Page 25 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Il  concetto  viene  ribadito  all’art.  3,  comma  4  dello   di  accesso  alle  informazioni.  Le  medesime  Linee
               stesso Allegato, laddove viene previsto che:    guida suggeriscono, ove non siano stati previsti criteri
                                                               oggettivi per la selezione dei fornitori e risulti idoneo
               “La scelta degli operatori da invitare alla procedura   a partecipare alla procedura un numero di operatori
               negoziata deve essere effettuata secondo criteri   economici  superiore  a  quello  predeterminato,  di
               oggettivi,  coerenti  con  l’oggetto  e  la  finalità   ricorrere al sistema del sorteggio, a condizione che
               dell’affidamento e con i principi di concorrenza,   ciò  sia  stato  debitamente  reso  noto  nell’avviso  a
               non    discriminazione,   proporzionalità   e   manifestare interesse”.
               trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di
               estrazione casuale dei nominativi sono consentiti   Si veda in tal senso anche il parere del MIT n. 698
               solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di   del 23/07/2020 che prevedeva, nel rispetto della
               cui al primo periodo è impossibile o comporta per la   sopracitata delibera ANAC, l’uso del sorteggio: “…in
               stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili   conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali
               con  il  celere  svolgimento  della  procedura.  I criteri   nonché  dell’Autorità  nazionale  anticorruzione,  si
               di selezione degli operatori da invitare alla   ritiene  preferibile  ricorrere  al  sistema  del  sorteggio,
               procedura negoziata sono indicati nella determina   ove  non  siano  stati  previsti  altri  criteri  oggettivi  per
               a contrarre o in altro atto equivalente”.       la  selezione  dei  fornitori,  a  condizione  che  ciò  sia
                                                               stato debitamente reso noto nell’avviso a manifestare
               È evidente la volontà del legislatore di rendere   interesse”.
               oggettiva la scelta degli operatori da invitare sulla
               base di criteri ispirati ai principi contenuti nell’art. 3
               del Codice  e lasciando il sorteggio a casi residuali   3.  La  situazione  attuale:  mancata
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               individuati  e  motivati  in  base  alla  necessità  di   applicazione del divieto di sorteggio,
               assecondare il principio del risultato.                 pareri MIT e sentenza del TAR Sicilia

                                                               È parso evidente fin da subito che il divieto di sorteggio
                   2. La situazione previgente                 sia stato aggirato dalle varie stazioni appaltanti (quasi
                                                               tutte) in nome di casi eccezionali declinati tramite il
               Il  D.lgs. n.  50/2016  non prevedeva un  divieto  del   ricorso a motivazioni basate sull’impossibilità di
               sorteggio per la selezione degli operatori da invitare   vagliare le  varie richieste  di invito  pervenute  per
               e  sulla  questione  si  era  pronunciata  anche  l’ANAC   ragioni  di  celerità  della  procedura  e  di  carenza  di
               nella delibera n. 827/2019, in risposta a un’istanza di   personale.
               precontenzioso, ritenendo non applicabile la selezione
               basata sul criterio cronologico e proponendo proprio   Il Servizio di supporto giuridico del Ministero delle
               il sorteggio come alternativa, a condizione che fosse   infrastrutture e dei trasporti è intervenuto in più
               reso noto nell’avviso a manifestare interesse: “…  occasioni sulla tematica, sollecitato dalle stazioni
               le  richiamate  Linee  guida  n.  4  ribadiscono  che  le   appaltanti  con  riguardo  al  possibile  utilizzo  del
               procedure  sotto  soglia  devono  essere  condotte  nel   sorteggio con il nuovo Codice  appalti. Si vedano,
               rispetto  dei  principi  di  cui  all’art.  30  del  Codice  dei   in particolare, i quesiti 2143 del 17/07/2023 (“…si
               contratti,  declinando  in  particolare  il  principio  della   rileva che anche in caso di utilizzo di elenchi MEPA
               libera concorrenza quale effettiva contendibilità degli   occorre individuare i criteri oggettivi per la selezione
               affidamenti  da  parte  dei  soggetti  potenzialmente   delle  imprese,  ed  il  ricorso  al  sorteggio  non  è  più
               interessati  e  il  principio  di  pubblicità  e  trasparenza   consentito se non in presenza di situazioni particolari
               quale conoscibilità della procedura di gara e facilità   e specificamente motivate”), il 2294 del 26/02/2024






               1.  Il principio di accesso al mercato: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità
                   indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di
                   imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”.

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