Page 11 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
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i contenziosi necessariamente finiranno per La previsione, infatti, consente delega al
proliferare). personale “della centrale di committenza ovvero
del soggetto aggregatore”.
6. L’ambito soggettivo (la platea dei
destinatari della delega) Quest’ultima delega non può che essere
intesa in modo davvero relativo e limitato alle
Se appare di una ampiezza oggettiva implicazioni/utilizzo delle piattaforme visto che,
assolutamente inaccettabile – ed in realtà, la delega avviene già nel momento
ingiustificabile – la delega pare ampia – e in cui la stazione appaltante decide di delegare
difficile da gestire e- anche in relazione ai attività (e quindi con provvedimento di carattere
potenziali destinataria che possono anche generale/organizzativo che esige anche la
non appartenere alla stazione appaltante stipula di apposita convenzione in cui si declina
di appartenenza delle figure in commento. “chi fa che cosa”) ad un soggetto abilitato
(qualificato) e/o altrettanto qualificato ma con
Effettivamente ciò pare davvero pericoloso maggiori possibilità di espletare le procedure
(sotto il profilo dell’obbligo di assicurare una e/o altre fasi.
chiara organizzazione lavorativa).
In questo caso, evidentemente, la delega non è
I destinatari possono appartenere, infatti, alla “soggettiva” e/o ad uso di soggetti come il RUP
stessa stazione appaltante, all’ente concedente, o i responsabili di fase ma si tratta (e quindi è
alla centrale di committenza ovvero al soggetto implicita) di una delega di tipo generale decisa
aggregatore. dall’ente (non dai singoli dipendenti/incaricati).
Sembra logico concludere precisando che
Il primo problema pratico/operativo è se questo se la disposizione non venisse definita/
personale possa essere delegato circa l’adozione meglio specificata anche in relazione alla sua
di atti specifici (es. da RUP ad altro RUP ed applicazione pratica e/o concretezza, a questo
allora occorre chiedersi che senso ha nominare punto, è meglio che la stazione appaltante
i responsabili di fase, stesso ragionamento non adotti modelli organizzativi che prevedono
tra responsabili di fase). Maggiormente i responsabili di fase e/o la possibilità delle
preoccupante è il caso in cui destinatario deleghe (da notare che dovrebbe essere la
della delega sia un soggetto (collaboratore/ regione – come sembra emerge in questi ultimi
responsabile del procedimento) diverso dai tempi – ad adottare uno specifico provvedimento
soggetti riconducibili a questo gruppo di lavoro. che autorizzi l’adozione di modelli organizzativi
diversi da quello generale).
Da notare che un meccanismo di delega così
ampio e generale – a prescindere dal fatto se
possa o meno essere configurato - potrebbe
essere utilizzato non per i fini “nobili” per cui
è pensato e/o addirittura per una ricalibratura
sui carichi di lavoro e/o similari. Per gestire la
delega a questo punto è necessario immaginare
anche una ovvia necessità di disciplinarla nel
modello organizzativo introdotto dalla stazione
appaltante (che a questo punto, però, deve
essere introdotta a livello regionale con apposito
provvedimento legislativo come, ad esempio,
accaduto in certe regioni).
Più problematico, ovviamente, è immaginare
che destinatari della delega siano dipendenti di
altri enti concedenti/altre stazioni appaltanti.
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