Page 49 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               prezzi contrattuali,  nell’ottica  di rideterminare   con  quella  legalmente  prevista:  si  differenzia
               l’equilibrio tra le prestazioni”.               il  modello  rispetto  a  quello  precedente,  e  la
                                                               decisione di ricorrere  ad eventuali clausole
               Le  osservazioni  in  parte  qua  svolte valgono   di  revisione  prezzi  non  è  più  qualificabile
               certamente  anche  per  la  nuova  disciplina del   alla  stregua  di  una  (vera  e  propria)  facoltà
               recente  D.  Lgs.  36/2023,  contenuta  al  già   discrezionale rimessa alle scelte della Stazione
               ricordato  art.  120,  pur  se con un’importante   Appaltante.
               novità.

               Difatti,  se  da  un  lato  risulta  confermata    2.  Le clausole di revisione dei prezzi tra
               l’impostazione che prevede alla lett. a) e, poi,       tautologia  e chiarezza, precisione
               alla  lett.  c),  due  diverse  ipotesi  di  modifica   ed inequivocabilità  (ed  obblighi
               contrattuale  alla concorrente  condizione che         normativi).
               “le  modifiche,  la  struttura  del  contratto  o
               dell’accordo  quadro  e  l’operazione  economica   Si  è  detto  poc’anzi  che,  con  riferimento  al
               sottesa possano ritenersi inalterate”; dall’altro,   perimetro  di  ammissibilità  delle  modifiche
               assume rilievo la circostanza che la disposizione   contrattuali per  così dire ‘economiche’, e
               in parola apre con un chiaro riferimento – “[f]  avuto  riguardo  alle  peculiarità  della  ‘vecchia
               ermo  quanto  previsto  dall’art.  60”  –  ad  altra   disciplina’  di  cui  al  D.  Lgs.  50/2016,  sarebbe
               norma  del  D.  Lgs.  e  che,  per  l’effetto,  nel   stato quantomai necessario che le stesse non si
               regolare i casi di cui alla lett. a) non faccia più   fossero limitate ad essere previste nei documenti
               espressamente rimando (in questa sede, come     di gara iniziali di quelle procedure bandite già
               invece  per  il  D.  Lgs.  50/2016)  a  clausole  “di   nella vigenza del Vecchio Codice, ma – aspetto
               revisione dei prezzi”.                          ancor più interessante – esse avrebbero dovuto
                                                               essere  contenute  “in clausole chiare,  precise
               Per  vero,  si  fa  riferimento,  nella  nuova  trama   e  inequivocabili”  che,  a  loro  volta,  avrebbero
               normativa,  ad  altre  clausole  che,  pur  se   potuto  “comprendere  clausole  di revisione  dei
               “chiare, precise e inequivocabili”, possono al più   prezzi”.
               consistere in diverse “clausole di opzione”.    Dal  dato  normativo  si evinceva,  pertanto,
                                                               e  con  riferimento  a  quelle  procedure  oggi
               La  novità  è  del resto  inevitabile: essa  risente   probabilmente  in  fase  di  esecuzione,  un
               della scelta operata dal Legislatore del D. Lgs.   significativo  onere  di  specificità  posto  in  capo
               36/2023  –  di  cui  pure  si  dirà  nel  prossimo   alla Stazione  Appaltante,  di cui la stessa
               paragrafo – di prevedere all’art. 60 un obbligo   avrebbe  dovuto  necessariamente  tener  conto
               normativo, consistente proprio nell’inserimento,   nella  fase  prodromica  di  preparazione  alla
               generale ed avulso dalla particolare disciplina   gara, al momento della redazione della relativa
               delle   modifiche   contrattuali,   di   apposite   documentazione.
               “clausole di revisione prezzi” nei documenti di
               gara iniziali delle procedure di affidamento, per   Nell’assolvimento  di tale  onere,  alle Stazioni
               far fronte – in ogni caso, alle condizioni previste   Appaltanti  era  quindi  richiesto  uno  sforzo
               dalla  disposizione  –  a  particolari  mutamenti   ulteriore  che  avrebbe  trasceso  la  sola
               da  cui derivi una  variazione  del costo delle   riproposizione di mere  clausole di stile o di
               prestazioni da rendere.                         generici  rimandi  ‘alla  legge’:  dacché,  e  al
                                                               contrario,  il carattere  della  chiarezza,  della
               Con tale scelta, infatti, il Legislatore ha inteso   precisione  e  della  inequivocabilità  avrebbero
               concepire un meccanismo tale che, per quanto    potuto  ritenersi  realmente  soddisfatti  solo  a
               attiene  almeno  alla  modifica  quantitativa   condizione  di  una  attenta  e  assolutamente
               dei prezzi  praticati per  la commessa,  la loro   puntuale  formulazione  di  clausole  ad  hoc
               revisione  opera  obbligatoriamente  e senza    giustificate dalla particolare natura del contratto
               margini di apprezzamento dell’Amministrazione,   considerato  o  dalla  particolare  condizione di
               se l’evenienza in concreto considerata coincide   operatività in cui lo stesso si dispiega.

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