Page 49 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
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Il Punto Mediappalti
prezzi contrattuali, nell’ottica di rideterminare con quella legalmente prevista: si differenzia
l’equilibrio tra le prestazioni”. il modello rispetto a quello precedente, e la
decisione di ricorrere ad eventuali clausole
Le osservazioni in parte qua svolte valgono di revisione prezzi non è più qualificabile
certamente anche per la nuova disciplina del alla stregua di una (vera e propria) facoltà
recente D. Lgs. 36/2023, contenuta al già discrezionale rimessa alle scelte della Stazione
ricordato art. 120, pur se con un’importante Appaltante.
novità.
Difatti, se da un lato risulta confermata 2. Le clausole di revisione dei prezzi tra
l’impostazione che prevede alla lett. a) e, poi, tautologia e chiarezza, precisione
alla lett. c), due diverse ipotesi di modifica ed inequivocabilità (ed obblighi
contrattuale alla concorrente condizione che normativi).
“le modifiche, la struttura del contratto o
dell’accordo quadro e l’operazione economica Si è detto poc’anzi che, con riferimento al
sottesa possano ritenersi inalterate”; dall’altro, perimetro di ammissibilità delle modifiche
assume rilievo la circostanza che la disposizione contrattuali per così dire ‘economiche’, e
in parola apre con un chiaro riferimento – “[f] avuto riguardo alle peculiarità della ‘vecchia
ermo quanto previsto dall’art. 60” – ad altra disciplina’ di cui al D. Lgs. 50/2016, sarebbe
norma del D. Lgs. e che, per l’effetto, nel stato quantomai necessario che le stesse non si
regolare i casi di cui alla lett. a) non faccia più fossero limitate ad essere previste nei documenti
espressamente rimando (in questa sede, come di gara iniziali di quelle procedure bandite già
invece per il D. Lgs. 50/2016) a clausole “di nella vigenza del Vecchio Codice, ma – aspetto
revisione dei prezzi”. ancor più interessante – esse avrebbero dovuto
essere contenute “in clausole chiare, precise
Per vero, si fa riferimento, nella nuova trama e inequivocabili” che, a loro volta, avrebbero
normativa, ad altre clausole che, pur se potuto “comprendere clausole di revisione dei
“chiare, precise e inequivocabili”, possono al più prezzi”.
consistere in diverse “clausole di opzione”. Dal dato normativo si evinceva, pertanto,
e con riferimento a quelle procedure oggi
La novità è del resto inevitabile: essa risente probabilmente in fase di esecuzione, un
della scelta operata dal Legislatore del D. Lgs. significativo onere di specificità posto in capo
36/2023 – di cui pure si dirà nel prossimo alla Stazione Appaltante, di cui la stessa
paragrafo – di prevedere all’art. 60 un obbligo avrebbe dovuto necessariamente tener conto
normativo, consistente proprio nell’inserimento, nella fase prodromica di preparazione alla
generale ed avulso dalla particolare disciplina gara, al momento della redazione della relativa
delle modifiche contrattuali, di apposite documentazione.
“clausole di revisione prezzi” nei documenti di
gara iniziali delle procedure di affidamento, per Nell’assolvimento di tale onere, alle Stazioni
far fronte – in ogni caso, alle condizioni previste Appaltanti era quindi richiesto uno sforzo
dalla disposizione – a particolari mutamenti ulteriore che avrebbe trasceso la sola
da cui derivi una variazione del costo delle riproposizione di mere clausole di stile o di
prestazioni da rendere. generici rimandi ‘alla legge’: dacché, e al
contrario, il carattere della chiarezza, della
Con tale scelta, infatti, il Legislatore ha inteso precisione e della inequivocabilità avrebbero
concepire un meccanismo tale che, per quanto potuto ritenersi realmente soddisfatti solo a
attiene almeno alla modifica quantitativa condizione di una attenta e assolutamente
dei prezzi praticati per la commessa, la loro puntuale formulazione di clausole ad hoc
revisione opera obbligatoriamente e senza giustificate dalla particolare natura del contratto
margini di apprezzamento dell’Amministrazione, considerato o dalla particolare condizione di
se l’evenienza in concreto considerata coincide operatività in cui lo stesso si dispiega.
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