Page 19 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Il Punto Mediappalti
1. La tesi favorevole all’applicazione della Ad ogni modo, e venendo al cuore della questione,
L. n. 49/2023 (anche) al settore delle secondo questa impostazione i ribassi offerti in fase
commesse pubbliche di gara da parte degli operatori economici incontrano
necessariamente un limite alla luce della normativa
Nell’ambito di una procedura di gara sopra soglia dettata dalla L. n. 49/2023.
per l’affidamento dei servizi di progettazione,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza L’assunto da cui muove questo approccio valorizza
in fase esecutiva per la costruzione di un plesso la previsione contenuta nell’art. 8 del Codice, nella
ospedaliero, nella sentenza poc’anzi richiamata, il parte in cui prevede espressamente, in via generale
giudice amministrativo, come detto, si è pronunciato e quindi anche per le pubbliche amministrazioni, “di
sulla possibilità di sottoporre (o meno) a ribasso i garantire […] l’applicazione del principio dell’equo
‘compensi’ professionali, quale corrispettivo dovuto compenso” nel campo delle commesse pubbliche.
per l’adempimento delle particolari prestazioni
dovute. La lettura piana del dato testuale non lascerebbe
adito a dubbi e confermerebbe, in questa direzione,
L’occasione portata alla attenzione del giudicante, la tesi di quanti sostengono che, nel remunerare le
a fronte di un’impugnativa promossa da vari Ordini prestazioni rese dai professionisti in favore delle
professionali avverso gli atti di gara, si è rivelata quindi Pubbliche Amministrazioni, il limite minimo del valore
particolarmente utile per (ri)proporre uno spaccato costituente l’“equo compenso” non possa essere
completo (ed esaustivo) circa lo stato dell’arte degli affatto oggetto di sconto in gara.
argomenti spesi dalla più avvertita giurisprudenza
amministrativa che, nel corso di questi mesi, si è Argomentare diversamente, del resto, renderebbe
imbattuta in tale criticità. “privo di reale efficacia” l’intendimento veicolato
proprio per il tramite dell’art. 8 a tutela dei professionisti
Così, nel ‘far proprie’ le riflessioni sostenute da altre impegnati nell’esecuzione degli accordi stretti con
significative decisioni , è stato anzitutto oggetto di l’Amministrazione, poiché “i rapporti contrattuali
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analisi il primo dei due (citati) orientamenti che, da tra i professionisti e la Pubblica Amministrazione
far suo, patrocina la piena complementarità della nel mercato del lavoro attuale [rappresentano] una
normativa prevista dal Codice con quella di cui alla percentuale preponderante del totale dei rapporti
L. n. 49/2023, e che afferma, pertanto, la piena contrattuali conclusi per le prestazioni di tale
“operatività delle previsioni dettate dalla prima anche tipologia”.
nel campo dell’evidenza pubblica”.
Non scardina l’impostazione proposta, tra l’altro,
Le stesse riflessioni, a differenza di quelle vaticinate l’assunto contrario di quanti vedrebbero “una
dal secondo orientamento – che pure saranno compromissione della libera contrattazione, del
oggetto d’analisi nel prossimo paragrafo – devono confronto competitivo tra operatori economici e dei
esser parse più persuasive al giudice bolzanino che, principi comunitari in materia di libertà di circolazione,
nel caso di specie, le ha assunte a fondamento della di stabilimento e di prestazione di servizi” nella
propria decisione, dichiarando l’illegittimità delle asserita impossibilità di porre a ribasso i prezzi
clausole che consentivano il ribasso di tutte le voci tabellari del decreto ministeriale.
del corrispettivo (indistintamente) e disposto per
quanto di competenza in favore dei ricorrenti. Ed infatti, come diffusamente si legge in sentenza
“il compenso del professionista costitui[sce] soltanto
una delle componenti del “prezzo” determinato
3. In sentenza si riporta la parte motiva di T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, 25.07.2024, n. 483 che, a sua
volta, rimanda a T.A.R. Veneto, sez. III, 03.04.2024, n. 632; T.A.R. Lazio, sez. V-ter, 30.04.2024, n. 8580.
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