Page 34 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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               voler  stravolgere  l’impostazione  concessoria  ma  di  riservarne  l’applicazione  ai  casi  in  cui
               conosciuta nella vigenza del  D. Lgs. n. 50/2016,   effettivamente serve, rappresenta un equilibrio tra
               quanto più potrebbe mirare, anche nell’ottica dei   la necessità di garantire la corretta esecuzione dei
               principi  del  risultato  e  della  semplificazione,  a   contratti e l’esigenza di non gravare eccessivamente
               realizzare un ritorno alla preesistente disciplina in   sugli operatori  economici  con  oneri  procedurali
               forza della quale il PEF – ove richiesto – conserva il   non  strettamente  necessari.  Questo  approccio,
               suo ruolo centrale pur non costituendo un elemento   riprendendo una logica già presente nella normativa
               obbligatorio di ogni concessione.               precedente, sembra dunque orientato a rafforzare
                                                               l’efficacia  delle  concessioni,  focalizzandosi  su  ciò
               A conferma di ciò è infatti necessario fornire una   che è realmente utile e proporzionato rispetto alla
               lettura  sistematica anche  delle altre  disposizioni   complessità e alla portata del singolo progetto.
               codicistiche  che  potrebbero  indurre  a  ritenere
               il PEF  come  elemento  obbligatorio del rapporto   Alla luce di quanto sopra il PEF, laddove richiesto,
               concessorio.  Ad esempio,  l’art.  185,  comma   potrà continuare a svolgere un ruolo fondamentale,
               5  del D.  Lgs. n.  36/2023,  pur  prevedendo  la   fungendo da garante della sostenibilità economica
               verifica  dell’adeguatezza  e  sostenibilità  del  PEF   delle concessioni, ma senza costituire un elemento
               prima  dell’assegnazione  del  punteggio  all’offerta   obbligatorio in  tutte  le  situazioni, rispondendo
               economica,  potrebbe  essere  letto nell’ottica che   così  alla  necessità  di  un’applicazione  flessibile  e
               tale analisi dovrà avvenire solo se la presentazione   ponderata della normativa.
               del PEF è stata espressamente richiesta nel bando.
                                                               Questo approccio consente di conciliare l’esigenza
                                                               di controllo e valutazione con quella di snellimento
                   4. Conclusioni                              e semplificazione delle procedure, adattandosi alle
                                                               specificità  dei  singoli  progetti  e  delle  rispettive
               Si  può  dunque  concludere  che  il  più  recente   esigenze amministrative.
               orientamento giurisprudenziale non sembra voler
               stravolgere l’impostazione concessoria conosciuta   Resta inteso che tale valutazione, pur discrezionale,
               sotto la vigenza del D. Lgs.  n. 50/2016,  ma,  al   potrà a sua volta esporre le Stazioni Appaltanti a
               contrario,  pare  indirizzarsi verso  un  ritorno   possibili contenziosi ove tale scelta venga effettuata
               alla disciplina preesistente,  con  l’obiettivo di   in violazione dei canoni  di logicità,  razionalità e
               mantenere  un  equilibrio  tra  continuità  normativa   del  divieto  di  travisamento  dei  fatti;  ragione  per
               e  adattamento alle  esigenze  pratiche  degli  uffici.   cui, tale facoltà normativamente riconosciuta non
               Questo orientamento appare in linea con il principio   potrà  essere  sfruttata,  ad  avviso  dello  scrivente,
               di risultato  che  il Legislatore  e  la  giurisprudenza   per  evitare  l’onore  della  sua  predisposizione nei
               stanno  cercando  di promuovere,  assicurando   casi in cui sarebbe stato necessario.
               che le procedure di affidamento siano efficienti e
               funzionali agli obiettivi concreti delle concessioni.  Ciò   rappresenterebbe,   infatti,   un   evidente
                                                               travisamento  della  semplificazione  portata  dalla
               In  questo  quadro,  il  PEF,  pur  non  essendo   normativa  in  commento  oltreché  una  palese
               obbligatorio in ogni concessione, continua a rivestire   violazione dei principi  generali del D.  Lgs.  n.
               un  ruolo  centrale  quando  la  sua  presentazione   36/2023; circostanza che potrà essere evitata ove,
               è  richiesta.  Questo  strumento,  infatti,  rimane   nella decisione di contrarre – ove possibili anche
               fondamentale  per  garantire  una  valutazione   negli atti di programmazione  –  la scelta  di non
               approfondita  della  sostenibilità  economica  e   richiedere  un  PEF sia adeguatamente  motivata  e
               finanziaria del progetto. La sua eventuale richiesta   ponderata da parte del RUP.
               e  valutazione,  lasciata  alla  discrezionalità  della
               stazione appaltante, consente di adattare l’obbligo
               del  PEF  alle  caratteristiche  specifiche  di  ciascun
               progetto,  evitando  appesantimenti  burocratici
               inutili per concessioni di minor complessità.

               La scelta di non imporre un obbligo generalizzato
               di presentazione  del  PEF  in tutte  le  concessioni,

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