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Pareri & Sentenze Mediappalti
TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 21/11/2024, n. 1206
Applicabilità ai contratti esclusi il rispetto dei c.d. “super principi” del risultato, della fiducia e dell’ac-
cesso al mercato
“ ... la natura “informale” della procedura selettiva in esame, sottolineata dall’Amministrazione re-
sistente e dalla controinteressata, non esime dal rispetto dei c.d. superprincipi del risultato, della
fiducia e dell’accesso al mercato di cui rispettivamente agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023, ap-
plicabili anche ai contratti esclusi, a quelli attivi ed a quelli a titolo gratuito che offrono opportunità
di guadagno economico anche indiretto (cui è riconducibile quello di cui qui si discute) in forza del
richiamo contenuto nell’art. 13, commi 2 e 5, del predetto D. Lgs. 36/2023.
Ciò significa che, anche per i predetti contratti, il principio del risultato richiede che il suo per-
seguimento avvenga nel rispetto “dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”, il principio
di reciproca fiducia presuppone che le parti confidino “nell’azione legittima, trasparente e corretta
dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici” ed infine il principio dell’accesso
al mercato impone che siano comunque rispettati i “principi di concorrenza, di imparzialità, di non
discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità””
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 421 del 18 settembre 2024
UPREC - PREC 234-2024-S
“Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Bando di gara – Sopralluogo – Richiesta tardiva
– Diniego – Legittimità.”
“Qualora la stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, abbia fissato un termine
entro cui effettuare il sopralluogo e tale termine non appaia illogico o irragionevole, il diniego della
richiesta di sopralluogo presentata tardivamente è legittimo e coerente con i principi di risultato, di
tempestività e di semplificazione del procedimento, nonché con quelli di autoresponsabilità e diligen-
za professionale richiesti in capo agli operatori economici.”
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