Page 51 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               che  esse  “operano  nella misura  dell’80  per   [nella lettura dell’art. 1664] del codice civile”.
               cento della variazione stessa, in relazione alle
               prestazioni da eseguire”. Senza trascurare che,   Difatti,  tale  disposizione  “al  primo  comma,  in
               come  precisa  la  norma  al  comma  successivo,   caso  di circostanze  prevedibili  che  comportino
               per  garantire  certezza  ed  omogeneità,  “ai  fini   un  aumento  o  una  diminuzione superiori  al
               della determinazione  della variazione  dei costi   decimo  del  prezzo  complessivo,  prevede  la
               e  dei prezzi […], si utilizzano […] [particolari]   revisione  del prezzo per  la parte  eccedente
               indici sintetici elaborati dall’ISTAT”.         il predetto  decimo  ed,  al  secondo  comma,
                                                               riconosce  all’appaltatore  il  diritto  ad  un  equo
                                                               compenso, in presenza di difficoltà di esecuzione
                   3.  Il diverso riparto  di giurisdizione    che  rendano  notevolmente più onerosa  la
                      in materia di revisione contrattuale     prestazione dell’appaltatore”. Tutto questo, tra
                      dei prezzi.                              l’altro,  “senza  contare  che  il  riequilibrio  delle
                                                               prestazioni  contrattuali,  al  fine  di  adeguarle,
               La  decisione del  giudice  amministrativo,     anche  in termini di valore economico, alle
               oltre  ad  affrontare  la  questione  della  portata   esigenze  sopravvenute,  sarebbe  comunque
               contenutistica  delle clausole revisionali, si   imposto dal rispetto dell’obbligo di buona fede
               confronta  anche  con  un  altro  –  ed  ulteriore  –   sancito  negli  articoli  1175,  1366  e  1375  del
               tema  di vivo  interesse  attinente  alla corretta   codice civile”.
               individuazione del  giudice competente,  cui    Il tentativo di ricondurre la disciplina relativa alla
               rivolgersi per dolersi della (asserita) lesione del   revisione dei prezzi nell’ambito della disciplina
               proprio diritto alla revisione dei prezzi praticati   di diritto comune, per quanto pregevole, sconta
               in costanza di contratto.                       almeno due ordini diversi di criticità.
               Appurata la possibilità, ma solo alle condizioni
               previste dalla legge, di ricorrere agli strumenti   Anzitutto,  e  non  è  questa  la  sede  opportuna
               contemplati   dal   Codice,   potrebbe   infatti   per affrontare approfonditamente l’argomento,
               prospettarsi l’ulteriore alternativa di riferirsi, per   come  anticipato, essa  inerisce al rapporto
               la disciplina del rapporto negoziale intrattenuto   che  intercorre  tra  detta  disciplina  e  quella
               con  la  Pubblica Amministrazione,  anche  alle   peculiare  prevista nel Codice dei contratti;
               regole  di diritto comune  previste  dal Codice   ma,  soprattutto,  in ottica preliminare  e
               Civile in materia di appalto.                   (talora)  assorbente,  assume  rilievo  in  punto
               Come  è  noto,  invero,  la  fase  esecutiva  di   di giurisdizione.   A  voler pure  considerare
               esecuzione  della  commessa  pubblica resta     applicabile  la  disciplina  civilistica,  infatti,  si
               connotata  comunque  da  una  ineliminabile     pone  l’importante  interrogativo relativo a
               componente    privatistica:  per  un  verso,    quale giudice sia effettivamente competente a
               l’Operatore  è  messo  nella  stessa  condizione   decidere  della  controversia,  ovvero,  a  volerla
               di  un  qualunque  appaltatore  privato  –  salvo   dire meglio, su quale autorità giurisdizionale sia
               le deroghe  di disciplina  puntualmente  indicate   dotata della effettiva giurisdizione sul punto.
               nel Codice degli Appalti - e allo stesso tempo, e
               per altro verso, la Pubblica Amministrazione si   Al  riguardo,  e  cursoriamente,  si rammenta
               colloca alla stregua di un comune committente,   infatti  che  il  giudice  amministrativo  resta  il
               pur se distinto per la sua intima natura pubblica,   giudice naturale degli interessi legittimi; là dove,
               “allo stesso livello” del primo.                al contrario, il giudice ordinario resta il giudice
                                                               dei diritti soggettivi. E, ancora, che secondo tale
               Su queste premesse (e al netto della correttezza   prospettiva - in materia di appalti - la distinzione
               di un simile incedere, qui non oggetto di analisi)   può  ancorarsi,  rispettivamente,  a  due  delle
               non  pare  allora  del tutto  peregrina  la lettura   diverse  fasi  che  caratterizzano  la  procedura
               della (solita) parte  ricorrente,  nella misura  in   d’acquisto: la prima che accompagna e culmina
               cui la stessa ha affermato che “ad ogni modo,   con la approvazione della aggiudicazione,
               l’applicazione al caso concreto dell’istituto della   la  seconda  coincidente  con  l’intera  fase  di
               revisione  prezzi  troverebbe  [anche]  conforto   esecuzione contrattuale.

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