Page 21 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto Mediappalti
Polizza di Responsabilità civile:
quando il sinistro è la richiesta
risarcitoria del terzo (claims made)
La Corte di Cassazione richiede una tutela effettiva dell’assicurato
di Sonia Lazzini
IL
PUN
TO
Premessa efficacia della polizza, indipendentemente dalla
data di commissione del fatto illecito) e della
Qual è la portata innovativa della clausola claims claims “impura” (o mista: poiché operante là dove
made? tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria
intervengano nel periodo di efficacia del contratto,
Una tale impostazione opera una deroga al con possibile retrodatazione della garanzia alle
modello di assicurazione della responsabilità condotte poste in essere anteriormente) è frutto
civile delineato dall’art. 1917, primo comma, c.c., unicamente di convenzionale semplificazione, la
poiché la copertura assicurativa viene ad operare quale, tuttavia, non può elidere la complessità del
non “in relazione a tutte le condotte, generatrici di fenomeno.
domande risarcitorie, insorte nell’arco temporale di
operatività del contratto, quale che sia il momento Complessità che si apprezza, anzitutto, proprio
in cui la richiesta di danni venga avanzata” (modello a motivo di quelle varianti cui si faceva cenno,
c.d. loss occurrence o act committed), bensì in che introducono ulteriori previsioni pattizie
ragione della circostanza che nel periodo di vigenza orientate in più direzioni: per un verso, volte a
della polizza intervenga la richiesta di risarcimento rendere effettiva la copertura assicurativa rispetto
da parte del terzo danneggiato (il c.d. claim) e che a claims intervenute anche in un certo arco
tale richiesta sia inoltrata dall’assicurato al proprio temporale successivo alla scadenza del contratto
assicuratore. (cd. sunset clause o clausola di ultrattività o di
Se questo è lo schema essenziale al quale si ispira “postuma”); per altro verso, dirette a consentire
il sistema c.d. “claims made” (letteralmente: “a all’assicurato, in aggiunta alla richiesta del
richiesta fatta”), esso trova poi concretizzazione, danneggiato, di comunicare all’assicuratore, ai fini
nella prassi assicurativa, in base a più varianti, di operatività della polizza, anche le circostanze
la cui riduzione alle due categorie più generali di fatto conosciute in corso di contratto e dalle
della claims “pura” (siccome imperniata sulle quali potrebbe, in futuro, originarsi la richiesta
richieste risarcitorie inoltrate nel periodo di risarcitoria (c.d. deeming clause).
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