Page 27 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Il Punto Mediappalti
specifica procedura (Tar Lazio, Sez. I bis, del 7 correttamente inteso nel senso di avere chiarito
dicembre 2020, n.13049) che il consorzio stabile si può giovare, senza
E’ accaduto, tuttavia, che con due successive necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti
sentenze (una del Consiglio di Stato e una del di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate
TAR Lazio), i giudici amministrativi sono tornati stesse. Senza obbligo che queste ultime siano tra
sull’argomento affermando che, al contrario, il quelle indicate quali esecutrici.
“cumulo alla rinfusa” risulti ancora principio valido
ed operante.
4. I principi espressi dall’Adunanza
Il Consiglio di Stato (sez. V), con la sentenza Plenaria n. 5/2018 e le analogie con
n. 2588 del 29 marzo 2021, ha analizzato l’avvalimento
puntualmente il testo del nuovo comma 2 bis
dell’art. 47 introdotto dal DL n. 32 del 2019, Come anticipato ai paragrafi che precedono,
ritenendo che detta disposizione non modifichi l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la
affatto la modalità partecipativa dei consorzi stabili sentenza del 18/03/2021, n. 5, si è pronunciata
alle gare, consentendo loro di potersi servire dei sulla questione sollevata dal C.G.A.R.S., se
requisiti di tutte le proprie consorziate, senza la nell’ipotesi di partecipazione ad una gara d’appalto
necessità che poi queste ultime siano indicate quali di un consorzio stabile, che ripeta la propria
esecutrici della singola procedura. qualificazione, necessaria ai sensi del bando, da una
consorziata non designata ai fini dell’esecuzione
Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, dei lavori, quest’ultima vada considerata come
dunque, ai sensi della novellata disposizione non soggetto terzo rispetto al consorzio, equiparabile
può desumersi che il singolo consorziato, indicato all’impresa ausiliaria nell’avvalimento, sicché la
in gara come esecutore dell’appalto, debba essere a perdita da parte della stessa del requisito durante la
sua volta in possesso dei requisiti di partecipazione. gara imponga alla stazione appaltante di ordinarne
E ciò proprio sulla base del fatto che diversamente la sostituzione, in applicazione dell’art. 89, comma
opinando si altererebbe la natura stessa del 3, del Codice degli appalti e/o dell’art. 63, Direttiva
Consorzio stabile, che si concretizza in un’impresa 2014/24/UE, derogandosi, pertanto, al principio
operativa che fa leva sulla causa mutualistica e, dell’obbligo del possesso continuativo dei requisiti
come tale, può avvalersi di qualsiasi contributo, in nel corso della gara e fino all’affidamento dei lavori.
termini di requisito, dei consorziati, senza dover La sentenza in commento, dopo aver sinteticamente
ricorrere allo strumento dell’avvalimento oppure a ripercorso i principi generali in tema di avvalimento,
dovere indicare questi ultimi quali esecutori della consorzi stabili e continuità nel possesso dei
commessa. requisiti di partecipazione, ha precisato che non
v’è ragione per riservare al consorzio che si avvale
Dello stesso avviso è il TAR Lazio (Sez. I, 19 aprile dei requisiti di un consorziato “non designato”
2021, n. 4540), che riprendendo le argomentazioni un trattamento diverso da quello riservato ad un
del Consiglio di Stato, muove dall’analisi della qualunque partecipante, singolo o associato, che
Relazione illustrativa della legge di conversione ricorre all’avvalimento. Nell’uno, come nell’altro
del D.L. n. 32/2019, la quale fornirebbe la caso, in virtù dell’art. 89 comma 3 del Codice degli
conferma che la volontà del legislatore era quella appalti, ove il requisito “prestato” venga meno,
di mantenere e, anzi, potenziare l’operatività l’impresa avvalsa potrà, ovvero dovrà, essere
del meccanismo del cumulo alla rinfusa. Detta sostituita.
Relazione, nell’illustrare la modifica apportata
all’art. 47 comma 2 del Codice osserva che essa In risposta alle preoccupazioni manifestate dal
<<è tesa a chiarire la disciplina dei consorzi stabili Giudice rimettente, e al fine di garantire chiarezza
onde consentire l’operatività e sopravvivenza di e certezza al quadro esegetico complessivo, può
tale strumento pro-concorrenziale>> mentre, con aggiungersi che la chiave interpretativa innanzi
riferimento al comma 2 bis, l’intento è stato quello delineata non tocca la perdurante validità del
di <<colmare un vuoto normativo>> relativo a principio di necessaria continuità nel possesso dei
servizi e forniture. requisiti, affermato dall’Adunanza Plenaria con
Dunque, ad avviso della giurisprudenza più recente, sentenza 8/2015, né il più generale principio di
l’intervento del legislatore nel 2019 andrebbe immodificabilità soggettiva del concorrente (salvi i
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