Page 82 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                       Incentivi e amministrazione diretta














               cui la scelta del contraente avvenga mediante valutazione comparativa formalizzata tra più operatori
               economici (in tal senso, Sez. reg.  controllo Lazio, 57/2018/PAR; Sez.  reg.  controllo Lombardia,
               190/2017/PAR; Sez. reg. controllo Toscana, 19/2018/PAR; Sez. reg. controllo Puglia 162/2018/PAR;
               Sez. reg. controllo Liguria, 136/2018/PAR; Sez. reg. controllo Veneto, 72/2019/PAR).

               3.     L’amministrazione diretta


               Il collegio quindi esprime la corretta configurazione dell’amministrazione diretta evidenziando come
               occorra ribadire la fattispecie in parola ricade, insieme al cottimo fiduciario, nella categoria dei “lavori
               in economia”, oggi non più disciplinati dal codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), al netto
               di alcune brevi cenni definitori.
               Segnatamente,  ai  sensi  dell’art.  3,  lett.  gggg)  per  «amministrazione diretta»  si intendono  «le
               acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati
               o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del
               responsabile del procedimento». Si tratta quindi di una forma di autoproduzione, che non prevede
               una gara e il ricorso ad una impresa esterna.
               Premessa questa definizione, il codice, a differenza del pregresso ordinamento giuridico sugli appalti
               (art. 125, D.lgs. n. 163/2006) non ha previsto una disciplina specifica per le procedure in economia,
               con lo scopo di negare, in generale, il ricorso a tale tipologia di affidamenti, salvo alcune eccezioni
               specifiche (art. 36 lett. a) e b)), e una previsione speciale per il solo settore dei beni culturali (articolo
               148, comma 7).
               Nel caso di amministrazione diretta, gli uffici operano direttamente attraverso il proprio responsabile
               del procedimento, il quale agisce in nome dell’amministrazione. La stazione appaltante, quindi, assume
               direttamente tutti i rischi, legati all’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, diversamente
               da quanto avviene nell’appalto, ove i rischi ricadono sull’impresa appaltatrice.
               Da  ciò  risulta  evidente  che  le  acquisizioni (i  lavori  in  economia)  con  “amministrazione  diretta”
               sono al di fuori dell’ambito e della logica del codice dei contratti (e quindi degli incentivi), che ha
               introdotto, nell’ipotesi di gare ad oggetto e contenuto complesso, un peculiare ed eccezionale sistema
               di remunerazione.
               Secondo il legislatore, quindi, sia il cottimo fiduciario che l’amministrazione diretta sono procedure
               cui si ricorre per attività che, per il basso valore o per la bassa complessità dell’oggetto, non rendono
               necessario una “pubblica gara” secondo gli standard competitivi più alti previsti dal codice stesso.
               In buona sostanza, nella fattispecie di legge, tali procedure difettano del presupposto letterale (la
               gara) e si disallineano dalla ratio (la complessità) per cui si è introdotta una eccezione al principio di
               omnicomprensiva della retribuzione.
               In definitiva, l’amministrazione diretta è una procedura derogatoria ed eccezionale, per la quale vale
               l’assunto giurisprudenziale costante e pacifico per cui per “Le procedure eccezionali e non competitive
               sono sottratte all’incentivazione” (cfr. SRC Marche n. 28/2018/PAR e SRC Toscana n. 186/2017/PAR).










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