Page 56 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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               Pareri &                     PARERI

               Sentenze                       E SEN
                                                TENZE






























               TAR Lazio, Sez. II, 02/12/2024, n. 21577


               Sull’interpretazione dell’art. 100 del d.lgs. 36/2023 in ordine alla discrezionalità nella determinazione
               dei requisiti speciali


               “... si osserva che, il co. 12 dell’art.100, nel limitare la discrezionalità delle stazioni appaltanti, non si
               riferisce ai requisiti fissati dai singoli, specifici commi dell’articolo in questione (ossia alle disposizioni
               di dettaglio), bensì a quelli del “presente articolo”. Ove tale inciso fosse inteso nel senso che le stazio-
               ni appaltanti possano richiedere solo i requisiti contemplati al co. 11 dell’art. 100, ne deriverebbe una
               seria compromissione della potestà discrezionale affermata al co. 3 dell’art. 10, dal momento che, in
               pratica, per servizi e forniture (nelle more dell’adozione del regolamento) si potrebbe prevedere solo
               l’avere eseguito contratti analoghi nel precedente triennio (ad esclusione, ad esempio, dei contratti
               per servizi identici). Si tratterebbe, in definitiva, di un regime di sostanziale, rigida tassatività (anche)
               dei requisiti speciali.


               Ora, fermo restando che, in ogni caso, non è prevista la sanzione della nullità (il che inficia in radice
               la possibilità di disapplicazione della lex specialis che fosse eventualmente difforme), si ritiene mag-
               giormente aderente alla ratio legis, ed all’affermazione di principio contenuta al co. 3 dell’art. 10, che
               il co. 12 dell’art. 100 vada interpretato come riferito, esclusivamente, ai macro-requisiti di cui al co.
               1 dell’art. 100, con esclusione, quindi, della (sola) possibilità di prevedere requisiti speciali diversi da
               quelli di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’opposta in-
               terpretazione finirebbe per restringere, immotivatamente, la discrezionalità delle stazioni appaltanti,
               togliendo a quest’ultima il potere di calibrare, in concreto, i requisiti di capacità/idoneità degli opera-
               tori economici, facendo (in tale ipotesi) dubitare della compatibilità (costituzionale ed eurounitaria)
               della disposizione sia con il principio di ragionevolezza che con l’art. 58 della Direttiva 2014/24/UE,
               che assegna alla stazione appaltante il potere di individuare i requisiti speciali, ai sensi del par. 5 (“Le
               amministrazioni aggiudicatrici indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere
               espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara
               o nell’invito a confermare interesse”).”

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