Page 32 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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                 2.1.2.  Secondo  giurisprudenza  nazionale     2.2.2. La previsione, innovativa, punta a consentire
                 consolidata:                                   la più ampia partecipazione alla gara degli operatori
                                                                economici  privi  dei  prescritti  requisiti,  mediante
                 i) in forza del combinato disposto dei citati articoli   forme di collaborazione con altre imprese ausiliarie.
                 80,  comma  5,  lettera  f-bis,  e  89,  comma  1,  del   Al tempo stesso la norma intende assicurare che
                 Codice,  in caso  di avvalimento,  la  dichiarazione   l’esecuzione delle prestazioni sia svolta da soggetti
                 mendace   presentata  dall’impresa  ausiliaria  effettivamente in possesso di adeguata capacità e
                 comporta  l’esclusione  dalla  procedura  di gara   moralità.
                 dell’operatore  economico  che  si è  avvalso  della
                 sua  capacità  per  integrare  i  prescritti  requisiti  di   A  questa  duplice  esigenza  risponde  la  possibilità
                 partecipazione;                                di sostituire l’impresa ausiliaria che non soddisfi i
                                                                requisiti o nei cui confronti sussista una causa di
                 ii)  nell’ipotesi di dichiarazione  mendace  o  di   esclusione. La perentorietà della formula legislativa
                 attestazione  non  veritiera  dell’impresa  ausiliaria   europea  fa  assurgere  la  stazione  appaltante  a
                 sul  possesso  dei  requisiti  ex  art.  80,  l’art.  89,   garante del favor partecipationis, “imponendole” di
                 comma 3, non è applicabile e, quindi, l’operatore   consentire la sostituzione dell’ausiliario e, quindi,
                 economico non può sostituire l’impresa ausiliaria.  sollecitandola ad  attivarsi  per  garantire  la  celere
                                                                conclusione  del contratto  e  la  sua  esecuzione,  a
                 È  stato  ritenuto,  infatti,  che  l’art.  89  prevede   guisa di tutrice del buon andamento e dell’efficienza
                 espressamente l’esclusione del concorrente in caso   della procedura di evidenza pubblica.
                 di dichiarazioni mendaci  provenienti  dall’impresa
                 di cui egli si avvale  (Cons.  Stato,  sez.  V,  n.
                 6529/2018;  Id.,  n.  69/2019;  Delibera  ANAC  n.   3.   La   rimessione   della   questione
                 337/2019). La sostituzione dell’impresa ausiliaria     pregiudiziale alla Corte di Giustizia
                 è consentita solo nelle altre ipotesi in cui risultano
                 mancanti i pertinenti requisiti di partecipazione.  3.1. Il quesito interpretativo

                 2.2.  La disciplina del  diritto  dell’Unione   Tanto premesso, il Consiglio di Stato con l’Ordinanza
                 europea: l’avvalimento  e  il  favore  per la   Collegiale del 20 marzo 2020 n. 2005 ha formulato
                 concorrenza                                    il seguente quesito interpretativo: “Se l’articolo 63
                                                                della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del
                 2.2.1. La disciplina eurounitaria dell’avvalimento è   Consiglio del 26 febbraio 2014, relativo all’istituto
                 contenuta nell’art. 63 (Affidamento sulle capacità   dell’avvalimento, unitamente ai principi di libertà di
                 di altri soggetti)  della direttiva  2014/24/UE  del   stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui
                 Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio   agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento
                 2014 sugli appalti pubblici.                   dell’Unione  Europea  (TFUE), osti all’applicazione
                 In  particolare,  il par.  1,  II  parte,  dell’articolo   della normativa  nazionale  italiana  in materia  di
                 prevede  che:  “L’amministrazione  aggiudicatrice   avvalimento  e  di esclusione  dalle procedure  di
                 verifica,  conformemente  agli  articoli  59,  60  e   affidamento,  contenuta  nell’articolo  89,  comma
                 61,  se  i soggetti sulla cui capacità  l’operatore   1, quarto periodo, del codice dei contratti pubblici
                 economico  intende  fare  affidamento  soddisfano   di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
                 i pertinenti  criteri  di selezione  o  se  sussistono   secondo  la  quale  nel  caso  di  dichiarazioni  non
                 motivi di esclusione  ai  sensi  dell’articolo 57.   veritiere  rese  dall’impresa  ausiliaria riguardanti
                 L’amministrazione aggiudicatrice impone che    la  sussistenza  di condanne  penali  passate  in
                 l’operatore economico sostituisca un soggetto   giudicato, potenzialmente idonee a dimostrare la
                 che non soddisfa un pertinente criterio  di    commissione  di  un  grave  illecito  professionale,
                 selezione  o  per  il  quale  sussistono  motivi   la  stazione  appaltante  deve  sempre  escludere
                 obbligatori  di  esclusione.  L’amministrazione   l’operatore economico concorrente in gara, senza
                 aggiudicatrice può imporre o essere obbligata   imporgli o consentirgli di indicare un’altra impresa
                 dallo Stato membro a imporre che l’operatore   ausiliaria idonea, in sostituzione della prima, come
                 economico  sostituisca un soggetto  per il     stabilito, invece nelle altre ipotesi in cui i soggetti
                 quale sussistono motivi  non obbligatori  di   della cui capacità  l’operatore economico  intende
                 esclusione”.                                   avvalersi non soddisfano un pertinente criterio di

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