Page 58 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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               Consiglio di Stato, Sez. III, 12/11/2024, n. 9084

               Consentito il divieto del ribasso dei costi della manodopera se previsto nella lex specialis

               “È pertanto evidente che quand’anche il ribasso dei costi relativi alla manodopera fosse consenti-
               to dalle norme primarie, l’esplicita ed inequivoca previsione di segno contrario portata dalla – non
               impugnata - lex specialis non consentiva la presentazione di un’offerta riportante un simile ribasso.


               Il parametro normativo invocato – per dedurre l’illegittimità e la non ammissibilità dell’offerta “omis-
               sis” - dalla ricorrente in primo grado, pienamente valido ed efficace, era dunque costituito anzitutto
               dal citato art. 3 del Disciplinare: rispetto al quale la sentenza gravata non risulta essersi pronunciata.
               Tale parametro è espressivo della volontà della stazione appaltante di connotare la specifica discipli-
               na della gara nel senso di escludere dalla dinamica dei ribassi la componente relativa al costo della
               manodopera.

               Conseguentemente, l’offerta “omissis” andava esclusa perché non conforme, sul punto, alla lex spe-
               cialis.”




               TAR Milano, 11/11/2024, n. 3127

               Vi è la possibilità per l’operatore di proporre un ribasso che coinvolga anche il costo della manodope-
               ra. “L’operatore non solo potrà formulare un ribasso che coinvolge anche il costo della manodopera,
               ma potrà anche dimostrare che tale ribasso è derivante “da una più efficiente organizzazione azien-
               dale” o “da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera”, secondo il
               tradizionale orientamento della giurisprudenza in linea l’art. 41 della Costituzione.”

               “Come ha evidenziato la giurisprudenza, l’art. 41 comma 14, d.lgs. 36/2023, ha significativamente
               operato una netta “inversione di rotta” rispetto al d.lgs. n. 50/2016 il cui art. 97, comma 6, non im-
               poneva il divieto di ribasso sui costi di manodopera (Consiglio di Stato, Sez. V, 9.6.2023, n. 5665).


               Ne consegue che la disciplina che stabilisce l’obbligatorietà dello scorporo dei costi di manodopera
               dall’importo assoggettato al ribasso ha natura innovativa. Ciò comporta che, contrariamente a quan-
               to asserito dalla difesa comunale, non hanno valenza dirimente le diverse considerazioni contenute
               nel parere MIT del 19.7.2023, n. 2154, nel parere precontenzioso ANAC n. 528 del 15.11.2023, nel
               parere MIT del 17.4.2024, n. 2505, in quanto tali amministrazioni non solo non hanno posto in ri-
               salto la natura innovativa della disposizione, ma richiamano sostanzialmente la disciplina contenuto
               nel bando tipo ANAC n. 1/2023 che è stato redatto sulla base della previgente disciplina (d.lgs. n.
               50/2016).

               Ciò non significa che è esclusa la possibilità per l’operatore di proporre un ribasso che coinvolga
               anche  il  costo  della  manodopera.  L’operatore  non  solo  potrà  formulare  un  ribasso  che  coinvolge
               anche il costo della manodopera, ma potrà anche dimostrare che tale ribasso è derivante “da una
               più efficiente organizzazione aziendale” o “da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni
               per la manodopera”, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza in linea l’art. 41 della
               Costituzione.”








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