Page 79 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
L’acquisto di beni immobili da parte dell’ente locale
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
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2) che non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le
quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione
giuridica.
Da tale quadro normativo di riferimento, prosegue la delibera, e secondo il consolidato
orientamento della giurisprudenza contabile per cui “l’imputazione della spesa relativa
agli incentivi per funzioni tecniche deve essere effettuata nel rispetto del principio della
competenza finanziaria potenziata e, quindi, nell’esercizio in cui si prevede che la spesa
divenga esigibile (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 25 del 19
marzo 2019; Sezione regionale di controllo per l’Umbria, delibera n. 56/2019/PAR)”.
Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata è rilevante, quindi, ai fini
dell’assunzione dell’impegno, “il momento di effettivo svolgimento dell’attività”, più
correttamente il momento in cui l’attività viene svolta e l’obbligazione (degli incentivi)
diviene esigibile.
In relazione proprio agli incentivi, la delibera prosegue annotando che “le spese in questione
afferiscono ad un appalto, la tempistica per l’adozione dei relativi impegni di spesa non può che
seguire lo sviluppo del servizio oggetto dell’affidamento nel cui ambito viene svolta
l’attività per la quale è riconosciuto l’incentivo. La scadenza di ogni obbligazione, pertanto,
andrà individuata nel momento in cui, secondo lo sviluppo temporale dell’appalto, si prevede
che la singola attività sarà conclusa, con conseguente diritto del dipendente di esigere il
pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita”.
Tale condizione, conclude la sezione, “subordina necessariamente l’erogazione
dell’incentivo al completamento dell’opera o all’esecuzione della fornitura o del servizio
oggetto dell’appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti”.
6. La fase della liquidazione dell’incentivo
La fase dell’impegno, perfenzionamento dell’obbligazione giuridica (che consente la registrazione
dell’impegno nel momento in cui l’obbligazione giuridica sorge) e l’imputazione dell’impegno (nel
momento in cui l’obbligazione “scade” e diventa esigibile) deve essere tenuto distinto dal momento
della liquidazione. E ciò emerge altrattanto chiaramente dalla deliberazione in commento.
Nella delibera infatti si legge che “il momento dell’impegno va tenuto distinto da quello della
liquidazione, la quale comporta la verifica da parte dell’amministrazione (nda da parte del servizio
del personale e/o da parte del responsabile del servizio finanziario salvo che sia direttamente
interessato dall’incentivo) del corretto svolgimento dell’attività incentivata, con la possibilità, quando
ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni
del regolamento approvato dall’ente”.
E’ ovvio che la liquidazione impone una relazione specifica da parte del responsabile del servizio
interessato.
L’assunzione dell’impegno però, ricorda la Corte, è condizionata dall’approvazione del regolamento
prima di quel momento sono possibili solo accantonamenti.
In delibera si legge che “in presenza di accantonamenti già effettuati dall’ente nelle more
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