Page 8 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
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Mediappalti In Evidenza
Tale espressa finalità Il DL Semplificazioni ha Il regime transitorio si
comporta la previsione di introdotto un regime caratterizza per due aspetti
procedure più celeri e snelle, transitorio che prevede innovativi: da un lato,
che diventano, nel periodo procedure semplificate di la semplificazione delle
emergenziale, le procedure procedure di affidamento
ordinariamente applicabili. affidamento dei contratti e, dall’altro, la maggiore
Il comma 1 dell’art. 1 del pubblici, sia sopra che speditezza delle medesime
D.L. 76 citato recita infatti: sotto soglia, con lo scopo imposta ex lege.
<<Al fine di incentivare gli dichiarato di derogare Per quanto riguarda il primo
investimenti pubblici nel per un periodo di tempo aspetto, sul quale non ci
settore delle infrastrutture circoscritto alla durata soffermeremo in quanto
e dei servizi pubblici, dell’emergenza pandemica meriterebbe una trattazione
nonché al fine di far fronte - per ora fino al 31 dicembre ad hoc, basti rammentare
alle ricadute economiche che, per quanto riguarda le
negative a seguito delle 2021 - alle ordinarie procedure sotto soglia, il DL
misure di contenimento e procedure previste dal Semplificazioni prevede, in
dell’emergenza sanitaria Codice dei contratti, al fine deroga alle procedure di cui
globale del COVID-19, in di rilanciare gli investimenti all’art. 36 del Codice:
deroga agli articoli 36, e, dunque, contribuire in a) un affidamento diretto
comma 2, e 157, comma modo incisivo alla ripresa “puro”, senza alcun confronto
2, del decreto legislativo dell’economia nazionale, competitivo per gli appalti di
18 aprile 2016, n. 50, fortemente danneggiata lavori fino a 150mila euro e
recante Codice dei contratti di servizi (ivi compresi quelli
pubblici, si applicano le dall’emergenza COVID. di ingegneria e architettura)
procedure di affidamento e forniture fino a 75mila
di cui ai commi 2, 3 e 4, euro;
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio b) una procedura negoziata senza bando,
del procedimento equivalente sia adottato entro il con confronto competitivo tra non meno di:
31 dicembre 2021 (…)>>. Identica disposizione è b.1) cinque operatori economici per gli appalti
prevista per le procedure sopra soglia dall’art. 2, di lavori da 150mila a 350mila euro e di servizi
comma 1 del D.L. n. 76. (ivi compresi quelli di ingegneria e architettura)
e forniture da 75mila euro fino alla soglia
In altre parole, fino a che durerà l’emergenza, e comunitaria;
dunque fino a che sarà necessario far fronte alle b.2) dieci operatori economici per gli appalti di
ricadute economiche negative della pandemia lavori da 350mila a un milione di euro;
incentivando il settore delle infrastrutture e b.3) quindici operatori economici per gli appalti
dei servizi attraverso più ingenti e tempestivi di lavori da un milione di euro fino alla soglia
investimenti pubblici, le stazioni appaltanti avranno comunitaria.
l’obbligo – e non la facoltà – di applicare il regime
transitorio dettato dal DL Semplificazioni; tanto Per quanto riguarda le procedure sopra soglia,
ciò è vero che, in caso di scelta di una procedura l’art. 2 del DL Semplificazioni prevede che debbano
ordinaria (secondo le regole del Codice), la stazione essere espletate le procedure ordinarie previste dal
appaltante dovrà obbligatoriamente motivarne le Codice dei contratti (procedura aperta, procedura
ragioni, come vedremo meglio nel prosieguo, e ristretta, dialogo competitivo ecc.) con applicazione
dovrà comunque garantire il rispetto delle finalità automatica, tuttavia, dei termini ridotti per ragioni
costituenti la ratio del decreto de quo, ovvero il di urgenza, urgenza che si intende in ogni
rilancio degli investimenti pubblici e la speditezza caso sussistente senza necessità di apposita
delle procedure. motivazione.
1. Si veda l’art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120,2020, come richiamato
dall’art. 2, comma 2 del medesimo Decreto.
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