Page 79 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               L’acquisto di beni immobili da parte dell’ente locale














               contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
               118;
               2)  che  non  possono  essere  riferite  ad  un  determinato  esercizio  finanziario  le  spese  per  le
               quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione
               giuridica.
               Da  tale  quadro  normativo  di  riferimento,  prosegue  la  delibera,  e secondo il consolidato
               orientamento  della giurisprudenza  contabile per  cui  “l’imputazione della spesa  relativa
               agli incentivi per funzioni tecniche deve essere effettuata nel rispetto del principio della
               competenza finanziaria potenziata e, quindi, nell’esercizio in cui si prevede che la spesa
               divenga esigibile (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 25 del 19
               marzo 2019; Sezione regionale di controllo per l’Umbria, delibera n. 56/2019/PAR)”.
               Nel  rispetto  del  principio  della  competenza  finanziaria  potenziata  è  rilevante,  quindi,  ai  fini
               dell’assunzione  dell’impegno,  “il  momento  di  effettivo  svolgimento  dell’attività”,  più
               correttamente il momento in cui l’attività viene svolta e l’obbligazione (degli incentivi)
               diviene esigibile.
               In relazione proprio agli incentivi, la delibera prosegue annotando che “le spese in questione
               afferiscono ad un appalto, la tempistica per l’adozione dei relativi impegni di spesa non può che
               seguire  lo  sviluppo  del  servizio  oggetto  dell’affidamento  nel  cui  ambito  viene  svolta
               l’attività per la quale è riconosciuto l’incentivo. La scadenza di ogni obbligazione, pertanto,
               andrà  individuata nel momento  in cui, secondo  lo sviluppo temporale  dell’appalto,  si prevede
               che la singola attività sarà conclusa, con conseguente diritto del dipendente di esigere il
               pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita”.
               Tale  condizione, conclude  la sezione, “subordina necessariamente  l’erogazione
               dell’incentivo al completamento dell’opera o all’esecuzione della fornitura o del servizio
               oggetto dell’appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti”.


               6.     La fase della liquidazione dell’incentivo

               La  fase  dell’impegno,  perfenzionamento  dell’obbligazione giuridica (che  consente  la  registrazione
               dell’impegno  nel  momento in  cui  l’obbligazione giuridica  sorge)  e  l’imputazione  dell’impegno  (nel
               momento in cui l’obbligazione “scade” e diventa esigibile) deve essere tenuto distinto dal momento
               della liquidazione. E ciò emerge altrattanto chiaramente dalla deliberazione in commento.
               Nella  delibera  infatti  si legge  che  “il momento  dell’impegno  va  tenuto  distinto da  quello  della
               liquidazione, la quale comporta la verifica da parte dell’amministrazione (nda da parte del servizio
               del  personale  e/o  da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario  salvo  che  sia  direttamente
               interessato dall’incentivo) del corretto svolgimento dell’attività incentivata, con la possibilità, quando
               ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni
               del regolamento approvato dall’ente”.
               E’ ovvio che la liquidazione impone una relazione specifica da parte del responsabile del servizio
               interessato.
               L’assunzione dell’impegno però, ricorda la Corte, è condizionata dall’approvazione del regolamento
               prima di quel momento sono possibili solo accantonamenti.
               In  delibera  si legge  che  “in presenza  di accantonamenti già effettuati  dall’ente  nelle more

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