Page 25 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Il Punto Mediappalti
Il concetto viene ribadito all’art. 3, comma 4 dello di accesso alle informazioni. Le medesime Linee
stesso Allegato, laddove viene previsto che: guida suggeriscono, ove non siano stati previsti criteri
oggettivi per la selezione dei fornitori e risulti idoneo
“La scelta degli operatori da invitare alla procedura a partecipare alla procedura un numero di operatori
negoziata deve essere effettuata secondo criteri economici superiore a quello predeterminato, di
oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità ricorrere al sistema del sorteggio, a condizione che
dell’affidamento e con i principi di concorrenza, ciò sia stato debitamente reso noto nell’avviso a
non discriminazione, proporzionalità e manifestare interesse”.
trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di
estrazione casuale dei nominativi sono consentiti Si veda in tal senso anche il parere del MIT n. 698
solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di del 23/07/2020 che prevedeva, nel rispetto della
cui al primo periodo è impossibile o comporta per la sopracitata delibera ANAC, l’uso del sorteggio: “…in
stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali
con il celere svolgimento della procedura. I criteri nonché dell’Autorità nazionale anticorruzione, si
di selezione degli operatori da invitare alla ritiene preferibile ricorrere al sistema del sorteggio,
procedura negoziata sono indicati nella determina ove non siano stati previsti altri criteri oggettivi per
a contrarre o in altro atto equivalente”. la selezione dei fornitori, a condizione che ciò sia
stato debitamente reso noto nell’avviso a manifestare
È evidente la volontà del legislatore di rendere interesse”.
oggettiva la scelta degli operatori da invitare sulla
base di criteri ispirati ai principi contenuti nell’art. 3
del Codice e lasciando il sorteggio a casi residuali 3. La situazione attuale: mancata
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individuati e motivati in base alla necessità di applicazione del divieto di sorteggio,
assecondare il principio del risultato. pareri MIT e sentenza del TAR Sicilia
È parso evidente fin da subito che il divieto di sorteggio
2. La situazione previgente sia stato aggirato dalle varie stazioni appaltanti (quasi
tutte) in nome di casi eccezionali declinati tramite il
Il D.lgs. n. 50/2016 non prevedeva un divieto del ricorso a motivazioni basate sull’impossibilità di
sorteggio per la selezione degli operatori da invitare vagliare le varie richieste di invito pervenute per
e sulla questione si era pronunciata anche l’ANAC ragioni di celerità della procedura e di carenza di
nella delibera n. 827/2019, in risposta a un’istanza di personale.
precontenzioso, ritenendo non applicabile la selezione
basata sul criterio cronologico e proponendo proprio Il Servizio di supporto giuridico del Ministero delle
il sorteggio come alternativa, a condizione che fosse infrastrutture e dei trasporti è intervenuto in più
reso noto nell’avviso a manifestare interesse: “… occasioni sulla tematica, sollecitato dalle stazioni
le richiamate Linee guida n. 4 ribadiscono che le appaltanti con riguardo al possibile utilizzo del
procedure sotto soglia devono essere condotte nel sorteggio con il nuovo Codice appalti. Si vedano,
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei in particolare, i quesiti 2143 del 17/07/2023 (“…si
contratti, declinando in particolare il principio della rileva che anche in caso di utilizzo di elenchi MEPA
libera concorrenza quale effettiva contendibilità degli occorre individuare i criteri oggettivi per la selezione
affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente delle imprese, ed il ricorso al sorteggio non è più
interessati e il principio di pubblicità e trasparenza consentito se non in presenza di situazioni particolari
quale conoscibilità della procedura di gara e facilità e specificamente motivate”), il 2294 del 26/02/2024
1. Il principio di accesso al mercato: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità
indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di
imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”.
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