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Mediappalti Sotto la lente
Giudice Amministrativo faceva sorgere l’obbligo vicende riconducibili alla disciplina dell’art. 11 del
in capo all’Amministrazione soccombente di d.lgs. n. 163 del 2006, il riparto di giurisdizione
conformarsi al giudicato, per cui, se la stessa deve ritenersi articolato nel modo seguente: a)
fosse rimasta inerte, l’interessato avrebbe potuto sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice
instaurare un giudizio di ottemperanza, nell’ambito amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1,
del quale il Giudice Amministrativo avrebbe potuto lett. e), n. 1 del cod. proc. amm., sulle controversie
sindacare in modo pieno e completo l’attività relative alla sola fase procedimentale, cioè
dell’Amministrazione o il suo comportamento dall’inizio della procedura sino all’aggiudicazione
omissivo ed, eventualmente, nominare un definitiva estendendosi detta giurisdizione
Commissario ad acta per dare esecuzione alla a qualsiasi provvedimento, atto, accordo e
sentenza. comportamento tenuto entro quel lasso temporale,
nonché in ogni caso ad eventuali provvedimenti
Tuttavia, anche di recente la giurisprudenza ha dell’amministrazione di annullamento d’ufficio
confermato il principio del riparto di giurisdizione, della stessa aggiudicazione definitiva ai sensi
affermando che rientra nella giurisdizione del dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990
giudice ordinario e non in quella del giudice o comunque previsti da norme di legge, in
amministrativo una controversia avente ad oggetto quanto direttamente incidenti sulla stessa genesi
la richiesta di risarcimento del danno da mancata dell’aggiudicazione all’atto della sua effettuazione
stipula di un contratto di appalto aggiudicato a e, dunque, riconducibili alla relativa procedura;
seguito dell’esperimento di regolare gara pubblica; b) quanto, invece, alla situazione successiva
infatti, la giurisdizione esclusiva del G.A. arriva fino all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e prima
all’atto di aggiudicazione definitiva, non potendo del sopravvenire dell’efficacia della conclusione
estendersi al segmento procedimentale successivo del contratto (ivi compresa la sua anticipata
(che precede la stipula del contratto) se non esecuzione), vige il normale criterio di riparto
nel caso in cui sussistano posizione di interesse imperniato sulla distinzione fra interesse legittimo
legittimo eventualmente lese, ossia in base al e diritto soggettivo, di modo che si configurava
criterio generale di riparto della giurisdizione la giurisdizione del giudice amministrativo solo in
secondo la consistenza della posizione giuridico presenza di una controversia inerente all’esercizio
soggettiva fatta valere per come azionata dal da parte dell’amministrazione di un potere astratto
punto di vista della causa petendi (TAR PUGLIA – previsto dalla legge, mentre, al di fuori di tal caso
BARI, SEZ. I –8 marzo 2021 n. 420). (e, dunque, in assenza di riconducibilità dell’agire
dell’Amministrazione ad un potere di quel genere),
Il giudice amministrativo ha ritenuto in tal senso la situazione è di diritto comune e, dunque, si
dirimente l’orientamento espresso dalle sezioni configura la giurisdizione del giudice ordinario>>
unite della Corte di Cassazione, le quali hanno (Corte di Cassazione, SS.UU., 5 ottobre 2018, n.
operato una generale ricognizione dei criteri di 24411).
riparto di giurisdizione nella materia degli appalti
pubblici, giungendo alla conclusione che la Nel caso di specie il TAR Puglia non ha ritenuto di
giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo doversi discostare dalla netta e lineare pronuncia
arriva fino all’atto di aggiudicazione definitiva, non delle sezioni unite, evidenziando in particolare
potendo estendersi al segmento procedimentale come in forza della natura oggettivamente
successivo (che precede la stipula del contratto) se privatistica delle vicende negoziali fatte oggetto di
non nel caso in cui sussistano posizione di interesse contestazione nel relativo giudizio, la giurisdizione
legittimo eventualmente lese, ossia in base al sulle medesime dovesse essere riferita
criterio generale di riparto della giurisdizione esclusivamente al giudice ordinario, essendo stata
secondo la consistenza della posizione giuridico dedotta in giudizio la spettanza di un diritto alla
soggettiva fatta valere per come azionata dal stipulazione del contratto.
punto di vista della causa petendi.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato
Più nel dettaglio la Suprema Corte ha statuito inammissibile per difetto di giurisdizione, avendo
che <<in materia di affidamento di pubblici il TAR Puglia indicato, quale giudice munito di
lavori, servizi e forniture, nella vigenza del codice giurisdizione ai sensi dell’articolo 11, comma
del processo amministrativo, ed in relazione a 1 del codice del processo amministrativo, il
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