Page 8 - MediAppalti, Anno XI - N. 3
P. 8

Mediappalti                                                                           In Evidenza






               Tale    espressa   finalità     Il DL Semplificazioni ha          Il  regime  transitorio  si
               comporta  la  previsione  di      introdotto un regime            caratterizza  per  due  aspetti
               procedure più celeri e snelle,   transitorio che prevede          innovativi:  da  un  lato,
               che  diventano, nel periodo    procedure semplificate di          la   semplificazione   delle
               emergenziale,  le  procedure                                      procedure  di  affidamento
               ordinariamente  applicabili.   affidamento dei contratti          e,  dall’altro,  la  maggiore
               Il  comma  1  dell’art.  1  del   pubblici, sia sopra che         speditezza delle  medesime
               D.L.  76  citato  recita  infatti:   sotto soglia, con lo scopo   imposta ex lege.
               <<Al  fine  di  incentivare  gli   dichiarato di derogare         Per quanto riguarda il primo
               investimenti  pubblici  nel     per un periodo di tempo           aspetto,  sul  quale  non  ci
               settore  delle  infrastrutture   circoscritto alla durata         soffermeremo   in   quanto
               e   dei  servizi  pubblici,   dell’emergenza pandemica            meriterebbe  una  trattazione
               nonché  al  fine  di  far  fronte   - per ora fino al 31 dicembre   ad  hoc,  basti  rammentare
               alle ricadute  economiche                                         che,  per  quanto  riguarda  le
               negative  a  seguito  delle       2021 - alle ordinarie           procedure sotto soglia, il DL
               misure  di contenimento  e       procedure previste dal           Semplificazioni  prevede,  in
               dell’emergenza   sanitaria    Codice dei contratti, al fine       deroga alle procedure di cui
               globale  del  COVID-19,  in   di rilanciare gli investimenti      all’art. 36 del Codice:
               deroga agli  articoli  36,      e, dunque, contribuire in         a)  un  affidamento  diretto
               comma  2,  e  157,  comma      modo incisivo alla ripresa         “puro”, senza alcun confronto
               2,  del  decreto  legislativo   dell’economia nazionale,          competitivo per gli appalti di
               18  aprile 2016,  n.  50,       fortemente danneggiata            lavori fino a 150mila euro e
               recante  Codice dei contratti                                     di servizi (ivi compresi quelli
               pubblici,  si  applicano  le     dall’emergenza COVID.            di ingegneria e architettura)
               procedure di affidamento                                          e  forniture  fino  a  75mila
               di cui ai commi  2,  3 e 4,                                       euro;
               qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio   b)   una  procedura  negoziata  senza bando,
               del procedimento equivalente sia adottato entro il   con confronto competitivo tra non meno di:
               31 dicembre 2021 (…)>>. Identica disposizione è   b.1)  cinque  operatori  economici  per  gli  appalti
               prevista per le procedure sopra soglia dall’art. 2,   di lavori da 150mila a 350mila  euro  e di servizi
               comma 1 del D.L. n. 76.                         (ivi  compresi  quelli  di  ingegneria  e  architettura)
                                                               e  forniture  da  75mila  euro  fino  alla  soglia
               In altre parole, fino a che durerà l’emergenza, e   comunitaria;
               dunque fino a che sarà necessario far fronte alle   b.2)  dieci operatori  economici per  gli appalti  di
               ricadute  economiche  negative  della pandemia   lavori da 350mila a un milione di euro;
               incentivando  il  settore  delle  infrastrutture  e   b.3)  quindici  operatori  economici  per  gli  appalti
               dei  servizi  attraverso  più  ingenti  e  tempestivi   di  lavori  da  un  milione  di  euro  fino  alla  soglia
               investimenti pubblici, le stazioni appaltanti avranno   comunitaria.
               l’obbligo – e non la facoltà – di applicare il regime
               transitorio  dettato  dal  DL  Semplificazioni;  tanto   Per  quanto  riguarda  le  procedure  sopra  soglia,
               ciò è vero che, in caso di scelta di una procedura   l’art. 2 del DL Semplificazioni prevede che debbano
               ordinaria (secondo le regole del Codice), la stazione   essere espletate le procedure ordinarie previste dal
               appaltante  dovrà  obbligatoriamente  motivarne  le   Codice dei contratti (procedura aperta, procedura
               ragioni, come  vedremo  meglio nel prosieguo,  e   ristretta, dialogo competitivo ecc.) con applicazione
               dovrà comunque garantire il rispetto delle finalità   automatica, tuttavia, dei termini ridotti per ragioni
               costituenti la  ratio del decreto  de quo, ovvero  il   di urgenza,  urgenza che  si intende in ogni
               rilancio degli investimenti pubblici e la speditezza   caso sussistente senza necessità di apposita
               delle procedure.                                motivazione.




               1. Si veda l’art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120,2020, come richiamato
               dall’art. 2, comma 2 del medesimo Decreto.

                                                            8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13