  deve  essere   rimessione  della  specifica  questione,  atteso  che
                 interpretato nel senso che un ente aggiudicatore   il contrasto  tra  le  Sezioni  è  anteriore  alle  ultime
                 non  viola tale  principio se  autorizza uno  dei  due   recentissime pronunce dell’Adunanza Plenaria.”
                 operatori  economici che  facevano  parte  di un   Si prosegue poi con la pronuncia del Consiglio di
                 raggruppamento  di imprese invitato, in quanto   Stato, Sez. III, 17 agosto 2021, n. 5895, la quale
                 tale,  da  siffatto  ente  a  presentare  un’offerta,  a   soffermandosi nuovamente sull’art. 48 del Codice,
                 subentrare  a  tale  raggruppamento  in seguito   ci ricorda  che: “L’art.  48,  commi  17,  18  e  19-

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