Page 81 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Incentivi e amministrazione diretta












               Incentivi e amministrazione diretta





               Premessa


               Nel quesito  si sottopone  al  collegio regionale  la  questione  della possibilità  o  meno,  di attivare  i
               fondi di incentivazione ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 nel caso della “amministrazione diretta”.
               Ad avviso del richiedente, si legge in delibera, “il tenore letterale della norma non impedirebbe di
               estendere il sistema delle incentivazioni del personale ad una forma di produzione di beni e servizi
               che  può  presentare  una  complessità  tecnica  e  richiedere  specializzazione da  parte  del  personale
               interno analoga a quella delle gare”.

               1.     La struttura dell’amministrazione diretta


               Dal  novero  degli incentivi,  si anticipa,  deve  essere  assolutamente  esclusa  la  fattispecie
               dell’amministrazione diretta: gli incentivi presuppongono una gara mentre l’amministrazione diretta
               altro  non  è  che  la  gestione  interna  di un  “cantiere”.  Caso  mai,  aggiunge  chi  scrive,  può  essere
               interessata  dall’incentivo  la  fase  precedente  dell’acquisizione (es.  delle forniture)  sempre  che  si
               rispettino i dettami delle linee guida ANAC n. 3 ovvero, tra gli altri, la nomina del DEC e importi
               d’appalto non inferiori ai 500mila euro.
               In deliberazione si premette, come da costante giurisprudenza, che la ratio della norma sugli incentivi,
               nell’ambito  del codice  dei  contratti  pubblici, è  quella  di  incentivare  l’espletamento  del  confronto
               competitivo (e del contratto a valle) con una piena cognizione del fabbisogno a garanzia della stazione
               appaltante; all’uopo, in ragione della complesse tecnica che la formulazione della domanda al mercato
               può comportare, viene stabilito uno speciale (recte eccezionale) incentivo “premiale” al personale
               dell’amministrazione pubblica aggiudicatrice che svolge prestazioni intellettive di alta complessità.
               Dalla  giurisprudenza  contabile,  emerge  il carattere  eccezionale  degli incentivi,  poiché  essi
               costituiscono una  ipotesi di deroga  al  principio dell’onnicomprensività  della  retribuzione  (art.  24,
               D.lgs. n. 165/2001, Corte dei Conti, Sez. giurisdiz., Campania n. 1396/2011; Cass. civ., Sez. lavoro,
               sent., 25 ottobre 2019, n. 27385; Sezione delle Autonomie, 15/2019/QMIG; SRC Lazio n. 60/2020/
               PAR).  Per  tale  ragione  la  norma  è  applicabile alle  ipotesi di legge  tassativamente  previste  e  non
               è  suscettibile di applicazione analogica  (cfr.  Sezione  delle  Autonomie,  15/2019/QMIG),  salva  la
               possibilità di interpretazione flessibile di alcuni lemmi (cfr. Sezione delle Autonomie n. 2/QMIG/2019
               a proposito degli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria).

               2.     La gara come presupposto degli incentivi


               In questa prospettiva, come chiarito in modo unanime e pacifico, il collegio ribadisce che il presupposto
               dell’applicazione della norma sia l’esternalizzazione della produzione di beni e servizi o comunque
               il ricorso al mercato,  a  mezzo di pubblica gara,  come  si emerge  dal comma  2  dell’artciolo 113
               del Codice, il quale individua nell’importo posto “a base di gara” il parametro per il calcolo della
               percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche.
               La conclusione, ovvia, è che la disposizione limita l’ambito applicativo della previsione alle fattispecie in

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