Page 19 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Il Punto                                                                             Mediappalti






                    1. La tesi favorevole all’applicazione della   Ad ogni modo, e venendo al cuore della questione,
                       L.  n.  49/2023 (anche) al settore delle   secondo questa impostazione i ribassi offerti in fase
                       commesse pubbliche                      di gara da parte degli operatori economici incontrano
                                                               necessariamente un limite alla luce della normativa
               Nell’ambito di una procedura di gara sopra soglia   dettata dalla L. n. 49/2023.
               per  l’affidamento  dei  servizi  di  progettazione,
               direzione  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza   L’assunto da cui muove questo approccio valorizza
               in fase esecutiva per la costruzione di un plesso   la previsione contenuta nell’art. 8 del Codice, nella
               ospedaliero, nella sentenza poc’anzi richiamata, il   parte in cui prevede espressamente, in via generale
               giudice amministrativo, come detto, si è pronunciato   e quindi anche per le pubbliche amministrazioni, “di
               sulla possibilità di sottoporre (o meno) a ribasso i   garantire […] l’applicazione del principio dell’equo
               ‘compensi’ professionali, quale corrispettivo dovuto   compenso” nel campo delle commesse pubbliche.
               per l’adempimento delle particolari prestazioni
               dovute.                                         La lettura piana del dato testuale non lascerebbe
                                                               adito a dubbi e confermerebbe, in questa direzione,
               L’occasione portata alla attenzione del giudicante,   la tesi di quanti sostengono che, nel remunerare le
               a  fronte  di  un’impugnativa  promossa  da  vari  Ordini   prestazioni rese dai professionisti in favore delle
               professionali avverso gli atti di gara, si è rivelata quindi   Pubbliche Amministrazioni, il limite minimo del valore
               particolarmente utile per (ri)proporre uno spaccato   costituente l’“equo compenso” non possa essere
               completo (ed esaustivo) circa lo stato dell’arte degli   affatto oggetto di sconto in gara.
               argomenti spesi dalla più avvertita giurisprudenza
               amministrativa che, nel corso di questi mesi, si è   Argomentare diversamente, del resto, renderebbe
               imbattuta in tale criticità.                    “privo  di  reale  efficacia”  l’intendimento  veicolato
                                                               proprio per il tramite dell’art. 8 a tutela dei professionisti
               Così, nel ‘far proprie’ le riflessioni sostenute da altre   impegnati nell’esecuzione degli accordi stretti con
               significative  decisioni , è stato anzitutto oggetto di   l’Amministrazione,  poiché  “i  rapporti  contrattuali
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               analisi il primo dei due (citati) orientamenti che, da   tra i professionisti e la Pubblica  Amministrazione
               far suo, patrocina la piena complementarità della   nel mercato del lavoro attuale [rappresentano] una
               normativa prevista dal Codice con quella di cui alla   percentuale preponderante del totale dei rapporti
               L.  n.  49/2023,  e  che  afferma,  pertanto,  la  piena   contrattuali conclusi per le prestazioni di tale
               “operatività delle previsioni dettate dalla prima anche   tipologia”.
               nel campo dell’evidenza pubblica”.
                                                               Non  scardina  l’impostazione  proposta,  tra  l’altro,
               Le stesse riflessioni, a differenza di quelle vaticinate   l’assunto contrario di quanti vedrebbero “una
               dal secondo orientamento – che pure saranno     compromissione della libera contrattazione, del
               oggetto d’analisi nel prossimo paragrafo – devono   confronto competitivo tra operatori economici e dei
               esser parse più persuasive al giudice bolzanino che,   principi comunitari in materia di libertà di circolazione,
               nel caso di specie, le ha assunte a fondamento della   di stabilimento  e  di prestazione di  servizi”  nella
               propria decisione, dichiarando l’illegittimità delle   asserita impossibilità di porre a ribasso i prezzi
               clausole che consentivano il ribasso di tutte le voci   tabellari del decreto ministeriale.
               del corrispettivo (indistintamente) e disposto per
               quanto di competenza in favore dei ricorrenti.   Ed  infatti,  come  diffusamente  si  legge  in  sentenza
                                                               “il compenso del professionista costitui[sce] soltanto
                                                               una delle componenti del “prezzo” determinato







               3.  In sentenza si riporta la parte motiva di T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, 25.07.2024, n. 483 che, a sua
                   volta, rimanda a T.A.R. Veneto, sez. III, 03.04.2024, n. 632; T.A.R. Lazio, sez. V-ter, 30.04.2024, n. 8580.

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