Page 34 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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Mediappalti Il Punto
voler stravolgere l’impostazione concessoria ma di riservarne l’applicazione ai casi in cui
conosciuta nella vigenza del D. Lgs. n. 50/2016, effettivamente serve, rappresenta un equilibrio tra
quanto più potrebbe mirare, anche nell’ottica dei la necessità di garantire la corretta esecuzione dei
principi del risultato e della semplificazione, a contratti e l’esigenza di non gravare eccessivamente
realizzare un ritorno alla preesistente disciplina in sugli operatori economici con oneri procedurali
forza della quale il PEF – ove richiesto – conserva il non strettamente necessari. Questo approccio,
suo ruolo centrale pur non costituendo un elemento riprendendo una logica già presente nella normativa
obbligatorio di ogni concessione. precedente, sembra dunque orientato a rafforzare
l’efficacia delle concessioni, focalizzandosi su ciò
A conferma di ciò è infatti necessario fornire una che è realmente utile e proporzionato rispetto alla
lettura sistematica anche delle altre disposizioni complessità e alla portata del singolo progetto.
codicistiche che potrebbero indurre a ritenere
il PEF come elemento obbligatorio del rapporto Alla luce di quanto sopra il PEF, laddove richiesto,
concessorio. Ad esempio, l’art. 185, comma potrà continuare a svolgere un ruolo fondamentale,
5 del D. Lgs. n. 36/2023, pur prevedendo la fungendo da garante della sostenibilità economica
verifica dell’adeguatezza e sostenibilità del PEF delle concessioni, ma senza costituire un elemento
prima dell’assegnazione del punteggio all’offerta obbligatorio in tutte le situazioni, rispondendo
economica, potrebbe essere letto nell’ottica che così alla necessità di un’applicazione flessibile e
tale analisi dovrà avvenire solo se la presentazione ponderata della normativa.
del PEF è stata espressamente richiesta nel bando.
Questo approccio consente di conciliare l’esigenza
di controllo e valutazione con quella di snellimento
4. Conclusioni e semplificazione delle procedure, adattandosi alle
specificità dei singoli progetti e delle rispettive
Si può dunque concludere che il più recente esigenze amministrative.
orientamento giurisprudenziale non sembra voler
stravolgere l’impostazione concessoria conosciuta Resta inteso che tale valutazione, pur discrezionale,
sotto la vigenza del D. Lgs. n. 50/2016, ma, al potrà a sua volta esporre le Stazioni Appaltanti a
contrario, pare indirizzarsi verso un ritorno possibili contenziosi ove tale scelta venga effettuata
alla disciplina preesistente, con l’obiettivo di in violazione dei canoni di logicità, razionalità e
mantenere un equilibrio tra continuità normativa del divieto di travisamento dei fatti; ragione per
e adattamento alle esigenze pratiche degli uffici. cui, tale facoltà normativamente riconosciuta non
Questo orientamento appare in linea con il principio potrà essere sfruttata, ad avviso dello scrivente,
di risultato che il Legislatore e la giurisprudenza per evitare l’onore della sua predisposizione nei
stanno cercando di promuovere, assicurando casi in cui sarebbe stato necessario.
che le procedure di affidamento siano efficienti e
funzionali agli obiettivi concreti delle concessioni. Ciò rappresenterebbe, infatti, un evidente
travisamento della semplificazione portata dalla
In questo quadro, il PEF, pur non essendo normativa in commento oltreché una palese
obbligatorio in ogni concessione, continua a rivestire violazione dei principi generali del D. Lgs. n.
un ruolo centrale quando la sua presentazione 36/2023; circostanza che potrà essere evitata ove,
è richiesta. Questo strumento, infatti, rimane nella decisione di contrarre – ove possibili anche
fondamentale per garantire una valutazione negli atti di programmazione – la scelta di non
approfondita della sostenibilità economica e richiedere un PEF sia adeguatamente motivata e
finanziaria del progetto. La sua eventuale richiesta ponderata da parte del RUP.
e valutazione, lasciata alla discrezionalità della
stazione appaltante, consente di adattare l’obbligo
del PEF alle caratteristiche specifiche di ciascun
progetto, evitando appesantimenti burocratici
inutili per concessioni di minor complessità.
La scelta di non imporre un obbligo generalizzato
di presentazione del PEF in tutte le concessioni,
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