Page 31 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 la falsità della dichiarazione dell’impresa ausiliaria,   2. Il contesto giuridico
                 relativa  all’assenza  di condanne  penali,  la
                 stazione appaltante  non  avrebbe  potuto  disporre   2.1. Il contenuto della normativa  italiana
                 automaticamente l’esclusione del RTI, ma avrebbe   e   l’interpretazione   consolidata   della
                 dovuto  assegnare  un  termine  per  la  sostituzione   giurisprudenza
                 dell’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, comma
                 3,  del  Codice,  trattandosi  di modalità  correttiva   2.1.1.  Il  Codice  dei  contratti  pubblici, di  cui  al
                 imposta  dal  diritto  comunitario  e  che  la  stessa   decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.  50,  come
                 disposizione nazionale configura come obbligatoria,   modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.
                 ogniqualvolta  “sussistono  motivi di  esclusione  ai   56 (di seguito solo “Codice”), prevede la seguente
                 sensi  dell’articolo  80”.  Diversamente,  l’art.  89,   disciplina:
                 comma 1, ove inteso come implicante l’insanabile   - l’art. 80 comma 5, lettera f-bis), stabilisce che le
                 esclusione dell’operatore concorrente per le false   stazioni appaltanti escludono dalla gara l’operatore
                 dichiarazioni  rese  dall’ausiliaria,  risulterebbe  economico  che  presenti  nella procedura  di
                 in  contrasto  con  l’art.  63,  par.  1,  II  parte,  della   gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti
                 direttiva 24 (richiamato dalla 25).            documentazione o dichiarazioni non veritiere;
                 1.7.  Il Collegio, pur  ritenendo che secondo  la   -  l’art.  89,  comma  1,  secondo,  terzo  e  quarto
                 normativa  nazionale  italiana  la dichiarazione   periodo,  stabilisce  che  “L’operatore  economico
                 non  veritiera  resa  dal rappresentante  legale   che  vuole  avvalersi delle capacità  di altri
                 dell’impresa  ausiliaria  in  sede  di gara  comporta,   soggetti  allega,  oltre  all’eventuale  attestazione
                 quale  conseguenza  automatica,  il  dovere  della   SOA  dell’impresa  ausiliaria,  una  dichiarazione
                 stazione  appaltante  di escludere  il concorrente   sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da
                 ausiliato,  senza  possibilità di  provvedere  alla   parte  di  quest’ultima  dei  requisiti  generali  di  cui
                 sostituzione  dell’impresa,  ha  comunque  dubitato   all’articolo  80,  nonché  il  possesso  dei  requisiti
                 del  fatto  che  la  normativa  nazionale,  così   tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
                 ricostruita, sia compatibile con il diritto dell’Unione   L’operatore  economico  dimostra  alla  stazione
                 europea.                                       appaltante  che  disporrà  dei mezzi necessari
                 Invero,  qualora  dovesse  ritenersi  che  il  diritto   mediante  presentazione  di  una  dichiarazione
                 eurounitario  non  ammette  preclusioni  alla  sottoscritta  dall’impresa  ausiliaria  con  cui
                 sostituzione dell’impresa  ausiliaria,  neppure  nel   quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso
                 caso di dichiarazioni mendaci da questa rese nella   la stazione appaltante a mettere a disposizione per
                 dichiarazione sottoscritta e attestante il possesso   tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di
                 dei requisiti generali di cui all’articolo 80, il giudizio   cui è carente il concorrente.
                 dovrebbe concludersi con una sentenza favorevole   Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando
                 al  RTI  secondo  classificato  e  con  il  conseguente   l’applicazione  dell’articolo  80,  comma  12,  nei
                 annullamento  del  provvedimento  di esclusione   confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante
                 dello stesso dalla gara.                       esclude il concorrente ed escute la garanzia”;
                 Per  contro,  nel  caso  in cui si dovesse  accogliere   -  l’art.  89,  comma  3,  stabilisce  che  “la  stazione
                 l’opzione  ermeneutica  secondo  la  quale  il  diritto   appaltante verifica, conformemente agli articoli 85,
                 dell’Unione  Europea  non  osta  all’applicazione   86 e 88, se i soggetti della cui capacità l’operatore
                 dell’art. 89 comma 1, così come interpretato dalla   economico   intende   avvalersi,   soddisfano   i
                 giurisprudenza  nazionale,  il  giudizio  dovrebbe   pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi
                 concludersi  con  una  sentenza  di  conferma  della   di esclusione ai sensi dell’articolo 80.
                 legittimità del provvedimento di esclusione.   Essa impone all’operatore economico di sostituire
                 L’esito  dei  paralleli  giudizi  incardinati  avverso  la   i  soggetti  che  non  soddisfano  un  pertinente
                 sentenza del TAR fiorentino n. 1044/2019 e definiti   criterio di selezione o per i quali sussistono motivi
                 con sentenza  del Consiglio  di Stato  n.  1603  del   obbligatori di esclusione.
                 4.3.2020, lascia(va), quindi, intatte le chances di   Nel bando di gara possono essere altresì indicati
                 aggiudicazione del contratto in capo alla seconda   i casi in cui l’operatore economico deve sostituire
                 classificata,  fermo  l’interesse  strumentale  del   un  soggetto  per  il  quale  sussistono  motivi  non
                 RTI  terzo  classificato  ad  accertare  la  legittimità   obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti
                 dell’esclusione della seconda classificata, al fine di   tecnici”.
                 conseguire una migliore posizione in graduatoria.

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