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Mediappalti Il Punto
Tanto vale, anche per quelle peculiare ipotesi in cui territoriali di impugnare avanti al Giudice Amministrativo
l’interesse proprio della categoria si dimostri contrario clausole di un bando di gara, lesive della disciplina in
rispetto a quello dei singoli professionisti che ne materia di equo compenso”.
facciano parte: difatti, è sempre bene tener presente
che è proprio la stessa ‘istituzionalizzazione’ del Resta interessante, da ultimo, anche il passaggio
primo, e la sua naturale collocazione in capo all’ente successivo in cui si chiarisce che è inibita ai singoli
esponenziale, a farne ontologicamente cosa distinta partecipanti all’Ordine di impugnare la documentazione
rispetto ai vari interessi puntuali che, in ipotesi, di gara; e ciò, in coerenza con quanto detto sin
dovessero palesarsi nella situazione considerata. ora, per la semplice constatazione che – al netto di
clausole immediatamente escludenti, che ne limitino
Inoltre, come per la questione affrontata dal Tribunale la partecipazione ‘in partenza’ – difetta in capo al
Regionale qui d’interesse, “[in considerazione] di singolo quella lesione diretta, concreta ed attuale che
ordini professionali individuati su base territoriale, ne gstific(herebbe) l’azione avanti al giudice, e che si
[si rammenta che] la legittimazione al ricorso va pales(erebbe) – invece – solo a seguito dell’adozione
[anche] ricondotta all’ambito territoriale nel quale il di un provvedimento puntuale che, di quella stessa
provvedimento impugnato è destinato a produrre documentazione, è invece la naturale conseguenza.
effetti” ----6---.
Ciò detto, nella panoramica della L. n. 49/2023, 4. La soluzione adottata dallo schema
quest’ultima acquisizione potrebbe apparire preliminare di ‘correttivo’ in materia di
contraddetta dal disposto di cui all’art. 5, co. 4, della equo compenso.
stessa legge, in forza del quale “i Consigli nazionali
degli ordini o collegi professionali sono legittimati Al netto delle osservazioni in punto di legittimazione
ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ad agire degli Organi territoriali di cui si è appena
ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia detto, valevoli in linea generale in considerazione
di equo compenso”. delle peculiarità proprie della materia amministrativa,
è appena il caso di evidenziare, come anticipato
Dalla lettura della disposizione, infatti, pare evincersi in premessa, che gli orientamenti espressi dalla
che solo i soggetti di caratura ‘nazionale’ possano dirsi giurisprudenza sulla compatibilità tra la disciplina dell’
legittimati ad agire giudizialmente per la tutela delle ‘equo compenso’ e quella dei contratti pubblici paiono,
prerogative dei professionisti variamente rappresentati oggi, destinate ad essere superate tenuto conto
dai propri ‘ordini o collegi’. delle novità introdotte dallo schema preliminare – già
approvato - di decreto c.d. ‘correttivo’ al Codice.
Tale lettura – ed in questo la pronuncia in commento
propone un’interessante innovazione – è tuttavia Nondimeno, come detto, le riflessioni proposte in
smentita nella misura in cui, lo stesso giudicante, in questo primo anno di vigenza del Codice continuano a
aderenza con quanto sostenuto dalle difese di parte rivestire carattere dirimente, almeno, si intende, al fine
ricorrente, ha definitivamente chiosato nel senso che di comprendere le ragioni che si pongono alla base
“la tutela di cui all’art. 5, comma 4, de[bba] intendersi della (futura) scelta normativa.
quale tutela aggiuntiva [ch]e non può, in mancanza
di un’esplicita previsione normativa, intendersi come La soluzione all’annosa questione, difatti, si pone in
derogatoria del potere degli Ordini professionali una linea mediana tra i due orientamenti considerati in
6. Tra alter, cfr. Cons. St. Sez. V., 28.03.2017, n. 1418.
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