Page 65 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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A. D. R. Mediappalti
7 L’utilizzo del criterio del prezzo
più basso deve considerarsi
escluso per tutti gli appalti di
lavori sopra soglia?
In caso di annullamento delle
Il dato normativo di cui all’art. 108 comma 2 operazioni di gara, al fine di
del d.lgs. 36/23 obbliga all’utilizzo del criterio ammettere concorrenti esclusi,
dell’offerta economicamente più vantaggiosa quali gli effetti sulla procedura
nei seguenti casi: 8 di gara in corso?
d) affidamenti in caso di dialogo competitivo e
di partenariato per l’innovazione;
e) affidamenti di appalto integrato; Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3452,
f) contratti relativi ai lavori caratterizzati da Sez. V, del 04.04.2023, ha stabilito che
notevole contenuto tecnologico o con carattere “costituisce principio consolidato del processo
innovativo. amministrativo in materia di appalti pubblici
che in caso di annullamento giurisdizionale
Ad eccezione delle casistiche sopra riportate, degli atti di gara, la procedura debba essere
di recente l’Anac, con un comunicato del ripresa dall’ultimo degli atti non annullati, in
Presidente del 20/11/2024 si è espressa quanto il vincolo derivante dalla statuizione di
favorevolmente sulla possibilità di ricorrere - annullamento consiste nella riedizione della
fuori dai casi per i quali è comunque obbligatorio sola fase procedurale colpita dal dictum di
l’utilizzo dell’offerta economicamente più illegittimità (cfr. già Cons. Stato, IV, 28 febbraio
vantaggiosa - al criterio del minor prezzo ove 2005, n. 692).
gli aspetti qualitativi della commessa risultino
esaustivamente assicurati da altre previsioni In particolare, quando vengono annullate le
della lex specialis e dai documenti progettuali operazioni di gara, al fine di ammettere (o
posti a base di gara. consentire l’ammissione di) concorrenti rimasti
esclusi o, come nel caso di specie, impediti a
Ciò, anche in virtù della deliberazione n. 174 partecipare, l’esigenza di tutela della segretezza
del 9 agosto 2024 della Corte dei Conti (sezione delle offerte e della par condicio dei concorrenti
regionale di controllo per la Liguria), secondo impone di rinnovare l’intera procedura, quando
la quale il legislatore ha espressamente limitato le altre offerte siano state rese note e valutate
l’utilizzo di criteri diversi da quello del miglior secondo il criterio dell’offerta economicamente
rapporto qualità/prezzo nei soli casi previsti dal più vantaggiosa (cfr., tra le altre, Cons. Stato,
comma 2 dell’articolo 108 del d.lgs. n. 36/2023. IV, 29 febbraio 2016, n. 824).”
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