Page 68 - MediAppalti, Anno XI - N. 6
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Mediappalti In Pillole
“alla fase di gara” di cui al comma 19 ter, allo scioglimento del medesimo e a partecipare,
introdotto dallo stesso ‘decreto correttivo’ vada in nome proprio, a una procedura negoziata di
a neutralizzare la specifica e coeva modifica del aggiudicazione di un appalto pubblico, purché sia
comma 18 (C.d.S., Sez. V, n. 833 del 28.1.2021). dimostrato, da un lato, che tale operatore economico
soddisfa da solo i requisiti definiti dall’ente di cui
2.4.- Sul punto specifico è determinante risalire trattasi e, dall’altro, che la continuazione della sua
alla ratio della norma. partecipazione a tale procedura non comporta un
La finalità della limitazione all’operare della deterioramento della situazione degli altri offerenti
deroga alla regola della immodificabilità del sotto il profilo della concorrenza” (Corte Giustizia
raggruppamento in corso di gara, allorchè UE, 24 maggio 2016, in causa C – 396/14, punto
sopravvenga un motivo di esclusione, va 48 e dispositivo, richiamata da Corte di Giustizia
individuata nella tutela del principio di parità di UE, 11 luglio 2019, in C-697/17, sopra citata).
trattamento tra i concorrenti e, in definitiva, della I limiti in punto di ammissibilità delle modifiche
concorrenza. soggettive del raggruppamento in corso di gara
Come osserva C.d.S., Sez. V, n. 5255 del discendono, pertanto, dai fondamentali principi
27.8.2020 “una lettura dei commi 19 e 19- di parità di trattamento tra i concorrenti e di
ter dell’art. 48 del Codice che tenga conto degli concorrenza. In questa prospettiva, infatti, una
specifici principi operanti nella fase procedimentale diversa valutazione della rilevanza della perdita
dedicata all’individuazione del contraente, si (in corso di gara) di un requisito soggettivo di
impone alla luce della giurisprudenza europea che partecipazione, a seconda che il concorrente cui
ha esaminato la questione della ammissibilità di è imputabile la causa di esclusione si presenti
modifiche soggettive degli offerenti (o dell’identità in forma associata o non, configurerebbe
giuridica e sostanziale degli offerenti, secondo la una lesione della parità di trattamento tra gli
formula delle sentenze della Corte di Giustizia UE). offerenti, consentendo agli operatori economici
La Corte, infatti, muovendo dai principi generali componenti del raggruppamento di evitare (con lo
del diritto dell’Unione Europea e soffermandosi in strumento del recesso) la sanzione espulsiva, che
particolare sul principio della parità di trattamento normalmente si applicherebbe nei confronti degli
tra gli offerenti, ha ricordato come quest’ultimo altri concorrenti (ove colpiti dalla stessa causa di
principio “ha lo scopo di favorire lo sviluppo di esclusione)”.
una concorrenza sana ed efficace tra le imprese
che partecipano a un appalto pubblico [e] impone 2.5.- L’Adunanza Plenaria, sebbene non abbia
che tutti gli offerenti dispongano delle stesse direttamente affrontato la problematica, ha
opportunità nella formulazione dei termini delle confermato l’indirizzo interpretativo della V Sezione
loro offerte e implica, quindi, che queste ultime del Consiglio di Stato, cui ha espressamente
siano soggette alle medesime condizioni per tutti rinviato, citando tra l’altro la delibera ANAC del
i concorrenti” (sentenza 11 luglio 2019, nella 211 n. 555 (cfr. punti 23.3 e 36 della sentenza
causa C-697/17, Telecom Italia, punto 33); e n. 10/2021, dove si afferma che la sostituzione
con riguardo alla modifica della composizione del interna al raggruppamento in caso di perdita dei
raggruppamento in corso di gara ha affermato requisiti di cui all’art. 80 vale solo in corso di
che “il principio di parità di trattamento degli esecuzione).
operatori economici, di cui all’articolo 10 della
direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e 2.6.- Il Collegio ritiene che vada confermata
del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le la recentissima indicazione interpretativa
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua dell’Adunanza Plenaria, che rinvia alle approfondite
e di energia, degli enti che forniscono servizi di motivazioni delle sentenze della V Sezione citate,
trasporto e servizi postali, in combinato disposto e che non sussistano i presupposti per una
con l’articolo 51 della medesima, deve essere rimessione della specifica questione, atteso che
interpretato nel senso che un ente aggiudicatore il contrasto tra le Sezioni è anteriore alle ultime
non viola tale principio se autorizza uno dei due recentissime pronunce dell’Adunanza Plenaria.”
operatori economici che facevano parte di un Si prosegue poi con la pronuncia del Consiglio di
raggruppamento di imprese invitato, in quanto Stato, Sez. III, 17 agosto 2021, n. 5895, la quale
tale, da siffatto ente a presentare un’offerta, a soffermandosi nuovamente sull’art. 48 del Codice,
subentrare a tale raggruppamento in seguito ci ricorda che: “L’art. 48, commi 17, 18 e 19-
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