Page 76 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                    Incentivi per funzioni tecniche: impegno e liquidazione
                                                (solo dopo il completamento dell’opera/servizio/fornitura)













               nella deliberazione – che il quadro economico, e quindi la proposta di approvazione giuntale deve
               necessariamente essere trasmessa al servizio finanziario che avrà anche la prerogativa di effettuare
               rilievi ad esempio sulla previsione degli incentivi in una procedura di affidamento diretto (come noto
               nell’affidamento diretto, senza competizione, non è consentita alcuna erogazione di incentivo).

               2.     La pubblicazione dei dati sugli incentivi


               Nel prosieguo dell’esame dei quesiti da parte della sezione, viene in rilievo la questione dell’obbligo
               della pubblicazione (o meno) delle determinazioni di liquidazioni degli incentivi. Nel rilevare che non
               sussiste alcun obbligo in parola, il Collegio rammenta come del resto espresso già dall’ANAC, che
               l’obbligo viene “sostituito” dai vari obblighi previsti ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti che
               impone l’onere di pubblicare ogni atto/provvedimento/dato afferente gli appalti pubblici e, pertanto,
               estratti relativi ai quadri economici troveranno pubblicazione già ai sensi della norma predetta.
               Più nel dettaglio, nella deliberazione in commento si legge che “anche l’ANAC, nel fornire chiarimenti
               in merito agli obblighi di pubblicazione riguardanti i dati sugli incentivi per funzioni tecniche di cui
               all’art.  113  del  d.lgs.  50/2016  al  personale  dipendente,  nella  delibera  n.  1047  del  25  novembre
               2020, ha precisato che non sussiste un obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013,
               delle determinazioni dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del
               d.lgs. 50/2016 al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori,
               in quanto  le  somme  stanziate  per  i soggetti incaricati  di svolgere  le  attività  cui è  connessa  la
               corresponsione  degli incentivi  devono  essere riportate  nei quadri economici  dei singoli
               appalti di lavori, servizi e forniture, che sono contenuti negli atti propedeutici alla fase
               di scelta del contraente. Questi ultimi, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sono
               assoggettati agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente. Quindi, secondo quanto
               riferito dall’ANAC, i dati contenuti nelle predette determinazioni possono essere estratti e pubblicati
               ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013 (obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti
               ai dipendenti pubblici), poiché le somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale
               dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore”.

               3.     Il regolamento incentivi

               Sulla legittimità del previo accantonamento (in attesa dell’approvazione del regolamento incentivi
               e del successivo impegno di spesa) risultano di particolare interesse i ragionamenti espressi sulla
               “centralità” del regolamento. La Corte sottolinea che mentre la previsione “contabile” (che consente
               di disporre dello stanziamento del 2% degli incentivi) discende direttamente dalla legge (art. 113)
               con la conseguenza che il regolamento non è determinante ai fini della costituzione del fondo incentivi
               (all’interno del fondo per lo sviluppo delle risorse umane), il regolamento stesso, però, rappresenta
               la condizione indispensabile per poter erogare gli incentivi.
               A  tal proposito,  in delibera si legge  che  “che  l’approvazione  del regolamento  comunale  non  è
               determinante ai fini della costituzione del fondo, essendo l’ente autorizzato direttamente dalla legge
               a procedere all’accantonamento nei limiti massimi previsti (2%), ma è condizione necessaria per
               la  ripartizione  del  fondo  tra  gli  aventi  diritto,  attraverso  la  definizione  delle  quote  percentuali  da
               riconoscere ai soggetti coinvolti, in relazione alle funzioni espletate, nel rispetto dei criteri e delle

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