Page 82 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi e amministrazione diretta
cui la scelta del contraente avvenga mediante valutazione comparativa formalizzata tra più operatori
economici (in tal senso, Sez. reg. controllo Lazio, 57/2018/PAR; Sez. reg. controllo Lombardia,
190/2017/PAR; Sez. reg. controllo Toscana, 19/2018/PAR; Sez. reg. controllo Puglia 162/2018/PAR;
Sez. reg. controllo Liguria, 136/2018/PAR; Sez. reg. controllo Veneto, 72/2019/PAR).
3. L’amministrazione diretta
Il collegio quindi esprime la corretta configurazione dell’amministrazione diretta evidenziando come
occorra ribadire la fattispecie in parola ricade, insieme al cottimo fiduciario, nella categoria dei “lavori
in economia”, oggi non più disciplinati dal codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), al netto
di alcune brevi cenni definitori.
Segnatamente, ai sensi dell’art. 3, lett. gggg) per «amministrazione diretta» si intendono «le
acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati
o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del
responsabile del procedimento». Si tratta quindi di una forma di autoproduzione, che non prevede
una gara e il ricorso ad una impresa esterna.
Premessa questa definizione, il codice, a differenza del pregresso ordinamento giuridico sugli appalti
(art. 125, D.lgs. n. 163/2006) non ha previsto una disciplina specifica per le procedure in economia,
con lo scopo di negare, in generale, il ricorso a tale tipologia di affidamenti, salvo alcune eccezioni
specifiche (art. 36 lett. a) e b)), e una previsione speciale per il solo settore dei beni culturali (articolo
148, comma 7).
Nel caso di amministrazione diretta, gli uffici operano direttamente attraverso il proprio responsabile
del procedimento, il quale agisce in nome dell’amministrazione. La stazione appaltante, quindi, assume
direttamente tutti i rischi, legati all’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, diversamente
da quanto avviene nell’appalto, ove i rischi ricadono sull’impresa appaltatrice.
Da ciò risulta evidente che le acquisizioni (i lavori in economia) con “amministrazione diretta”
sono al di fuori dell’ambito e della logica del codice dei contratti (e quindi degli incentivi), che ha
introdotto, nell’ipotesi di gare ad oggetto e contenuto complesso, un peculiare ed eccezionale sistema
di remunerazione.
Secondo il legislatore, quindi, sia il cottimo fiduciario che l’amministrazione diretta sono procedure
cui si ricorre per attività che, per il basso valore o per la bassa complessità dell’oggetto, non rendono
necessario una “pubblica gara” secondo gli standard competitivi più alti previsti dal codice stesso.
In buona sostanza, nella fattispecie di legge, tali procedure difettano del presupposto letterale (la
gara) e si disallineano dalla ratio (la complessità) per cui si è introdotta una eccezione al principio di
omnicomprensiva della retribuzione.
In definitiva, l’amministrazione diretta è una procedura derogatoria ed eccezionale, per la quale vale
l’assunto giurisprudenziale costante e pacifico per cui per “Le procedure eccezionali e non competitive
sono sottratte all’incentivazione” (cfr. SRC Marche n. 28/2018/PAR e SRC Toscana n. 186/2017/PAR).
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