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Pareri & Sentenze Mediappalti
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 28/11/2024, n. 1249
La verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele dei diversi CCNL non necessita di un rinfor-
zato onere motivazionale
“ ...la giurisprudenza ha chiarito che il giudizio di “non anomalia” delle offerte “…non postula un rin-
forzato onere motivazionale, essendo piuttosto richiesta una motivazione più approfondita soltanto
là dove l’amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni prodotte dall’impresa (che, in
tal modo, viene esclusa dalla gara); nella diversa ipotesi, che qui viene in rilievo, di giudizio posi-
tivo dell’offerta sospettata di anomalia, spetta piuttosto a colui che contesta il giudizio di congruità
dell’offerta l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità (ex plurimis, di recente, Cons. Sta-
to, sez. III, sentenza n. 163 del 2024; questa Sezione V, sentenze n. 4966 del 2022 e n. 7717 del
2021). Ne deriva che, a fronte di un’articolata contestazione sul giudizio di non anomalia dell’offerta,
avanzata in sede giurisdizionale dall’operatore economico che se ne assuma leso, ben rientra nell’e-
sercizio del diritto di difesa della controparte allegare tutti gli elementi, anche di natura squisitamente
tecnica, che possono convincere il giudice in ordine alla correttezza della valutazione di congruità,
specialmente laddove, nella sede procedimentale (come plasticamente accaduto nel caso di specie),
quegli elementi siano rimasti assorbiti da una (comunque, legittima) valutazione sommaria compiuta
dall’amministrazione.
Non si tratta, in altri termini, di integrare in sede giurisdizionale la motivazione del giudizio di congrui-
tà (operazione che non sarebbe consentita all’amministrazione), ma si tratta, piuttosto, di replicare
alle contrarie allegazioni della controparte, necessariamente impingenti nel merito della valutazione
di congruità” (Cons. di Stato, sent. n. 5639/2024).
Applicando analogicamente tali principi alla verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele
dei diversi CCNL (la quale, come si è detto, si deve svolgere con le modalità previste per la verifica
dell’anomalia dell’offerta), non si può ritenere di per sé illegittima l’aggiudicazione per la mancata
esplicitazione delle ragioni che hanno portato la stazione appaltante ad avallare la suddetta dichia-
razione resa dall’aggiudicatario, fermo restando l’obbligo della prima, a tutela dei lavoratori, di effet-
tuare tale verifica.”
TAR Puglia, Sez. I, 18/11/2024, n. 1193
Accesso agli atti e know how aziendale nel d.lgs. 36/2023
“La Sezione ha ripetutamente affermato (v. i propri precedenti n.1896/2021; n.1803/2022; n.588 e
718/2023; nonché 679/2024, tutti inappellati) che il richiamo al know how aziendale, in assenza di
motivata dimostrazione della segretezza commerciale non è sufficiente a sottrarre l’offerta tecnica
all’accesso.
Le affermazioni di principio sin qui elaborate dalla Sezione non sono in alcun modo scalfite dall’in-
troduzione del d.lgs n.36/2023 i cui artt. 35 e 36 si pongono in linea di continuità con il precedente
art. 53 d.lgs. 50/2016 ed anzi spostano verso la maggiore ostensibilità il punto di equilibrio tra le
contrapposte esigenze di segretezza commerciale e trasparenza (si veda –a titolo di esempio- l’art.
35 co 4 lett. a), laddove si prevede la possibilità di esclusione dell’accesso e non più tout court la sua
esclusione).”
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