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Mediappalti Pareri & Sentenze
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 435 del 30 settembre 2024
UPREC-PRE-0212-2024-S-PREC
“Appalto pubblico – In generale – Principio del risultato – Principio della fiducia – Principio dell’acces-
so al mercato”
“Il nuovo Codice dei contratti pubblici, operando una codificazione di taluni principi, mira a favorire
una più ampia libertà di iniziativa e di autoresponsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone au-
tonomia e discrezionalità amministrativa e tecnica. Il Codice attribuisce dunque un particolare ruolo
al principio del risultato, al correlato principio della fiducia e al nesso inscindibile con la concorrenza.
In particolare, il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discre-
zionale ed è legato da un nesso inscindibile con la concorrenza. L’amministrazione, pertanto, deve
tendere al miglior risultato possibile, in difesa dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una
procedura di affidamento; il principio della fiducia porta invece a valorizzare l’autonomia decisionale
dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle
gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni
gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più ri-
spondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e
la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile; mentre
la concorrenza opera in funzione del risultato rendendosi funzionale a conseguire il miglior risultato
possibile nell’affidare ed eseguire i contratti e non si atteggia più come principio meramente formale
e a sé stante.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 450 del 9 ottobre 2024
UPREC/PRE/0224/2024/S/PREC
“La previsione nel bando di gara dell’attivazione della verifica dell’anomalia in relazione alle offerte
che ottengano un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo conseguibile per l’offerta tecnica
e per quella economica deve ritenersi ammissibile e compatibile con le nuove disposizioni codicistiche
in materia di verifica di anomalia.”
“… RITENUTO, pertanto, che, in via generale, la scelta di sottoporre a verifica di anomalia le offerte
che abbiano riportato un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo stabilito per l’offerta tec-
nica e per quella economica non appare contrastare né con le disposizioni del Codice né con quelle del
Bandotipo approvato dall’Autorità; al contrario, risulta perfettamente aderente alle indicazioni fornite
dal Consiglio di Stato nella relazione sullo schema di Codice dei Contratti, ovvero uno dei possibili
criteri di individuazione delle offerte da sottoporre ad anomalia”
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