Page 59 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 21/11/2024, n. 1206

               Applicabilità ai contratti esclusi il rispetto dei c.d. “super principi” del risultato, della fiducia e dell’ac-
               cesso al mercato


               “ ... la natura “informale” della procedura selettiva in esame, sottolineata dall’Amministrazione re-
               sistente e dalla controinteressata, non esime dal rispetto dei c.d. superprincipi del risultato, della
               fiducia e dell’accesso al mercato di cui rispettivamente agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023, ap-
               plicabili anche ai contratti esclusi, a quelli attivi ed a quelli a titolo gratuito che offrono opportunità
               di guadagno economico anche indiretto (cui è riconducibile quello di cui qui si discute) in forza del
               richiamo contenuto nell’art. 13, commi 2 e 5, del predetto D. Lgs. 36/2023.

               Ciò  significa  che,  anche  per  i  predetti  contratti,  il  principio  del  risultato  richiede  che  il  suo  per-
               seguimento  avvenga  nel  rispetto  “dei  principi  di  legalità,  trasparenza  e  concorrenza”,  il  principio
               di reciproca fiducia presuppone che le parti confidino “nell’azione legittima, trasparente e corretta
               dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici” ed infine il principio dell’accesso
               al mercato impone che siano comunque rispettati i “principi di concorrenza, di imparzialità, di non
               discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità””





               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 421 del 18 settembre 2024
               UPREC - PREC 234-2024-S

               “Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Bando di gara – Sopralluogo – Richiesta tardiva
               – Diniego – Legittimità.”
               “Qualora la stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, abbia fissato un termine
               entro cui effettuare il sopralluogo e tale termine non appaia illogico o irragionevole, il diniego della
               richiesta di sopralluogo presentata tardivamente è legittimo e coerente con i principi di risultato, di
               tempestività e di semplificazione del procedimento, nonché con quelli di autoresponsabilità e diligen-
               za professionale richiesti in capo agli operatori economici.”






























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