Page 77 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Incentivi per funzioni tecniche: impegno e liquidazione
               (solo dopo il completamento dell’opera/servizio/fornitura)













               modalità fissati in sede di contrattazione decentrata integrativa”.
               Pertanto, prosegue la deliberazione il regolamento dell’ente locale costituisce “un elemento atto ad
               integrare la “fattispecie complessa” che conduce alla liquidazione del compenso incentivante (in tal
               senso:  Sezione  regionale  di controllo per  il Lazio,  delibera  n.  57/2018/PAR; Sezione  regionale  di
               controllo per il Friuli-Venezia Giulia, delibera n. 6/2018/PAR e Sezione regionale di controllo per la
               Toscana, delibera n. 186/2017/PAR, che la definisce “condicio sine qua non” per attuare il riparto)”.
               Nell’ambito  del ragionamento  si conferma  l’assunto  di partenza  che  legittima gli incentivi i quali
               sono  “finalizzati  a  valorizzare  le  professionalità  interne  esistenti  all’interno  dell’amministrazione
               e  conseguendo,  al contempo,  lo scopo di originare  risparmi  sulla spesa  corrente  delle pubbliche
               amministrazioni che, in tal modo, potrebbero evitare di ricorrere, per l’acquisizione di tali prestazioni,
               all’esternalizzazione con un probabile incremento degli oneri, costituiscono uno di quei casi nei quali
               il legislatore deroga al principio per cui il trattamento economico è fissato dai contratti collettivi,
               attribuendo  un compenso  ulteriore  e speciale e riservando  ai regolamenti  dell’amministrazione,
               previa contrattazione decentrata, i criteri e le modalità di ripartizione”.
               Per effetto di quanto, ai regolamenti della stazione appaltante è demandata dalla legge l’individuazione
               delle tipologie dei dipendenti beneficiari degli incentivi, nonché l’indicazione dell’ammontare delle
               percentuali da corrispondere a ciascuna figura professionale interna”.
               Il fondamento normativo del ragionamento appena riportato si rinviene, evidentemente, nel comma
               2, dell’ art. 113 che prevede l’accantonamento in un apposito fondo di risorse finanziarie in misura
               non superiore al 2% “modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per
               riconoscere uno specifico compenso per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente
               per determinate attività (“programmazione della spesa per investimenti,valutazione preventiva dei
               progetti,  predisposizione e  controllo  delle procedure  di gara  ed  esecuzione  dei  contratti  pubblici,
               RUP, direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero
               verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto
               nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”)”.
               Il successivo comma 3, oltre alla previsione dei vari collaboratori prevede più nel dettaglio che una
               quota, pari all’80%, delle risorse del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartita, per
               ciascun lavoro, servizio o fornitura, fra i destinatari indicati sempre al comma 2 con le modalità e i
               criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito
               regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti. Il restante 20%, invece,
               va destinato, secondo quanto prescritto dal successivo comma 4, all’acquisto di strumentazioni e
               tecnologie  funzionali all’uso  di metodi  elettronici  di modellazione  per  l’edilizia e  le  infrastrutture,
               all’attivazione di tirocini formativi, allo svolgimento di dottorati di ricerca, etc.

               4.     La questione dell’impegno di spesa (dell’incentivo)


               L’aspetto centrale della deliberazione – di estremo interesse per i RUP che, comunque, sono tenuti a
               presidiare le regole dell’impegno di spesa e quindi anche rilevanti aspetti della contabilità armonizzata
               normalmente,  ma  erroneamente,  delegati  al  solo  responsabile  del  servizio  finanziario  –  è  quello
               afferente  della  corretta  configurazione  del  momento  dell’assunzione  dell’impegno  di  spesa  e  dei
               concetti di perfenzionamento dell’obbligazione giuridica, dell’imputazione che devono essere tenuti
               distinti, perché evidentemente diversi dagli aspetti relativi alla liquidazione degli incentivi.

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