Page 9 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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2. L’applicabilità dei decreti codicistiche vengono solo derogate dalle nuove
semplificazione previsioni. Con i decreti semplificazione, infatti,
viene introdotto un regime “alleggerito” destinato
Altra sottolineatura di rilievo, che si legge nella ad operare per un “breve” spazio temporale.
comunicazione in commento, riguarda proprio la
questione dei rapporti tra normativa semplificata e Proprio quest’ultima affermazione però dovrebbe
appalti del PNRR. far comprendere al RUP che nell’emergenza si
Il passo di rilievo, che sembra essere sfuggito a dovrebbero applicare le norme che introducono un
molti, espressamente prevede che “In ragione regime alleggerito di adempimenti. Pertanto, come
del passaggio delle risorse sopra rappresentate in altre circostanze annotato, il suggerimento del
sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i legislatore (espresso, ad esempio, nell’articolo
Comuni beneficiari che hanno avviato procedure 1, comma 1 del DL 76/2020) è qualcosa di più
di affidamento successivamente alla data di di un suggerimento che ha implicazioni, come si
pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del dirà, sotto il profilo di eventuali responsabilità del
24 settembre 2021, sono tenuti al rispetto della RUP per ritardata aggiudicazione (e, quindi, della
normativa in tema di appalti pubblici disciplinata stessa esecuzione del contratto).
dal Decreto-Legge n. 77/2021, derogatoria del
d.lgs. 50/2016”. Si è in presenza, pertanto, di opzioni che consentono
di risparmiare “tempi e mezzi” della procedura che
Si tratta di una indicazione che le stazioni non possono definirsi meramente facoltative. La
appaltanti, e prima ancora i RUP, non possono scelta di non applicare, a titolo esemplificativo,
sottovalutare. l’affidamento diretto infra 139mila euro per beni/
Sul tenore della precisazione occorre interrogarsi. servizi attivando una procedura maggiormente
Ovviamente non può avere il carattere di una norma articolata richiede una motivazione. Motivazione,
ma, altresì, non può neppure essere declassata a come si è già annotato a valenza interna.
sorta di mero suggerimento/consiglio.
Motivazione che, secondo parte della dottrina,
Ecco quindi che, propedeuticamente, alle varie dovrebbe ritenersi addirittura rafforzata visto che
attività connesse all’attuazione del PNRR, qualora si viene in considerazione non solo la scelta contraria
tratti di ente, evidentemente, risultato beneficiario a quella “suggerita” dal legislatore (ed ora anche
di finanziamenti, è bene che nell’atto di indirizzo si ricordata nella comunicazione in commento)
chiariscano i termini operativi. ma di una scelta anche contraria ai principi di
Dalla sottolineatura, il primo aspetto che andrebbe economicità/efficacia dell’azione amministrativa.
definitivamente chiarito è se la normativa
che introduce semplificazioni è di obbligatoria Non si può non rammentare, poi, che lo stesso
applicazione – tanto da determinare, in caso di DL 76/2020 richiama la potenziale responsabilità
non applicazione l’illegittimità degli atti adottati -, erariale del RUP per ritardi (da intendersi non solo
o piuttosto la scelta su come operare (e quindi su nell’aggiudicazione ma nella stessa esecuzione del
quali norme debbano essere applicate) ci si rimette contratto) sempre che danno erariale si determini
alla discrezionalità dei RUP. e sempre che sia imputabile a questo soggetto.
Per giungere alla risposta occorre procedere,
si potrebbe dire, “per sottrazione”. In primo 3. Le linee guida e i nuovi obblighi
luogo è opportuno analizzare le conseguenze assunzionali (nei contratti del PNRR/
in caso di mancata applicazione delle norme di PNC)
semplificazione nel caso i cui si preferisca applicare
le norme del codice (per intendersi l’articolo 36 visto Una delle novità di maggior rilievo, che il RUP sarà
che l’ambito di interesse delle semplificazioni è, in chiamato a presidiare, riguarda i nuovi obblighi
particolare, quello del sottosoglia comunitario). documentali degli appaltatori che partecipano
all’aggiudicazione di contratti del recovery, ben
Nel caso in cui non si applichino le norme dei delineati nell’articolo 47 del DL 77/2021 come
decreti semplificazione, evidentemente, non si convertito con legge 108/20217 e, soprattutto, i
potrà ravvisare una illegittimità visto che le norme nuovi obblighi assunzionali.
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