Page 30 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Mediappalti                                                                              Il Punto




                 Avvalimento e meccanismo di sostituzione

                 dell’ausiliaria: la CGUE boccia la misura

                 della automatica esclusione del concorrente

                 ausiliato in caso di dichiarazioni

                 mendaci rese dall’ausiliaria                                              IL



                                                                                         PUN
                 di Adriana Presti                                                       TO






















                    1. L’oggetto della controversia             ricorso proposto  dall’interessata  e  parzialmente
                                                                riformata  dalla  decisione  del  Consiglio  di  Stato
                 1.1.  Con  bando  del  3.1.2018,  un’Azienda  USL   n.  1603  del  4  marzo  2020,  con  conseguente
                 indiceva  una  gara  per  l’affidamento  dei  lavori  di   obbligo  dell’amministrazione di rinnovare  il  sub
                 demolizione  selettiva  e  meccanica  degli  edifici   procedimento  di  verifica  dell’affidabilità  del
                 costituenti un ex Presidio Ospedaliero.        RTI  primo  classificato,  in  relazione  alle  ragioni
                 1.2. All’esito  delle operazioni di gara  la stazione   “giustificatrici”  della  mancata  dichiarazione  delle
                 appaltante,  avendo  provveduto  ad  escludere   sentenze penali.
                 progressivamente  i  primi  due  RTI  classificati  a   1.5.  Anche  l’esclusione  del  secondo  classificato
                 cagione  della riscontrata  omessa  indicazione, da   RTI  veniva  annullata  dal  medesimo  TAR,
                 parte  di entrambi,  di sentenze  penali  irrevocabili   con  sentenza  n.  955/2019,  la  quale  veniva
                 di condanna,  con  successiva  determinazione   successivamente impugnata dal terzo classificato,
                 disponeva  l’aggiudicazione  dell’appalto  in  favore   avendo quest’ultimo un interesse strumentale alla
                 del R.T.I classificatosi al terzo posto.       conferma  della  legittimità  dell’esclusione  del  RTI
                 1.3. Avverso detti atti espulsivi insorgevano i due   in  questione  ed  alla  collocazione  in  una  migliore
                 RTI, con distinti ricorsi incardinati innanzi al TAR   posizione in graduatoria.
                 per la Toscana.                                1.6.  Con  sentenza  non  definitiva  n.  1633  del
                 Il nucleo  centrale  delle deduzioni svolte  nei  due   5.3.2020,  la  III  Sezione  del  Consiglio  di Stato
                 giudizi si concentrava sulla tesi dell’insussistenza   ha  accolto parzialmente  l’appello  del terzo
                 dell’onere  dichiarativo  della  sentenza  penale  di   classificato in ordine alla sentenza del TAR Firenze
                 condanna,  se  non  nell’ambito  di un  certo  limite   955/2019  (concernente  il  secondo  classificato),
                 temporale (di tre anni), fissato dall’art. 80 comma   respingendo,  tra  l’altro,  i  motivi  giudicati  fondati
                 10,  d.lgs. n.  50/2016,  che  nel caso  di specie   dal TAR e preannunciando la propria intenzione di
                 risultava decorso.                             sospendere il giudizio in attesa della decisione della
                 1.4.   L’esclusione   della   prima   classificata   Corte di Giustizia UE sulla questione pregiudiziale
                 veniva  annullata  dalla  sentenza  del  TAR  per   ad essa sottoposta dalla parte appellata seconda
                 la  Toscana  n.  1044/2019,  in  accoglimento  del   classificata e così riassumibile: una volta appurata

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