Page 86 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                           Indebita percezione di incentivi












               In questo senso, il soggetto interessato, evidenziava che “le pratiche in questione (da gli atti tecnici
               presupposti  per  poter  erogare  gli incentivi)  erano  di  competenza  dell’Area  tecnica  e  rispetto  ad
               esse si era limitato all’esecuzione dei mandati di pagamento e di quanto disposto (…), con un ruolo
               meramente ancillare rispetto ad esso, non essendo in possesso delle competenze di tale Area”.
               E neppure sono valse a determinare assenza di responsabilità l’affermazione di aver assunto l’incarico
               in parola da breve tempo.


               In  relazione  a  questa  obiezione,  sulla  carenza  di  competenze  specifiche  sulla  materia,  il  giudice
               puntualizza come ciò non possa costituire “una valida causa di esclusione della responsabilità. L’aver
               assunto il ruolo di responsabile di un Servizio presso un Ente comunale implica” – prosegue
               la sentenza – “la necessità di essere in possesso delle competenze necessarie per svolgere
               quel ruolo e assumere le conseguenti decisioni”.



               3.      L’esigenza di terzietà

               La sezione, quindi, ribadisce l’obbligo del rispetto di una terzietà tra chi percepisce gli incentivi ed il
               soggetto tenuto al controllo.


               Secondo la sezione non è stato corretto affermare (nelle difese) che “A dispetto del formale nomen
               iuris (da determinazioni di liquidazione) adoperato negli atti amministrativi reputati irregolari, la reale
               essenza degli stessi era di atti non di liquidazione, bensì di ordinazione di pagamento, in conformità
               alle liquidazioni già effettuate dal responsabile dell’Area tecnica nelle determinazioni che la G.d.F.
               aveva individuato come antecedenti agli atti da lui firmati.

               Quale emittente di atti di ordinazione, dunque, non aveva l’onere di verificare i presupposti legali
               degli atti liquidativi, avendo già provveduto a tale incombente il responsabile dell’Area tecnica, quale
               naturale attributario del compito liquidativo”.

               La  replica  del  giudice  è  che  “L’asserita  carenza  di  competenze  specifiche  sulla  materia,  dedotta
               dal  (…)  quale  giustificazione  del  proprio  operato,  fino  a  configurarsi  quale  mero  esecutore  delle
               decisioni da altri assunte e quale mero ordinatore di spesa, non può costituire una valida causa
               di esclusione della responsabilità”.


               Da  qui la condanna  per  danni erariali, anche  del responsabile  del servizio amministrativo “nella
               qualità di responsabili dell’adozione dei provvedimenti di liquidazione dei compensi e incentivi di cui
               al citato art. 113, d.lgs. n. 50/2016 specificamente individuati nella citazione, per il mancato rispetto
               delle condizioni e dei presupposti cui la legge subordina la corresponsione degli emolumenti stessi”.









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