Page 38 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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                   3.  I  requisiti  dei  registri  distribuiti     che  trattano  dati  personali  devono  essere
                      secondo le regole tecniche dell’AGID          nominati responsabili del trattamento e gli
                                                                    interessati  devono  essere  informati  di  tale
               Il provvedimento dell’AGID  citato dall’art.  106,   trattamento.
               comma  3  è  stato  adottato  con  determinazione
               n.  137  del  1°  giugno  2023   e  contiene  le regole
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               tecniche delle piattaforme dell’ecosistema digitale   4.  Gli  smart  contracts  per  il  digital
               dei contratti pubblici. Il paragrafo 6 è dedicato alle   procurement
               piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie
               e il paragrafo 6.2 è rubricato “Requisiti dei registri   In ultimo, non si può non tratteggiare il ruolo che
               distribuiti”.                                   potranno  avere  gli  smart  contracts  per  il  digital
                                                               procurement.
               Tralasciando gli aspetti più tecnici, l’AGID riprende
               la  definizione  di  registri  distribuiti  di  cui  all’art.   Il termine  “smart  contract”  è  stato  coniato  negli
               8-ter del DL 135/2018, come modificato dalla legge   anni ’90 da Nick Szabo, un informatico statunitense
               di conversione (si veda il Capitolo 1) e emerge la   che riteneva che molti tipi di clausole contrattuali
               richiesta di adottare registri distribuiti di carattere   potessero  essere  incorporati nell’hardware  e  nel
               permissioned che consentono un maggior controllo   software  in  modo  da  rendere  la  violazione  del
               e  sono  più  compatibili  con  la  conformazione   contratto costosa  per  il  soggetto inadempiente
               dell’attività amministrativa  nonché  con i precetti   (Michele Manente, 2019).
               a livello di privacy sanciti dal Regolamento (UE) n.
               679/2016 .                                      Il  più  volte  citato  art.  8-ter  della  L.  12/2019,  di
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                                                               conversione  del  D.L.  135/2018,  introduce  nel
               La scrittura della garanzia fideiussoria emessa nei   nostro  ordinamento,  oltre  alla  definizione  di
               registri  distribuiti  deve  essere  sotto  il controllo   tecnologie  basate  su  registri distribuiti,  anche  la
               di uno  dei soggetti   cui  è  consentito  rilasciare   nozione di smart contract:
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               garanzie fideiussorie ai sensi dell’art. 106, comma   “si  definisce  smart  contract  un  programma  per
               3, del Codice oppure la scrittura deve avvenire per   elaboratore  che  opera  su  tecnologie  basate  su
               mezzo di uno  smart  contract che  deve  garantire   registri  distribuiti e  la  cui  esecuzione  vincola
               che tale operazione sia possibile solo ad opera di   automaticamente  due  o  più parti  sulla base  di
               uno dei soggetti di cui all’art. 106, comma 3, del   effetti predefiniti delle stesse. Gli smart contracts
               Codice.                                         soddisfano  il  requisito della forma  scritta previa
                                                               identificazione informatica delle parti interessate,
               L’AGID  prevede  poi la  piena  compliance  a  livello   attraverso  un  processo  avente  i  requisiti  fissati
               privacy richiedendo che non vengano memorizzati   dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da
               dati  personali  sui registri  distribuiti a  meno  che   adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
               non  vengano  soddisfatte  tutte  e  tre  le  seguenti   in vigore della legge di conversione del presente
               condizioni:                                     decreto”.
                  •  i registri distribuiti devono  essere  di tipo
                     permissioned;                             È utile sottolineare  come  la stessa  norma
                  •  deve  essere  possibile  garantire  agli  sopracitata  non  abbia  fatto  alcun  riferimento
                     interessati  tutti i diritti  ai  sensi  della   alla  componente  hardware  dello  smart  contract,
                     normativa vigente;                        limitandosi  a  qualificarlo  come  un  software.
                  •  in conformità con la normativa vigente tutti   Ai  fini  di  questa  trattazione  è  fondamentale,  a
                     i  gestori  delle  piattaforme  di  fideiussione   questo  punto,  operare  due  chiare  distinzioni.





               8. “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”.
               9. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
               protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
               di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
               10. Ritorna il concetto il concetto di Human-in-the-loop, si veda il Capitolo 2.

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