Page 59 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 25 del 13 gennaio 2021
                 PREC 252/2020/S

                 Sull’ammissibilità della soglia di sbarramento


                 “… con riferimento alla soglia di sbarramento, la giurisprudenza e l’Autorità hanno avuto modo di chiarire
                 come la stessa sia finalizzata a garantire una qualità elevata delle offerte presentate, ritenendo, per effetto
                 di una valutazione ex ante, che l’offerta tecnica che si colloca sotto tale soglia sia inidonea a condurre
                 all’aggiudicazione, anche a prescindere dalla valutazione dell’offerta economica, in quanto “qualitativamente
                 inadeguata”. Una clausola in tal senso che è censurabile solo in presenza di macroscopiche irrazionalità, di
                 incongruenze o di palesi abnormità la cui ratio è quella di garantire per quella gara e in considerazione delle
                 specifiche  caratteristiche  contrattuali  un  livello  qualitativo  delle  offerte  particolarmente  elevato  (cfr.  da
                 ultimo, TAR Veneto, 17 settembre 2020 n. 828, Consiglio di Stato, 12 giugno 2017 n. 2856; ANAC delibera
                 n. 824 del 18 settembre 2019); …”



                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 82 del 27 gennaio 2021
                 PREC 261/2020/S


                 L’offerta  condizionata  “si  configura  quando  l’operatore  economico  subordina  l’impegno  assunto  nei
                 confronti  della stazione  appaltante  ad  un  evento  futuro  e  incerto,  senza  rendere  una  dichiarazione  di
                 volontà attendibile, univoca e certa di partecipare alla gara e di accettarne le relative prescrizioni”

                 “  ….  diversamente  da  quanto  sostenuto  dall’istante,  nel  caso  di  specie  non  si  può  parlare  di  “offerta
                 condizionata”. Tale ipotesi (vietata dai principi generali che regolano gli appalti pubblici) si configura
                 quando  l’operatore  economico  subordina  l’impegno  assunto  nei  confronti  della  stazione  appaltante  ad
                 un  evento  futuro  e  incerto,  senza  rendere  una  dichiarazione  di  volontà  attendibile,  univoca  e  certa  di
                 partecipare alla gara e di accettarne le relative prescrizioni (cfr. su tale concetto TAR Lombardia, Milano, sez.
                 IV, 6 maggio 2019, n.1017; cfr. Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2010, n. 248; sez. V, 23 agosto 2004, n. 5583).
                 Nel caso di specie, invece, l’offerta presentata dai concorrenti non può essere considerata “condizionata”:
                 l’art. 17 del disciplinare prevede chiaramente che il ribasso unico offerto in sede di gara “sarà applicato
                 sia all’importo posto a base di gara, sia all’elenco prezzi unitari e/o ai prezziari di cui alla relazione tecnica
                 ed illustrativa, sia a qualsiasi altro prezzario o listino, anche per l’eventuale formulazione di nuovi prezzi.
                 Ad ogni buon conto, si ribadisce, saranno pagate solo le prestazioni effettivamente prestate”. Inoltre, la
                 stazione appaltante non ha subordinato l’erogazione del servizio né la sua remunerazione ad un evento
                 futuro e incerto, ma ha solo stabilito che l’aggiudicatario verrà remunerato mensilmente sulla base dei pasti
                 effettivamente erogati nel mese di riferimento, nel rispetto dell’importo stimato per ciascun lotto di gara.
                 D’altra parte, per i servizi di ristorazione, è fisiologico che la capacità ricettiva delle strutture ospedaliere
                 possa subire variazioni in base al numero dei degenti, per cui risponde ai principi di buon andamento,
                 economicità  ed  efficacia  dell’azione  amministrativa  (di  cui  all’art.  97  Cost.)  la  previsione  secondo  cui
                 saranno remunerati solo i pasti e i servizi accessori effettivamente erogati dall’appaltatore;”








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