Page 22 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Mediappalti                                                                               Il Punto






               Tanto vale, anche per quelle  peculiare  ipotesi in cui   territoriali di impugnare avanti al Giudice Amministrativo
               l’interesse proprio della categoria si dimostri contrario   clausole di un bando di gara, lesive della disciplina in
               rispetto a quello  dei singoli  professionisti  che ne   materia di equo compenso”.
               facciano parte: difatti, è sempre bene tener presente
               che è proprio la stessa ‘istituzionalizzazione’ del   Resta interessante, da ultimo, anche il passaggio
               primo, e la sua naturale collocazione in capo all’ente   successivo in cui si chiarisce che è  inibita ai singoli
               esponenziale,  a farne ontologicamente  cosa distinta   partecipanti all’Ordine di impugnare la documentazione
               rispetto ai vari  interessi puntuali che, in ipotesi,   di gara; e ciò, in coerenza con quanto detto sin
               dovessero palesarsi nella situazione considerata.   ora, per la semplice  constatazione  che – al netto di
                                                               clausole  immediatamente escludenti, che ne limitino
               Inoltre, come per la questione affrontata dal Tribunale   la partecipazione ‘in partenza’  – difetta in capo al
               Regionale  qui d’interesse, “[in considerazione]  di   singolo quella lesione diretta, concreta ed attuale che
               ordini professionali individuati  su  base territoriale,   ne gstific(herebbe) l’azione avanti al giudice, e che si
               [si rammenta  che] la  legittimazione  al  ricorso  va   pales(erebbe) – invece – solo a seguito dell’adozione
               [anche] ricondotta all’ambito  territoriale nel quale il   di un provvedimento puntuale  che, di quella  stessa
               provvedimento  impugnato è destinato a produrre   documentazione, è invece la naturale conseguenza.
               effetti” ----6---.

               Ciò detto,  nella  panoramica della L.  n.  49/2023,   4.  La soluzione  adottata dallo  schema
               quest’ultima  acquisizione  potrebbe  apparire          preliminare di ‘correttivo’ in materia  di
               contraddetta dal disposto di cui all’art. 5, co. 4, della   equo compenso.
               stessa legge,  in forza del quale “i Consigli  nazionali
               degli ordini o collegi professionali sono legittimati   Al netto delle osservazioni in punto di legittimazione
               ad adire l’autorità giudiziaria  competente qualora   ad agire degli Organi territoriali di cui si è appena
               ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia   detto,  valevoli in  linea generale in considerazione
               di equo compenso”.                              delle peculiarità proprie della materia amministrativa,
                                                               è appena il caso di evidenziare,  come anticipato
               Dalla lettura della disposizione, infatti, pare evincersi   in premessa,  che gli orientamenti espressi dalla
               che solo i soggetti di caratura ‘nazionale’ possano dirsi   giurisprudenza sulla compatibilità tra la disciplina dell’
               legittimati ad agire giudizialmente  per la tutela delle   ‘equo compenso’ e quella dei contratti pubblici paiono,
               prerogative dei professionisti variamente rappresentati   oggi, destinate ad essere superate tenuto conto
               dai propri ‘ordini o collegi’.                  delle novità introdotte dallo schema preliminare – già
                                                               approvato - di decreto c.d. ‘correttivo’ al Codice.
               Tale lettura – ed in questo la pronuncia in commento
               propone  un’interessante  innovazione  – è tuttavia   Nondimeno,  come  detto,  le  riflessioni  proposte  in
               smentita  nella  misura  in cui, lo  stesso giudicante,  in   questo primo anno di vigenza del Codice continuano a
               aderenza con quanto sostenuto dalle difese di parte   rivestire carattere dirimente, almeno, si intende, al fine
               ricorrente, ha  definitivamente chiosato nel senso che   di comprendere le ragioni  che si pongono  alla base
               “la tutela di cui all’art. 5, comma 4, de[bba] intendersi   della (futura) scelta normativa.
               quale  tutela aggiuntiva [ch]e non può, in mancanza
               di un’esplicita previsione  normativa, intendersi  come   La soluzione  all’annosa  questione, difatti, si pone  in
               derogatoria  del potere degli Ordini professionali   una linea mediana tra i due orientamenti considerati in













               6.  Tra alter, cfr. Cons. St. Sez. V., 28.03.2017, n. 1418.

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