Page 77 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Incentivi per funzioni tecniche: impegno e liquidazione
(solo dopo il completamento dell’opera/servizio/fornitura)
modalità fissati in sede di contrattazione decentrata integrativa”.
Pertanto, prosegue la deliberazione il regolamento dell’ente locale costituisce “un elemento atto ad
integrare la “fattispecie complessa” che conduce alla liquidazione del compenso incentivante (in tal
senso: Sezione regionale di controllo per il Lazio, delibera n. 57/2018/PAR; Sezione regionale di
controllo per il Friuli-Venezia Giulia, delibera n. 6/2018/PAR e Sezione regionale di controllo per la
Toscana, delibera n. 186/2017/PAR, che la definisce “condicio sine qua non” per attuare il riparto)”.
Nell’ambito del ragionamento si conferma l’assunto di partenza che legittima gli incentivi i quali
sono “finalizzati a valorizzare le professionalità interne esistenti all’interno dell’amministrazione
e conseguendo, al contempo, lo scopo di originare risparmi sulla spesa corrente delle pubbliche
amministrazioni che, in tal modo, potrebbero evitare di ricorrere, per l’acquisizione di tali prestazioni,
all’esternalizzazione con un probabile incremento degli oneri, costituiscono uno di quei casi nei quali
il legislatore deroga al principio per cui il trattamento economico è fissato dai contratti collettivi,
attribuendo un compenso ulteriore e speciale e riservando ai regolamenti dell’amministrazione,
previa contrattazione decentrata, i criteri e le modalità di ripartizione”.
Per effetto di quanto, ai regolamenti della stazione appaltante è demandata dalla legge l’individuazione
delle tipologie dei dipendenti beneficiari degli incentivi, nonché l’indicazione dell’ammontare delle
percentuali da corrispondere a ciascuna figura professionale interna”.
Il fondamento normativo del ragionamento appena riportato si rinviene, evidentemente, nel comma
2, dell’ art. 113 che prevede l’accantonamento in un apposito fondo di risorse finanziarie in misura
non superiore al 2% “modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per
riconoscere uno specifico compenso per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente
per determinate attività (“programmazione della spesa per investimenti,valutazione preventiva dei
progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici,
RUP, direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero
verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto
nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”)”.
Il successivo comma 3, oltre alla previsione dei vari collaboratori prevede più nel dettaglio che una
quota, pari all’80%, delle risorse del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartita, per
ciascun lavoro, servizio o fornitura, fra i destinatari indicati sempre al comma 2 con le modalità e i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito
regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti. Il restante 20%, invece,
va destinato, secondo quanto prescritto dal successivo comma 4, all’acquisto di strumentazioni e
tecnologie funzionali all’uso di metodi elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture,
all’attivazione di tirocini formativi, allo svolgimento di dottorati di ricerca, etc.
4. La questione dell’impegno di spesa (dell’incentivo)
L’aspetto centrale della deliberazione – di estremo interesse per i RUP che, comunque, sono tenuti a
presidiare le regole dell’impegno di spesa e quindi anche rilevanti aspetti della contabilità armonizzata
normalmente, ma erroneamente, delegati al solo responsabile del servizio finanziario – è quello
afferente della corretta configurazione del momento dell’assunzione dell’impegno di spesa e dei
concetti di perfenzionamento dell’obbligazione giuridica, dell’imputazione che devono essere tenuti
distinti, perché evidentemente diversi dagli aspetti relativi alla liquidazione degli incentivi.
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