Page 80 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                    Incentivi per funzioni tecniche: impegno e liquidazione
                                                (solo dopo il completamento dell’opera/servizio/fornitura)











               dell’approvazione del regolamento, l’impegno di spesa dovrà essere assunto, a partire dalla data di
               entrata in vigore del regolamento, anche per attività svolte in precedenza, con l’unico limite di quelle
               relative ad appalti che si siano già conclusi prima dell’adozione del regolamento stesso (cfr. Corte dei
               conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, delibera n. 57/2018)”.
               L’ultima  delibera  citata  specifica  chiaramente  come  si  da  “escludere  che  il  Regolamento  possa
               ripartire  tali incentivi con  effetto retroattivo  (pur  in  presenza  di un  accantonamento di risorse  in
               bilancio già tempestivamente effettuato dall’Ente, in via prudenziale, nei limiti di legge), a coloro
               che, dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice, abbiano espletato attività tecniche nelle procedure
               di acquisizione di lavori, servizi e forniture non soltanto già avviate, ma anche già concluse, prima
               dell’adozione  dell’atto  regolamentare”  fatto  salvo  che  tali  criteri  non  siano  già  stati  definiti  in
               contrattazione decentrata (ciò legittimerebbe l’erogazione comunque dell’incentivo).
               Mentre la delibera in commento ribadisce che “la nascita del diritto è condizionata sospensivamente,
               non  dalla sola prestazione  dell’attività incentivata,  bensì anche  dall’adozione  del regolamento,  in
               assenza  del quale  il  dipendente  avente  titolo  potrà  eventualmente esercitare un’azione
               risarcitoria  per inottemperanza agli  obblighi che  il  legislatore  ha posto  a carico delle
               amministrazioni appaltanti (cfr., da ultimo, Cass. n. 10222/2020; Cass. n. 13937/2017)”.
               Infine, la sezione si sofferma sulla necessità della relazione tecnica che individui i beneficiari. In tale
               senso in delibera si legge che “l’acquisizione da ogni singolo soggetto interessato alla procedura di
               che trattasi di una relazione sulle attività svolte ai fini della liquidazione degli incentivi richiesti, la
               norma (art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016) prevede il preventivo accertamento delle specifiche
               attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio. Quindi, l’incentivo è
               erogabile in relazione ad attività effettivamente svolte rispetto alle quali il dirigente o il responsabile
               del  servizio devono  poter  acquisire  elementi  utili a  disporre  l’accertamento  propedeutico  alla
               corresponsione dell’incentivo, ove spettante. È evidente che la relazione sulle attività svolte redatta
               dal singolo dipendente che fa richiesta dell’incentivo è uno dei possibili strumenti a disposizione del
               dirigente o del responsabile per effettuare l’accertamento in ordine al corretto ed effettivo svolgimento
               delle attività incentivabili. Si ritiene, tuttavia, che tali scelte rientrino nella discrezionalità dell’ente e
               su di esse, pertanto, questa Sezione ritiene di non dover interferire, ferma restando la necessità che
               la liquidazione sia preceduta da un puntuale accertamento sull’effettivo svolgimento delle specifiche
               attività per le quali è richiesto l’incentivo a cura del dirigente o del responsabile del servizio”.
























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