Page 83 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Gli incarichi ex art. 110 del decreto
legislativo 267/2000 e la stabilizzazione
Gli incarichi ex art. 110 del decreto legislativo
267/2000 e la stabilizzazione
Premessa
La questione affrontata dalla sezione regionale della Puglia – in tema di stabilizzazione possibile o
meno del c.d. incarico ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo 267/2000 -, pur non afferendo
agli appalti risulta di interesse considerata la “contiguità” tra incarichi ex 110 ed uffici che hanno alta
intesità di attività contrattuale.
Nel caso di specie il Sindaco di un comune della regione (tenendo a mente le disposizioni di cui
al decreto legislativo 75/2017) chiede se sia “possibile attivare la procedura di stabilizzazione per
operatori che hanno svolto l’attività lavorativa presso questo Comune con la tipologia contrattuale ex
art. 110 d.lgs. n. 267/2000 e contratti con P.IVA”.
1. Il riscontro
Già si anticipa, evidentemente, che il riscontro è negativo. Il collegio rammenta come tali modalità
di reclutamento speciali vengono introdotte dal legislatore al dichiarato fine di “ridurre il ricorso ai
contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato”, con possibilità per le amministrazioni di elevare gli ordinari limiti finanziari per
le assunzioni a tempo indeterminato, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile
nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28 d.l. 78/2010 (comma 3).
In relazione al quesito, si legge in delibera, tuttavia, viene in rilievo il comma 7, dell’art. 20, d.lgs.
75/2017, secondo il quale “Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di
diretta collaborazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi
politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né Alla luce del chiaro tenore letterale dell’art.
20, comma 7, d.lgs. 75/2017, la risposta al primo quesito, relativo all’astratta riconducibilità dei
contratti ex art. 110 Tuel nel novero dei contratti di lavoro flessibile interessati dalla procedura di
stabilizzazione, non può che esser negativa”.
Ciò emerge chiaramente nel dato normativo del 2017 e con riferimento a precedenti misure di
superamento del precariato nella pubblica amministrazione introdotte dal legislatore, la giurisprudenza
contabile si era orientata nel senso di escludere la possibilità di un’eventuale stabilizzazione dei
rapporti instaurati ex art. 110 del d.lgs. n.267/2000.
Più nel dettaglio il collergio rammenta che “la norma contenuta nell’art. 110 (…) ha inteso fornire
al sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell’intuitus personae, anche al
di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche. Tale criterio, risultando
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