Page 78 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi per funzioni tecniche: impegno e liquidazione
(solo dopo il completamento dell’opera/servizio/fornitura)
In particolare, in delibera si annota che sull’impegno di spesa non si può prescindere dalle disposizioni
normative di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 267/2000 (T.U. degli enti locali) in cui si
specifica che l’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa (ovviamente al netto
delle ipotesi in cui il procedimento prenda avvio dalla prenotazione dell’impegno come accade con la
determina a contrarre) con la quale, a seguito di un’obbligazione giuridicamente perfezionata:
1) sono determinati la somma da pagare e il soggetto creditore;
2) sono indicate la ragione e la relativa scadenza;
3) viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria
accertata ai sensi dell’articolo 151.
Nel caso degli incentivi, secondo la sezione quindi, “l’obbligazione si perfeziona nel momento in cui,
con regolamento dell’amministrazione, vengono individuati i soggetti incaricati di svolgere le attività
remunerabili con gli incentivi ivi previsti, in relazione ai singoli appalti di lavori, servizi e forniture.
Sicché, con il regolamento dell’amministrazione vengono ad esistenza tutti gli elementi che debbono
sussistere per la formazione dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, tra cui la somma
da pagare e il soggetto creditore”.
A parere di chi scrive l’affermazione non è totalmente condivisibile visto che il perfezionamento
dell’obbligazione giuridica implica l’individuazione specifica dei percettori, con il regolamento
invece si assiste alla individuazione generica dei potenziali soggetti beneficiari senza che sia chiaro
il dato economico preciso (insistono, nel regolamento solamente delle percentuali) visto che poi
l’importo da ripartire potrebbe subire delle riduzioni per eventuali giorni di ritardo sulla conclusione
degli interventi previsti (o se si preferisce sulla conclusione dell’intera fase esecutiva del contratto).
Il ragionamento espresso dalla Corte, invece, sembra piuttosto riferirsi alla fase della prenotazione di
impegno di spesa (che comunque avviene già in fase di quadro economico).
5. L’imputazione della spesa
Aspetto completamente diverso dal perfezionamento dell’obbligazione giuridica, che consente la
registrazione dell’impegno di spesa, la questione dell’imputazione dell’impegno che viene a “cadere”
nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione è esigibile e quindi, per specificare, l’incentivo può
essere pagato.
Correttamente e condivisibilmente, il collegio chiarisce che il diritto all’erogazione può essere azionato
solo nel momento in cui si addiviene “al completamento dell’opera o all’esecuzione della
fornitura o del servizio oggetto dell’appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti”.
Il diritto all’incentivo, pertanto, non sorge in momenti anteriori né possono essere
legittimante erogati anzitempo (ed è compito del responsabile del servizio finanziario
attentamente verificare che ciò non accada a pena di danni erariali).
La sezione rammenta le norme di riferimento sulla questione “imputazione” (si ripete
aspetti che il RUP deve sapere presidiare anche in relazione alla normale attività degli
appalti).
In particolare si rammenta che il comma 5 dell’art. 183 prevede:
1) che le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della
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