Page 30 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Mediappalti Il Punto
Avvalimento e meccanismo di sostituzione
dell’ausiliaria: la CGUE boccia la misura
della automatica esclusione del concorrente
ausiliato in caso di dichiarazioni
mendaci rese dall’ausiliaria IL
PUN
di Adriana Presti TO
1. L’oggetto della controversia ricorso proposto dall’interessata e parzialmente
riformata dalla decisione del Consiglio di Stato
1.1. Con bando del 3.1.2018, un’Azienda USL n. 1603 del 4 marzo 2020, con conseguente
indiceva una gara per l’affidamento dei lavori di obbligo dell’amministrazione di rinnovare il sub
demolizione selettiva e meccanica degli edifici procedimento di verifica dell’affidabilità del
costituenti un ex Presidio Ospedaliero. RTI primo classificato, in relazione alle ragioni
1.2. All’esito delle operazioni di gara la stazione “giustificatrici” della mancata dichiarazione delle
appaltante, avendo provveduto ad escludere sentenze penali.
progressivamente i primi due RTI classificati a 1.5. Anche l’esclusione del secondo classificato
cagione della riscontrata omessa indicazione, da RTI veniva annullata dal medesimo TAR,
parte di entrambi, di sentenze penali irrevocabili con sentenza n. 955/2019, la quale veniva
di condanna, con successiva determinazione successivamente impugnata dal terzo classificato,
disponeva l’aggiudicazione dell’appalto in favore avendo quest’ultimo un interesse strumentale alla
del R.T.I classificatosi al terzo posto. conferma della legittimità dell’esclusione del RTI
1.3. Avverso detti atti espulsivi insorgevano i due in questione ed alla collocazione in una migliore
RTI, con distinti ricorsi incardinati innanzi al TAR posizione in graduatoria.
per la Toscana. 1.6. Con sentenza non definitiva n. 1633 del
Il nucleo centrale delle deduzioni svolte nei due 5.3.2020, la III Sezione del Consiglio di Stato
giudizi si concentrava sulla tesi dell’insussistenza ha accolto parzialmente l’appello del terzo
dell’onere dichiarativo della sentenza penale di classificato in ordine alla sentenza del TAR Firenze
condanna, se non nell’ambito di un certo limite 955/2019 (concernente il secondo classificato),
temporale (di tre anni), fissato dall’art. 80 comma respingendo, tra l’altro, i motivi giudicati fondati
10, d.lgs. n. 50/2016, che nel caso di specie dal TAR e preannunciando la propria intenzione di
risultava decorso. sospendere il giudizio in attesa della decisione della
1.4. L’esclusione della prima classificata Corte di Giustizia UE sulla questione pregiudiziale
veniva annullata dalla sentenza del TAR per ad essa sottoposta dalla parte appellata seconda
la Toscana n. 1044/2019, in accoglimento del classificata e così riassumibile: una volta appurata
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