Page 76 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi per funzioni tecniche: impegno e liquidazione
(solo dopo il completamento dell’opera/servizio/fornitura)
nella deliberazione – che il quadro economico, e quindi la proposta di approvazione giuntale deve
necessariamente essere trasmessa al servizio finanziario che avrà anche la prerogativa di effettuare
rilievi ad esempio sulla previsione degli incentivi in una procedura di affidamento diretto (come noto
nell’affidamento diretto, senza competizione, non è consentita alcuna erogazione di incentivo).
2. La pubblicazione dei dati sugli incentivi
Nel prosieguo dell’esame dei quesiti da parte della sezione, viene in rilievo la questione dell’obbligo
della pubblicazione (o meno) delle determinazioni di liquidazioni degli incentivi. Nel rilevare che non
sussiste alcun obbligo in parola, il Collegio rammenta come del resto espresso già dall’ANAC, che
l’obbligo viene “sostituito” dai vari obblighi previsti ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti che
impone l’onere di pubblicare ogni atto/provvedimento/dato afferente gli appalti pubblici e, pertanto,
estratti relativi ai quadri economici troveranno pubblicazione già ai sensi della norma predetta.
Più nel dettaglio, nella deliberazione in commento si legge che “anche l’ANAC, nel fornire chiarimenti
in merito agli obblighi di pubblicazione riguardanti i dati sugli incentivi per funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 al personale dipendente, nella delibera n. 1047 del 25 novembre
2020, ha precisato che non sussiste un obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013,
delle determinazioni dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del
d.lgs. 50/2016 al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori,
in quanto le somme stanziate per i soggetti incaricati di svolgere le attività cui è connessa la
corresponsione degli incentivi devono essere riportate nei quadri economici dei singoli
appalti di lavori, servizi e forniture, che sono contenuti negli atti propedeutici alla fase
di scelta del contraente. Questi ultimi, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sono
assoggettati agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente. Quindi, secondo quanto
riferito dall’ANAC, i dati contenuti nelle predette determinazioni possono essere estratti e pubblicati
ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013 (obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti
ai dipendenti pubblici), poiché le somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale
dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore”.
3. Il regolamento incentivi
Sulla legittimità del previo accantonamento (in attesa dell’approvazione del regolamento incentivi
e del successivo impegno di spesa) risultano di particolare interesse i ragionamenti espressi sulla
“centralità” del regolamento. La Corte sottolinea che mentre la previsione “contabile” (che consente
di disporre dello stanziamento del 2% degli incentivi) discende direttamente dalla legge (art. 113)
con la conseguenza che il regolamento non è determinante ai fini della costituzione del fondo incentivi
(all’interno del fondo per lo sviluppo delle risorse umane), il regolamento stesso, però, rappresenta
la condizione indispensabile per poter erogare gli incentivi.
A tal proposito, in delibera si legge che “che l’approvazione del regolamento comunale non è
determinante ai fini della costituzione del fondo, essendo l’ente autorizzato direttamente dalla legge
a procedere all’accantonamento nei limiti massimi previsti (2%), ma è condizione necessaria per
la ripartizione del fondo tra gli aventi diritto, attraverso la definizione delle quote percentuali da
riconoscere ai soggetti coinvolti, in relazione alle funzioni espletate, nel rispetto dei criteri e delle
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