Page 18 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti                                                                        Sotto la lente






                 Giudice  Amministrativo  faceva  sorgere  l’obbligo   vicende riconducibili alla disciplina dell’art. 11 del
                 in capo  all’Amministrazione  soccombente  di   d.lgs.  n.  163  del 2006,  il  riparto  di giurisdizione
                 conformarsi  al  giudicato,  per  cui,  se  la  stessa   deve  ritenersi  articolato  nel  modo seguente:  a)
                 fosse rimasta inerte, l’interessato avrebbe potuto   sussiste  la  giurisdizione esclusiva  del giudice
                 instaurare un giudizio di ottemperanza, nell’ambito   amministrativo, ai sensi dell’art.  133,  comma 1,
                 del quale il Giudice Amministrativo avrebbe potuto   lett. e), n. 1 del cod. proc. amm., sulle controversie
                 sindacare  in  modo  pieno  e  completo  l’attività   relative  alla  sola  fase  procedimentale,  cioè
                 dell’Amministrazione  o  il suo  comportamento   dall’inizio della  procedura  sino  all’aggiudicazione
                 omissivo  ed,  eventualmente,  nominare  un    definitiva   estendendosi   detta   giurisdizione
                 Commissario  ad  acta  per  dare  esecuzione  alla   a  qualsiasi provvedimento,  atto,  accordo  e
                 sentenza.                                      comportamento tenuto entro quel lasso temporale,
                                                                nonché  in ogni caso  ad eventuali  provvedimenti
                 Tuttavia,  anche  di recente  la  giurisprudenza  ha   dell’amministrazione  di  annullamento  d’ufficio
                 confermato il principio del riparto di giurisdizione,   della  stessa  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi
                 affermando  che  rientra  nella  giurisdizione  del   dell’art.  21-nonies  della  legge  n.  241  del 1990
                 giudice  ordinario  e  non  in  quella  del  giudice   o  comunque  previsti  da  norme  di legge,  in
                 amministrativo una controversia avente ad oggetto   quanto direttamente incidenti sulla stessa genesi
                 la richiesta di risarcimento del danno da mancata   dell’aggiudicazione all’atto della sua effettuazione
                 stipula di un  contratto  di appalto  aggiudicato  a   e,  dunque,  riconducibili  alla relativa  procedura;
                 seguito dell’esperimento di regolare gara pubblica;   b) quanto,  invece,  alla  situazione  successiva
                 infatti, la giurisdizione esclusiva del G.A. arriva fino   all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e prima
                 all’atto  di  aggiudicazione  definitiva,  non  potendo   del  sopravvenire  dell’efficacia  della  conclusione
                 estendersi al segmento procedimentale successivo   del contratto  (ivi  compresa  la sua  anticipata
                 (che  precede  la  stipula del  contratto)  se  non   esecuzione),  vige  il normale  criterio  di riparto
                 nel  caso  in cui  sussistano  posizione di interesse   imperniato sulla distinzione fra interesse legittimo
                 legittimo eventualmente  lese,  ossia in base  al   e  diritto  soggettivo,  di  modo  che  si  configurava
                 criterio generale di riparto  della giurisdizione   la giurisdizione del giudice amministrativo solo in
                 secondo  la  consistenza  della  posizione giuridico   presenza di una controversia inerente all’esercizio
                 soggettiva  fatta  valere  per  come  azionata  dal   da parte dell’amministrazione di un potere astratto
                 punto di vista della causa petendi (TAR PUGLIA –   previsto dalla legge, mentre, al di fuori di tal caso
                 BARI, SEZ. I –8 marzo 2021 n. 420).            (e, dunque, in assenza di riconducibilità dell’agire
                                                                dell’Amministrazione ad un potere di quel genere),
                 Il giudice amministrativo ha ritenuto in tal senso   la situazione è di diritto  comune  e,  dunque,  si
                 dirimente  l’orientamento  espresso  dalle  sezioni   configura la giurisdizione del giudice ordinario>>
                 unite  della  Corte  di  Cassazione,  le  quali  hanno   (Corte di Cassazione, SS.UU., 5 ottobre 2018, n.
                 operato  una  generale  ricognizione dei criteri  di   24411).
                 riparto di giurisdizione nella materia degli appalti
                 pubblici, giungendo  alla  conclusione  che  la   Nel caso di specie il TAR Puglia non ha ritenuto di
                 giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo   doversi discostare dalla netta e lineare pronuncia
                 arriva fino all’atto di aggiudicazione definitiva, non   delle sezioni unite,  evidenziando  in particolare
                 potendo  estendersi  al  segmento  procedimentale   come  in  forza  della  natura  oggettivamente
                 successivo (che precede la stipula del contratto) se   privatistica delle vicende negoziali fatte oggetto di
                 non nel caso in cui sussistano posizione di interesse   contestazione nel relativo giudizio, la giurisdizione
                 legittimo eventualmente  lese,  ossia in base  al   sulle   medesime   dovesse   essere   riferita
                 criterio generale di riparto  della giurisdizione   esclusivamente al giudice ordinario, essendo stata
                 secondo  la  consistenza  della  posizione giuridico   dedotta  in  giudizio  la  spettanza  di un  diritto alla
                 soggettiva  fatta  valere  per  come  azionata  dal   stipulazione del contratto.
                 punto di vista della causa petendi.
                                                                In  conclusione,  il  ricorso  è  stato  dichiarato
                 Più nel  dettaglio la  Suprema  Corte  ha  statuito   inammissibile per difetto di giurisdizione, avendo
                 che  <<in  materia  di  affidamento  di  pubblici   il  TAR  Puglia  indicato,  quale  giudice  munito  di
                 lavori, servizi e forniture, nella vigenza del codice   giurisdizione  ai sensi dell’articolo 11,  comma
                 del processo  amministrativo,  ed  in relazione  a   1  del  codice  del  processo  amministrativo,  il

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