Page 22 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti Il Punto
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni (a) nell’assicurazione contro i danni non è
Unite Civile che più di ogni altra segna una svolta consentito alle parti elevare al rango di “sinistri”
verso un’accurata tutela dell’assicurato nel caso fatti diversi da quelli previsti dall’art. 1882 c.c.
di una polizza di responsabilità civile terzi il cui t ovvero, nell’assicurazione della responsabilità
sinistro è la richiesta danni, è la numero 22437 del civile, dall’art. 1917, comma primo, c.c.;
24 settembre 2018.
(b) nell’assicurazione della responsabilità civile
questa la massima: deve ritenersi sempre e comunque immeritevole
di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c., la clausola
Il modello dell’assicurazione della responsabilità la quale stabilisca che la spettanza, la misura ed i
civile con clausole “on claims made basis”, che è limiti dell’indennizzo non già in base alle condizioni
volto ad indennizzare il rischio dell’impoverimento contrattuali vigenti al momento in cui l’assicurato
del patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito ha causato il danno, ma in base alle condizioni
di un sinistro, inteso come accadimento materiale, contrattuali vigenti al momento in cui il terzo
è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danneggiato ha chiesto all’assicurato di essere
danni, quale deroga consentita al primo comma risarcito”.
dell’art. 1917 c.c., non incidendo sulla funzione
assicurativa il meccanismo di operatività della L’Ivass così ne riassume l’operatività.
polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo
danneggiato comunicata all’assicuratore. Estensione della garanzia alle condotte poste in
essere anteriormente (Art 11 della l Gelli prevede
Ne consegue che, rispetto al singolo contratto l’estensione dell’operatività temporale agli eventi
di assicurazione, non si impone un test di accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione
meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, della polizza).
ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., ma
la tutela invocabile dal contraente assicurato Estensione della garanzia alle condotte poste in
può investire, in termini di effettività, diversi essere successivamente alla scadenza del contratto
piani, dalla fase che precede la conclusione del (c.d. sunset clause o clausola di ultrattività o
contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto, postuma prevista dalla legge Gelli in caso di
con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili cessazione definitiva dell’attività professionale).
implicati, ossia (esemplificando): responsabilità
risarcitoria precontrattuale anche nel caso di Deeming clause consente all’assicurato di
contratto concluso a condizioni svantaggiose; comunicare all’assicuratore anche le circostanze
nullità, anche parziale, del contratto per difetto conosciute in corso di contratto dalla quale
di causa in concreto, con conformazione secondo potrebbe originare la richiesta di risarcimento (c.d.
le congruenti indicazioni di legge o, comunque, denuncia del fatto noto).
secondo il principio dell’adeguatezza del contratto
assicurativo allo scopo pratico perseguito dai Partiamo dalle condizioni di polizza.
contraenti; conformazione del rapporto in caso di
clausola abusiva (come quella di recesso in caso di
denuncia di sinistro)”. 1. La differenza con il loss occurance
Tale enunciazione di diritto ha in effetti condizionato Il rischio nell’assicurazione di responsabilità civile
il parere successivo dei nostri Ermellini. è così definito dall’art. 1917, comma primo,
c.c.: “nell’assicurazione della responsabilità
L’intervento delle Sezioni Unite nasce da una civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne
profonda esigenza di chiarezza manifestatasi l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del
nell’ordinanza interlocutoria numero 1465 del 19 fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione,
gennaio 2018 della Sezione III civile: deve pagare a un terzo, in dipendenza della
responsabilità dedotta nel contratto”.
“questo Collegio chiede alle Sezioni Unite di
stabilire se siano corretti i seguenti princìpi: Secondo la previsione legislativa nell’assicurazione
di responsabilità civile il rischio in astratto è
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