Page 22 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
P. 22

Mediappalti                                                                              Il Punto






                 La  sentenza  della Corte  di Cassazione  a  Sezioni   (a)  nell’assicurazione  contro  i  danni  non  è
                 Unite Civile che più di ogni altra segna una svolta   consentito  alle  parti  elevare  al rango  di “sinistri”
                 verso  un’accurata  tutela  dell’assicurato  nel  caso   fatti  diversi  da  quelli  previsti  dall’art.  1882  c.c.
                 di una  polizza  di responsabilità civile  terzi il  cui   t ovvero, nell’assicurazione della responsabilità
                 sinistro è la richiesta danni, è la numero 22437 del   civile, dall’art. 1917, comma primo, c.c.;
                 24 settembre 2018.
                                                                (b) nell’assicurazione della responsabilità civile
                 questa la massima:                             deve  ritenersi  sempre  e  comunque  immeritevole
                                                                di tutela,  ai sensi dell’art.  1322  c.c., la clausola
                 Il modello dell’assicurazione della responsabilità   la quale stabilisca che la spettanza, la misura ed i
                 civile con clausole “on claims made basis”, che è   limiti dell’indennizzo non già in base alle condizioni
                 volto ad indennizzare il rischio dell’impoverimento   contrattuali vigenti al momento in cui l’assicurato
                 del patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito   ha  causato  il  danno, ma  in base  alle condizioni
                 di un sinistro, inteso come accadimento materiale,   contrattuali  vigenti  al  momento  in  cui  il terzo
                 è  partecipe  del  tipo  dell’assicurazione  contro  i   danneggiato  ha  chiesto  all’assicurato  di essere
                 danni,  quale  deroga  consentita  al  primo  comma   risarcito”.
                 dell’art.  1917  c.c.,  non  incidendo  sulla  funzione
                 assicurativa  il meccanismo  di  operatività  della   L’Ivass così ne riassume l’operatività.
                 polizza legato  alla  richiesta  risarcitoria  del  terzo
                 danneggiato comunicata all’assicuratore.       Estensione  della  garanzia  alle  condotte  poste  in
                                                                essere anteriormente (Art 11 della l Gelli prevede
                 Ne consegue  che,  rispetto al singolo contratto   l’estensione  dell’operatività  temporale  agli eventi
                 di assicurazione,  non  si impone  un  test  di   accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione
                 meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti,   della polizza).
                 ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., ma
                 la tutela invocabile dal contraente  assicurato   Estensione  della  garanzia  alle  condotte  poste  in
                 può  investire,  in  termini  di  effettività,  diversi   essere successivamente alla scadenza del contratto
                 piani,  dalla  fase  che  precede  la  conclusione  del   (c.d.  sunset  clause o clausola di ultrattività o
                 contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto,   postuma  prevista  dalla legge  Gelli  in caso  di
                 con  attivazione  dei  rimedi  pertinenti  ai  profili   cessazione definitiva dell’attività professionale).
                 implicati,  ossia  (esemplificando):  responsabilità
                 risarcitoria  precontrattuale  anche  nel  caso  di   Deeming  clause  consente  all’assicurato  di
                 contratto  concluso  a  condizioni svantaggiose;   comunicare  all’assicuratore  anche  le circostanze
                 nullità,  anche  parziale,  del  contratto  per  difetto   conosciute  in  corso  di  contratto  dalla  quale
                 di causa in concreto, con conformazione secondo   potrebbe originare la richiesta di risarcimento (c.d.
                 le  congruenti  indicazioni  di  legge  o,  comunque,   denuncia del fatto noto).
                 secondo il principio dell’adeguatezza del contratto
                 assicurativo  allo  scopo  pratico  perseguito  dai   Partiamo dalle condizioni di polizza.
                 contraenti; conformazione del rapporto in caso di
                 clausola abusiva (come quella di recesso in caso di
                 denuncia di sinistro)”.                           1. La differenza con il loss occurance

                 Tale enunciazione di diritto ha in effetti condizionato   Il rischio nell’assicurazione di responsabilità civile
                 il parere successivo dei nostri Ermellini.     è  così  definito  dall’art.  1917,  comma  primo,
                                                                c.c.:  “nell’assicurazione  della  responsabilità
                 L’intervento  delle  Sezioni  Unite  nasce  da  una   civile  l’assicuratore  è  obbligato  a  tenere  indenne
                 profonda  esigenza  di  chiarezza  manifestatasi   l’assicurato  di  quanto  questi,  in  conseguenza  del
                 nell’ordinanza  interlocutoria  numero  1465  del  19   fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione,
                 gennaio 2018 della Sezione III civile:         deve  pagare  a un  terzo, in dipendenza  della
                                                                responsabilità dedotta nel contratto”.
                 “questo  Collegio  chiede  alle  Sezioni  Unite  di
                 stabilire se siano corretti i seguenti princìpi:   Secondo la previsione legislativa nell’assicurazione
                                                                di  responsabilità  civile  il  rischio  in  astratto  è

                                                             22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27