Page 37 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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Il Punto Mediappalti
crittografiche, tali da consentire la registrazione, “Le decisioni assunte mediante automazione
la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di rispettano i principi di:
dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da a) conoscibilità e comprensibilità, per cui
crittografia verificabili da ciascun partecipante, ogni operatore economico ha diritto a conoscere
non alterabili e non modificabili”. l’esistenza di processi decisionali automatizzati
che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere
Viene poi specificato che la memorizzazione di informazioni significative sulla logica utilizzata;
un documento informatico attraverso tecnologie b) non esclusività della decisione algoritmica,
basate su registri distribuiti produce gli effetti della per cui comunque esiste nel processo
validazione temporale ai sensi del Regolamento decisionale un contributo umano capace
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(UE) n. 910/2014 . di controllare, validare ovvero smentire la
decisione automatizzata;
c) non discriminazione algoritmica, per
2. Le tecnologie basate su registri cui il titolare mette in atto misure tecniche e
distribuiti nel nuovo Codice appalti organizzative adeguate al fine di impedire effetti
discriminatori nei confronti degli operatori
Le tecnologie basate su registri distribuiti hanno economici”.
trovato riconoscimento nel nuovo Codice dei
contratti pubblici, con particolare riferimento Il riferimento alle tecnologie basate su registri
all’automazione delle procedure e alla gestione distribuiti è presente anche all’art. 106, comma 3:
delle garanzie, sia per la partecipazione alla gara, “La garanzia fideiussoria deve essere emessa e
sia per la fase esecutiva. firmata digitalmente; essa deve essere altresì
verificabile telematicamente presso l’emittente
L’art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 (di ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme
seguito “Codice”) recita: operanti con tecnologie basate su registri distribuiti
“Per migliorare l’efficienza le stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-
e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con
artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1”.
rispetto delle specifiche disposizioni in materia”.
Il comma 3 dell’art. 30 è la positivizzazione
delle condizioni indicate dal Consiglio di Stato
per l’automazione delle decisioni in campo
amministrativo .
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5. Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE.
6. Sentenze Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270, 13 dicembre 2019, n. 8472 e 4 febbraio 2020, n.
881 in merito a numerosi ricorsi contro le procedure di assegnazione e di mobilità degli insegnanti stabilite
dalla Legge n. 107/2015. Secondo i ricorrenti il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca avrebbe
utilizzato “un algoritmo non conosciuto e che non ha correttamente funzionato”, e che avrebbe effettuato
decisioni ritenute non giustificabili in base ai criteri fissati nell’ordinanza ministeriale n. 241/2016, volta
all’attuazione del piano straordinario assunzionale.
7. È il concetto di Human-in-the-loop presente negli orientamenti etici per una Intelligenza artificiale
affidabile dell’Unione Europea pubblicati il giorno 8 aprile 2019.
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