Page 83 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Gli incarichi ex art. 110 del decreto
               legislativo 267/2000 e la stabilizzazione











               Gli incarichi ex art. 110 del decreto legislativo

               267/2000 e la stabilizzazione














               Premessa

               La questione affrontata dalla sezione regionale della Puglia – in tema di stabilizzazione possibile o
               meno del c.d. incarico ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo 267/2000 -, pur non afferendo
               agli appalti risulta di interesse considerata la “contiguità” tra incarichi ex 110 ed uffici che hanno alta
               intesità di attività contrattuale.
               Nel caso di specie il Sindaco di un comune della regione (tenendo a mente le disposizioni di cui
               al decreto legislativo 75/2017) chiede se sia “possibile attivare la procedura di stabilizzazione per
               operatori che hanno svolto l’attività lavorativa presso questo Comune con la tipologia contrattuale ex
               art. 110 d.lgs. n. 267/2000 e contratti con P.IVA”.

               1.     Il riscontro


               Già si anticipa, evidentemente, che il riscontro è negativo. Il collegio rammenta come tali modalità
               di reclutamento speciali vengono introdotte dal legislatore al dichiarato fine di “ridurre il ricorso ai
               contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a
               tempo determinato”, con possibilità per le amministrazioni di elevare gli ordinari limiti finanziari per
               le assunzioni a tempo indeterminato, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile
               nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28 d.l. 78/2010 (comma 3).
               In relazione al quesito, si legge in delibera,  tuttavia, viene in rilievo il comma 7, dell’art. 20, d.lgs.
               75/2017, secondo il quale “Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di
               diretta  collaborazione  di cui  all’articolo  14  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  o  degli organi
               politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né Alla luce del chiaro tenore letterale dell’art.
               20, comma 7, d.lgs.  75/2017, la  risposta al  primo  quesito,  relativo  all’astratta riconducibilità dei
               contratti ex art. 110 Tuel nel novero dei contratti di lavoro flessibile interessati dalla procedura di
               stabilizzazione, non può che esser negativa”.
               Ciò emerge  chiaramente  nel dato  normativo  del  2017  e  con  riferimento  a  precedenti  misure  di
               superamento del precariato nella pubblica amministrazione introdotte dal legislatore, la giurisprudenza
               contabile si era  orientata  nel senso  di escludere  la possibilità  di un’eventuale  stabilizzazione  dei
               rapporti instaurati ex art. 110 del d.lgs. n.267/2000.
               Più nel dettaglio il collergio rammenta che “la norma contenuta nell’art. 110 (…) ha inteso fornire
               al sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell’intuitus personae, anche al
               di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche. Tale criterio, risultando

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