Page 80 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi per funzioni tecniche: impegno e liquidazione
(solo dopo il completamento dell’opera/servizio/fornitura)
dell’approvazione del regolamento, l’impegno di spesa dovrà essere assunto, a partire dalla data di
entrata in vigore del regolamento, anche per attività svolte in precedenza, con l’unico limite di quelle
relative ad appalti che si siano già conclusi prima dell’adozione del regolamento stesso (cfr. Corte dei
conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, delibera n. 57/2018)”.
L’ultima delibera citata specifica chiaramente come si da “escludere che il Regolamento possa
ripartire tali incentivi con effetto retroattivo (pur in presenza di un accantonamento di risorse in
bilancio già tempestivamente effettuato dall’Ente, in via prudenziale, nei limiti di legge), a coloro
che, dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice, abbiano espletato attività tecniche nelle procedure
di acquisizione di lavori, servizi e forniture non soltanto già avviate, ma anche già concluse, prima
dell’adozione dell’atto regolamentare” fatto salvo che tali criteri non siano già stati definiti in
contrattazione decentrata (ciò legittimerebbe l’erogazione comunque dell’incentivo).
Mentre la delibera in commento ribadisce che “la nascita del diritto è condizionata sospensivamente,
non dalla sola prestazione dell’attività incentivata, bensì anche dall’adozione del regolamento, in
assenza del quale il dipendente avente titolo potrà eventualmente esercitare un’azione
risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle
amministrazioni appaltanti (cfr., da ultimo, Cass. n. 10222/2020; Cass. n. 13937/2017)”.
Infine, la sezione si sofferma sulla necessità della relazione tecnica che individui i beneficiari. In tale
senso in delibera si legge che “l’acquisizione da ogni singolo soggetto interessato alla procedura di
che trattasi di una relazione sulle attività svolte ai fini della liquidazione degli incentivi richiesti, la
norma (art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016) prevede il preventivo accertamento delle specifiche
attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio. Quindi, l’incentivo è
erogabile in relazione ad attività effettivamente svolte rispetto alle quali il dirigente o il responsabile
del servizio devono poter acquisire elementi utili a disporre l’accertamento propedeutico alla
corresponsione dell’incentivo, ove spettante. È evidente che la relazione sulle attività svolte redatta
dal singolo dipendente che fa richiesta dell’incentivo è uno dei possibili strumenti a disposizione del
dirigente o del responsabile per effettuare l’accertamento in ordine al corretto ed effettivo svolgimento
delle attività incentivabili. Si ritiene, tuttavia, che tali scelte rientrino nella discrezionalità dell’ente e
su di esse, pertanto, questa Sezione ritiene di non dover interferire, ferma restando la necessità che
la liquidazione sia preceduta da un puntuale accertamento sull’effettivo svolgimento delle specifiche
attività per le quali è richiesto l’incentivo a cura del dirigente o del responsabile del servizio”.
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