Page 21 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Il Punto Mediappalti
tra punteggio qualitativo ed economico, la possibilità ad oggetto la prestazioni di servizi di ingegneria e
di utilizzare formule per il punteggio economico che architettura sarebbero “normalmente [e di contro]
disincentivino eccessivi ribassi”. riconducibili ai [diversi] contratti di appalto ex art. 1655
c.c., con cui una parte assume l’organizzazione dei
A questi argomenti, per così dire di sistema, se ne mezzi necessari e la gestione a proprio rischio”.
affianca poi un altro di diretta derivazione ‘positiva’. A questo si aggiunge, in aperta antitesi con
l’orientamento supra riportato dell’opposta tesi, che
Il Codice, invero, prevede espressamente all’art. la sola concorrenza sul prezzo rapportata ad “ogni
227 che “ogni intervento normativo incidente sulle sua componente” – e, quindi, non solo al valore
disposizioni del codice e dei suoi allegati, o sulle del “corrispettivo”- costituisce il dato realmente
materie dagli stessi disciplinate, è attuato mediante insormontabile per garantire “il corretto dispiegarsi
esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle dinamiche concorrenziali della gare pubbliche”;
delle specifiche disposizioni in essi contenute”. dacché, in caso contrario, e tra l’altro, “l’eventuale
limitazione alle sole spese generali o all’elemento
La L. n. 49/2023, entrata in vigore il 20 maggio 2023 qualitativo rischierebbe di introdurre di fatto una
e, quindi, dopo la data di entrata in vigore dello barriera all’ingresso per gli operatori, più giovani,
stesso Codice, “non risulta [però] aver derogato meno strutturati e di minore esperienze”.
espressamente allo stesso”.
Secondo la tesi in argomento, allora, da tale 3. La legittimazione (anche) degli Enti
stato di cose, si desumerebbe “un indice testuale esponenziali territoriali ad impugnare
particolarmente pregnante nel senso della relativa clausole asseritamente escludenti in
inapplicabilità [della stessa legge] al settore degli punto di equo compenso.
appalti pubblici”.
Strettamente correlata alla questione della ribassabilità
Ad ulteriore conferma della bontà della propria tesi, (o meno) del corrispettivo professionale è la diversa,
questa lettura reca con sé anche almeno altri due e preliminare, valutazione in ordine alla effettiva
ordini di argomentazioni di cui occorre dare conto, in legittimazione ad agire dei soggetti interessati a
chiusura. contestare l’eventuale documentazione di gara – come
nel caso affrontato dal giudice nella sentenza qui in
E così, in linea con l’incedere che valorizza il dato commento – che dovesse effettivamente consentire
testuale ex art. 227, si sottolinea anzitutto – nella la possibilità di applicare uno sconto a tale voce
medesima ottica di valutazione del dato positivo/ economica.
testuale delle disposizioni a vario titolo interessate
dalla questione de qua – che la legge n. 49/2023 Non residuano dubbi circa la generale possibilità
sarebbe applicabile ai soli rapporti professionali degli Ordini professionali di ricorrere avverso la
aventi ad oggetto “prestazioni d’opera intellettuale documentazione di gara, se ritenuta immediatamente
di cui all’art. 2230 (contratto d’opera caratterizzato lesiva dell’interesse ‘istituzionalizzato’ di cui l’Ordine
dall’elemento personale nell’ambito di un lavoro stesso si fa portatore.
autonomo)” e, più in generale, “a tutti quei rapporti
contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha
del committente, in cui è necessario ripristinare affermato, infatti, che “gli ordini professionali sono
l’equilibrio sinallagmatico”: pertanto, in considerazione legittimati ad agire per la tutela di posizioni soggettive
di tale assunto, la stessa legge sull’equo compenso proprie o di interessi unitari della collettività da loro
pare non poter trovare affatto applicazione nel diverso istituzionalmente espressa” .
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campo degli appalti pubblici là dove, i contratti aventi
5. Per tutte, Cons. St., Ad. Plen., 03.06.2011, n. 10.
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