Page 86 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Indebita percezione di incentivi
In questo senso, il soggetto interessato, evidenziava che “le pratiche in questione (da gli atti tecnici
presupposti per poter erogare gli incentivi) erano di competenza dell’Area tecnica e rispetto ad
esse si era limitato all’esecuzione dei mandati di pagamento e di quanto disposto (…), con un ruolo
meramente ancillare rispetto ad esso, non essendo in possesso delle competenze di tale Area”.
E neppure sono valse a determinare assenza di responsabilità l’affermazione di aver assunto l’incarico
in parola da breve tempo.
In relazione a questa obiezione, sulla carenza di competenze specifiche sulla materia, il giudice
puntualizza come ciò non possa costituire “una valida causa di esclusione della responsabilità. L’aver
assunto il ruolo di responsabile di un Servizio presso un Ente comunale implica” – prosegue
la sentenza – “la necessità di essere in possesso delle competenze necessarie per svolgere
quel ruolo e assumere le conseguenti decisioni”.
3. L’esigenza di terzietà
La sezione, quindi, ribadisce l’obbligo del rispetto di una terzietà tra chi percepisce gli incentivi ed il
soggetto tenuto al controllo.
Secondo la sezione non è stato corretto affermare (nelle difese) che “A dispetto del formale nomen
iuris (da determinazioni di liquidazione) adoperato negli atti amministrativi reputati irregolari, la reale
essenza degli stessi era di atti non di liquidazione, bensì di ordinazione di pagamento, in conformità
alle liquidazioni già effettuate dal responsabile dell’Area tecnica nelle determinazioni che la G.d.F.
aveva individuato come antecedenti agli atti da lui firmati.
Quale emittente di atti di ordinazione, dunque, non aveva l’onere di verificare i presupposti legali
degli atti liquidativi, avendo già provveduto a tale incombente il responsabile dell’Area tecnica, quale
naturale attributario del compito liquidativo”.
La replica del giudice è che “L’asserita carenza di competenze specifiche sulla materia, dedotta
dal (…) quale giustificazione del proprio operato, fino a configurarsi quale mero esecutore delle
decisioni da altri assunte e quale mero ordinatore di spesa, non può costituire una valida causa
di esclusione della responsabilità”.
Da qui la condanna per danni erariali, anche del responsabile del servizio amministrativo “nella
qualità di responsabili dell’adozione dei provvedimenti di liquidazione dei compensi e incentivi di cui
al citato art. 113, d.lgs. n. 50/2016 specificamente individuati nella citazione, per il mancato rispetto
delle condizioni e dei presupposti cui la legge subordina la corresponsione degli emolumenti stessi”.
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