Page 81 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Incentivi e amministrazione diretta
Incentivi e amministrazione diretta
Premessa
Nel quesito si sottopone al collegio regionale la questione della possibilità o meno, di attivare i
fondi di incentivazione ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 nel caso della “amministrazione diretta”.
Ad avviso del richiedente, si legge in delibera, “il tenore letterale della norma non impedirebbe di
estendere il sistema delle incentivazioni del personale ad una forma di produzione di beni e servizi
che può presentare una complessità tecnica e richiedere specializzazione da parte del personale
interno analoga a quella delle gare”.
1. La struttura dell’amministrazione diretta
Dal novero degli incentivi, si anticipa, deve essere assolutamente esclusa la fattispecie
dell’amministrazione diretta: gli incentivi presuppongono una gara mentre l’amministrazione diretta
altro non è che la gestione interna di un “cantiere”. Caso mai, aggiunge chi scrive, può essere
interessata dall’incentivo la fase precedente dell’acquisizione (es. delle forniture) sempre che si
rispettino i dettami delle linee guida ANAC n. 3 ovvero, tra gli altri, la nomina del DEC e importi
d’appalto non inferiori ai 500mila euro.
In deliberazione si premette, come da costante giurisprudenza, che la ratio della norma sugli incentivi,
nell’ambito del codice dei contratti pubblici, è quella di incentivare l’espletamento del confronto
competitivo (e del contratto a valle) con una piena cognizione del fabbisogno a garanzia della stazione
appaltante; all’uopo, in ragione della complesse tecnica che la formulazione della domanda al mercato
può comportare, viene stabilito uno speciale (recte eccezionale) incentivo “premiale” al personale
dell’amministrazione pubblica aggiudicatrice che svolge prestazioni intellettive di alta complessità.
Dalla giurisprudenza contabile, emerge il carattere eccezionale degli incentivi, poiché essi
costituiscono una ipotesi di deroga al principio dell’onnicomprensività della retribuzione (art. 24,
D.lgs. n. 165/2001, Corte dei Conti, Sez. giurisdiz., Campania n. 1396/2011; Cass. civ., Sez. lavoro,
sent., 25 ottobre 2019, n. 27385; Sezione delle Autonomie, 15/2019/QMIG; SRC Lazio n. 60/2020/
PAR). Per tale ragione la norma è applicabile alle ipotesi di legge tassativamente previste e non
è suscettibile di applicazione analogica (cfr. Sezione delle Autonomie, 15/2019/QMIG), salva la
possibilità di interpretazione flessibile di alcuni lemmi (cfr. Sezione delle Autonomie n. 2/QMIG/2019
a proposito degli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria).
2. La gara come presupposto degli incentivi
In questa prospettiva, come chiarito in modo unanime e pacifico, il collegio ribadisce che il presupposto
dell’applicazione della norma sia l’esternalizzazione della produzione di beni e servizi o comunque
il ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara, come si emerge dal comma 2 dell’artciolo 113
del Codice, il quale individua nell’importo posto “a base di gara” il parametro per il calcolo della
percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche.
La conclusione, ovvia, è che la disposizione limita l’ambito applicativo della previsione alle fattispecie in
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